Sono  titoli  di credito  che rappresentano la posizione  di parte  in un contratto di società . Sono  prive,  come  ogni  titolo  causale,  del carattere della letteralità , per  cui all’emittente spettano, anche  nei confronti  degli  aventi causa  dell’originario sottoscrittore, azioni  ed  eccezioni  nascenti  dal contratto di società , quantunque non  fondate  sul contesto  letterale dei titoli.  Tali titoli  di credito  sono  previsti  in tre  tipi  di società:  le società  per azioni  ( v.), le società  in accomandita  per azioni  (v.),  le società  cooperative a responsabilità  limitata  e per  azioni  (v. società  cooperativa).  Nelle  prime  due società  le azioni di società rappresentano una  quota  determinata del capitale  sociale  e possono  essere  liberamente negoziabili.  Nelle  società  cooperative per  azioni queste  ultime  non  rappresentano propriamente una  quota  di capitale  sociale ma solo  la qualità  di socio  e l’entità  del suo conferimento sociale;  la qualità personale della  partecipazione ad  una  società  cooperativa esclude  la libera negoziabilità  delle  azioni di società. Le  società  cooperative, inoltre,  non  possono  emettere categorie  particolari di azioni di società, come  azioni  di risparmio  (v.),  azioni di società privilegiate (v.),  azioni di società a voto  limitato  (v.),  ma solo  azioni di società ordinarie. Le  azioni di società sono  indivisibili  (art.  2347, comma  1o, c.c.). Se più  persone sono  comproprietarie di una  medesima azione,  esse  debbono esercitare i diritti  inerenti al titolo  mediante un rappresentante comune,  mentre sono  solidalmente responsabili delle obbligazioni  derivanti da  essa  (art.  2347, commi  1o  e 3o, c.c.). Le  azioni di società devono (art.  2354 c.c.) necessariamente contenere: 1) la denominazione, la sede,  la durata della  società ; 2) la data  dell’atto  costitutivo, della  sua  iscrizione  e dell’ufficio  del registro  delle  imprese  dove  la società  è  iscritta;  3) il loro  valore  nominale  e l’ammontare del capitale  sociale;  4) l’ammontare dei versamenti parziali  eseguiti,  se si tratta di azioni di società non  interamente liberate;  5) i diritti  e gli obblighi  particolari ad  esse  inerenti.  Le  azioni di società devono  contenere, inoltre,  la sottoscrizione di uno  degli  amministratori, anche  mediante riproduzione meccanica  della  firma  se l’originale  è  depositato presso l’ufficio del registro  delle  imprese  (art.  2354, comma  2o, c.c.). Per  i certificati  provvisori,  v. certificati provvisori  di azioni di società. Secondo  il c.c., le azioni di società possono  essere  azioni di società nominative (v.) o azioni di società al portatore: per  ragioni  di ordine fiscale  la legge ha  stabilito  la nominatività  obbligatoria delle  azioni di società (l. 9 febbraio 1942, n. 964, nonche´  l. 29 dicembre  1962, n. 1745), salvo  per  le azioni  di risparmio  (v.).   
 abuso di trasferimento di azioni di società mediante girata:  è  la condotta di chi ha  venduto le proprie azioni di società e non  è  più  di conseguenza, socio, ma,  non  essendo  ancora stato  annotato nei libri  sociali  il trasferimento delle  azioni di società, continua ad esercitare  i  diritti  sociali. La  legge reprime tale  condotta disponendo che l’azionista,  anche  se iscritto  nel libro  dei soci, non  può  esigere  gli utili senza esibire  i  titoli  alla  società  emittente o alle  aziende  di credito  o alle  società finanziarie  incaricate dal pagamento e non  può  intervenire in assemblea  se non  li abbia  depositati almeno  cinque  giorni  prima  presso  la sede  sociale  o presso  le  aziende  di credito  o presso  le società  finanziarie  indicate nell’avviso  di convocazione (art.  4, comma  2o, l. 29 dicembre  1962, n. 1745). Tale  norma  soddisfa  anche  l’esigenza  ulteriore di evitare  manovre dell’ultima  ora  (cfr.  anche  art.  2370 c.c.): la legittimazione deve  sussistere almeno  cinque  giorni  prima  della  riunione  assembleare e, stante  l’obbligatorietà  del deposito dei titoli,  non  della  semplice  esibizione,  non può  subire  modificazioni  fino a quando l’assemblea  sia stata  tenuta. L’azionista  riceve,  all’atto  del deposito dei titoli,  un biglietto  di ammissione (v.) e, previa  esibizione  di questo,  interviene in assemblea.  
