perenzione della spesa pubblica:  si tratta di un  istituto  tipico  della  contabilità pubblica,  in base  al quale,  trascorso un  determinato periodo di tempo,  i residui  passivi vengono  eliminati  dalle  scritture. L’art.  36 della  legge di contabilità  generale dello  Stato,  nel testo  vigente,  dispone  che i residui delle  spese  correnti non  pagati  entro  il secondo  esercizio  successivo  a quello  in cui è  stato  iscritto  il relativo  stanziamento si intendono perenti agli effetti  amministrativi; quelli  relativi  a spese  per  lavori,  forniture e servizi possono  essere  mantenuti in bilancio  fino al terzo  esercizio successivo  a quello  in cui è  stato  iscritto  il relativo  stanziamento. Le  somme eliminate  possono  riprodursi in bilancio  con  riassegnazione ai pertinenti capitoli  degli  esercizi  successivi.  
 perenzione del processo amministrativo:  è  una  causa  di estinzione del processo amministrativo che si verifica  quando per  due  anni  nessuna  delle  parti abbia compiuto qualche  atto  di procedura, o quando non  sia stata  fatta istanza  di fissazione  dell’udienza  di discussione  dopo  il deposito del ricorso o dopo  lo svolgimento  dell’istruttoria (artt.  23 e 25 l. n. 1034 del 1971 e art.  40 r.d.  n. 1054 del 1924). Il legislatore  ha  voluto  sanzionare l’inerzia delle  parti  in un  processo  caratterizzato dall’iniziativa  di parte.  Il termine, tenuto conto  della  sospensione del computo nel periodo feriale,  decorre dalla  data  del deposito del ricorso  o dalla  comunicazione della  compiuta istruttoria. Secondo  la giurisprudenza, l’atto  di procedura idoneo  ad interrompere il biennio  può  essere  anche  una  memoria o comunque qualunque atto  di procedura, a prescindere dal giudizio  sull’utilità  dell’atto 		
			
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