Enciclopedia giuridica

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Residui

Le entrate dello Stato non percepite e le spese non erogate nell’anno vanno a costituire i residui (attivi o passivi).

accertamento dei residui: la legge di contabilità stabilisce che alla cessazione dell’esercizio finanziario debbono compilarsi degli speciali conti dei residui in base alla probabilità di riscossione (per i residui attivi) o di pagamento (per i residui passivi). I residui attivi che risultino inesigibili sono annullati con appositi decreti degli intendenti di finanza o del Ministro per le finanze; quelli passivi non pagati entro i termini previsti dalla vigente normativa vanno in perenzione.

residui attivi: i residui residui sono crediti: a) la cui riscossione può considerarsi certa; b) per i quali il debitore abbia ottenuto dilazione di pagamento; c) incerti perche´ giudiziariamente controversi; d) riconosciuti di dubbia e difficile esazione o riconosciuti assolutamente inesigibili. I crediti di cui alle lettere a b e c continuano ad essere riportati nella contabilità degli uffici incaricati della loro riscossione. I crediti di cui alla lettera d si trasportano dalle contabilità dove si trovano in quelle dell’amministrazione finanziaria, affinche´ questa ne curi la riscossione per mezzo dei propri agenti (per quelli di dubbia e difficile esazione). I crediti assolutamente inesigibili si eliminano dalle scritture degli uffici che li hanno in carico.

residui passivi: i residui residui (spese impegnate e non pagate) sono accertati annualmente per ogni capitolo di bilancio, con decreto del ministro interessato. Le competenti ragionerie centrali effettuano gli accertamenti contabili relativi. Al d.m. di accertamento dei residui va allegata la documentazione da cui risultino le somme riferibili ad impegni assunti con atti formali, quelle riferibili a titoli di spesa emessi ma non pagati, le rate di spese fisse rimaste insolute, i residui di stanziamento delle spese in conto capitale.


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