 acquisto di azioni di società proprie:  facoltà  spettante alle  s.p.a.  e in accomandita per azioni  e consistente nell’acquisto di azioni di società della  stessa  società . L’acquisto  non può  avvenire  se non  nei limiti degli  utili distribuibili  e delle  riserve disponibili  risultanti dall’ultimo  bilancio  regolarmente approvato e possono essere  acquistate solo  azioni di società interamente liberate  (v. azioni  interamente  liberate). L’acquisto  deve  essere  autorizzato dall’assemblea, la quale  ne  fissa le modalità , indicando in particolare il numero massimo  delle  azioni di società da  acquistare, nonche´  la durata, non  superiore a diciotto  mesi, per  la quale l’autorizzazione  è  accordata, il corrispettivo minimo  e il corrispettivo massimo.  Il valore  nominale  delle  azioni di società acquistate a norma  dei commi precedenti può  eccedere la decima  parte  del capitale  sociale.  Le  azioni di società acquistate in violazione  delle  disposizioni  precedenti devono  essere  alienate entro  un  anno  dal loro  acquisto  e secondo  le modalità  stabilite dall’assemblea. Se non  vengono  alienate tali  azioni  devono  essere  annullate e  deve  essere  corrispondentemente ridotto il capitale  sociale.  Se l’assemblea non  provvede, gli amministratori ed  i sindaci  devono  chiedere che il tribunale disponga  la riduzione di capitale  predetta. Le  norme  limitative  di azioni di società azioni di società da  parte  della  società  si applicano anche  se l’acquisto  è  avvenuto tramite una  società  fiduciaria  o per  interposta persona (art.  2357 c.c.). Le predette limitazioni  non  si applicano all’azioni di società azioni di società nei seguenti  casi: 1) in  esecuzione di una  deliberazione dell’assemblea di riduzione di capitale,  da attuarsi mediante il riscatto  e l’annullamento di azioni;  2) a titolo  gratuito, sempre  che si tratti  di azioni di società interamente liberate;  3) per  effetto  di successione universale  o di fusione;  4) in occasione  di esecuzione forzata  per  il soddisfacimento di un  credito  della  società , sempre  che si tratti  di azioni di società interamente liberate. Tuttavia  nei casi nn.  2, 3, 4, se il valore  nominale delle  azioni di società proprie supera  la decima  parte  del capitale  sociale,  per  la somma che supera  tale  ammontare si applicano i limiti sopra  indicati  (art.  2357 bis c.c.). Gli  amministratori non  possono  disporre delle  azioni di società acquistate se non sono autorizzati dall’assemblea e con  le modalità  da  questa  stabilite. Durante il periodo in cui la società  possiede  azioni di società proprie, il diritto  agli utili ed il diritto  di opzione  sono  attribuiti ai soci proporzionalmente alle  altre  azioni di società. Il diritto  di voto  è  sospeso,  ma le azioni di società proprie sono  ugualmente computate nel capitale  ai fini del calcolo  delle  quote  per  la validità  della  costituzione dell’assemblea e per  le deliberazioni della  stessa  (art.  2357 ter  c.c.). La società  non  può  sottoscrivere azioni di società proprie. Qualora ciò  accada  le azioni di società si intendono sottoscritte e devono  essere  liberate  dai promotori o dai soci fondatori o, in caso  di aumento del capitale  sociale,  dagli  amministratori, salvo  che gli uni  e gli altri  non  dimostrino di essere  esenti  da  colpa. Chiunque sottoscriva azioni di società in nome  proprio, ma per  conto  della  società,  è considerato a tutti  gli effetti  sottoscrittore per  conto  proprio (art.  2357 quater c.c.). La  società  non  può  accordare prestiti  ne´  fornire  garanzie  per l’acquisto  o la sottoscrizione di azioni  proprie;  essa  non  può , altresì, accettare azioni di società proprie in garanzia,  neppure per  il tramite di società  fiduciarie  o  per  interposta persona. Tali divieti,  tuttavia, non  si applicano alle operazioni societarie volte  a favorire  l’acquisto  di azioni  della  società  da parte  dei dipendenti della  stessa  o di quelli  di società  controllanti o controllate, purche´  le somme  e le garanzie  siano  contenute nei limiti degli utili disponibili,  nell’ ultimo  bilancio  regolarmente approvato (art.  2358 c.c.). 
 alienazione  di azioni di società nominative:  le azioni di società nominative sono  alienate mediante annotazione del nome  dell’acquirente sul titolo  e nel registro  della  società emittente. Il trasferimento delle  azioni di società si attua  per  volontà  esclusiva dell’alienante e dell’acquirente senza  che occorra  il consenso  della  società quale  contraente ceduto.  L’annotazione sul libro  dei soci è , una  volta accertate le condizioni  di legittimazione dell’acquirente, un  atto  dovuto  da parte  della  società . L’atto  costitutivo, però , può  sottoporre a particolari condizioni  l’alienazione delle  azioni di società nominative (art.  2355, comma  3o, c.c.). L’atto  costitutivo  può  limitare,  ma non  vietare,  l’azioni di società azioni di società. Le  particolari condizioni  cui l’atto  costitutivo  può  sottoporre l’azioni di società azioni di società possono  consistere certamente nella  previsione  di determinate condizioni  personali  per l’appartenenza alla  società : così l’atto  costitutivo  può  richiedere, quale condizione per  l’appartenenza alla  società , una  data  cittadinanza, o la residenza in un  dato  luogo,  o l’appartenenza a determinati gruppi  etnici. Sono  tali  anche  le clausole  di gradimento (v. clausola  di gradimento).  
 azioni di società a voto limitato:  sono  varie  categorie  di azioni di società caratterizzate da  limitazioni,  più o meno  ampie,  del diritto  di voto.  Principio  generale in materia  è  che l’atto  costitutivo  o le sue  successive  modificazioni  possono  creare  categorie  di azioni di società azioni di società fornite  di diritti  diversi  (art.  2348, comma  2o, c.c.). Tali sono  le azioni di società privilegiate  (v.): ai loro  possessori  è  riconosciuta una  più  elevata  partecipazione agli utili  annuali  e alla  ripartizione del patrimonio netto  risultante dalla  liquidazione,  ma possono  partecipare solo  all’assemblea  straordinaria dei soci. Occorre  precisare, però , che le azioni di società privilegiate possono,  ma non  debbono  necessariamente, essere  a voto  limitato,  che a fronte  di un privilegio  nella  ripartizione degli  utili e nel rimborso del capitale  sono  prive del diritto  di  voto  e, perfino,  di intervenire in assemblea  e di chiederne la convocazione.   
 certificati provvisori di azioni di società:  sono  titoli  di credito  distribuiti da  una  s.p.a., da una  società  in accomandita per  azioni  o da  una  società  cooperativa per  azioni di società ai soci prima  dell’emissione  dei titoli  definitivi.  I certificati  provvisori  hanno valore  di titoli  di credito  al pari  delle  azioni di società e non  hanno  limiti temporali di validità . Devono contenere tutti  i requisiti  prescritti per  le azioni di società (art.  2354, comma  2o, c.c.). E  devono  essere  rilasciati  con  tutte  le caratteristiche previste dalla  legge (art.  9 r.d.  n. 239 del 1942).  
 certificati provvisori impropri di azioni di società:  si tratta delle  ricevute  rilasciate  ai soci all’atto  della  sottoscrizione: sono  mere  quietanze del versamento e non abilitano all’esercizio  dei diritti  sociali. 
 circolazione  delle  azioni di società:  v. alienazione  di azioni di società nominative. 
 clausola di prelazione sulla vendita delle  azioni di società:  è  la clausola  dell’atto costitutivo (v.) di s.p.a., società  in accomandita per  azioni  e società  cooperative per azioni  che impone  al socio, che voglia  cedere  le proprie azioni di società, di offrirle  in  prelazione agli altri  soci, indicando le condizioni  di vendita  e, se l’atto costitutivo  lo richiede  o se l’identità  delle  persone dei soci risulta  comunque essenziale,  il nome  del terzo  disposto  ad  acquistare a quelle  condizioni.  Ev una clausola  che rientra nella  generale figura  del patto  di prelazione (v. prelazione,  patto  di azioni di società): pertanto il socio  deve  offrirle  agli altri  soci alle stesse  condizioni  cui il terzo  è  disposto  ad  acquistarle. In  quanto consentita espressamente dal codice  (art.  2355, comma  3o, c.c.), la prelazione prevista dall’atto  costitutivo  viene  considerata come  prelazione legale  e, dunque, reale:  la vendita  delle  azioni di società ai terzi,  in violazione  della  clausola,  è  inopponibile all’avente  diritto  alla  prelazione, che può  riscattarla presso  il terzo acquirente. All’offerta  in prelazione si attribuisce natura di proposta contrattuale  (v.) e non  di semplice  invito  a proporre  (v.): il contratto si perfeziona, a favore  del destinatario dell’offerta in prelazione, nel momento in cui l’accettazione del terzo  giunge  a conoscenza della  controparte.  
 clausole  di gradimento nell’alienazione  di azioni di società:  sono  clausole  dell’atto costitutivo  o dello  statuto di s.p.a., società  in accomandita per  azioni  e società  cooperative per  azioni  che subordinano il trasferimento delle  azioni di società al consenso  degli  amministratori e si distinguono a seconda  che siano,  o meno, clausole  di mero  gradimento. Le  clausole  di mero  gradimento, caratterizzate dalla  circostanza che il trasferimento delle  azioni di società si attua  solo  con  il consenso arbitrario e discrezionale degli  amministratori, sono  state  dichiarate inefficaci  dalla  legge (l. n. 281 del 1985). Le  clausole  di gradimento non mero  devono,  invece,  considerarsi tuttora efficaci: esse  sono  sicuramente  efficaci quando l’atto  costitutivo  precisi  quali  siano  le particolari condizioni cui è  subordinata l’alienazione di azioni di società nominative. Sono,  inoltre,  da considerarsi  efficaci quando i caratteri e le finalità  della  partecipazione sociale  risultino  dall’insieme  dell’atto  costitutivo, in modo  che il gradimento o il suo diniego  possa  essere  espresso  sulla base  di elementi oggettivi  di valutazione.  
 azioni di società come beni in comunione  fra coniugi:  la disciplina  delle  azioni di società appartenenti a soggetti  in regime  di comunione coniugale  dei beni  varia  a seconda  che sussista  o meno  un  nesso  fra esse  e l’attività  professionale del coniuge.  Se tale  nesso  manca,  si tratta di oggetto  dell’investimento familiare,  rientrante nella  comunione coniugale  quali  acquisti  compiuti  dai due  coniugi  insieme  o separatamente durante il matrimonio. In  tal  caso  la proprietà  delle  azioni di società è comune  ad  entrambi i coniugi,  mentre la legittimazione all’esercizio  dei relativi  diritti  spetta  solo  al coniuge  che ne  è  intestatario. Se invece l’acquisto  delle  azioni di società è  strumentale all’attività  professionale del coniuge imprenditore, il quale  abbia  acquistato le azioni di società o le quote  di una  società  in considerazione dell’oggetto  di questa  e per  concorrere nell’attività  sociale,  si tratta di beni  destinati all’esercizio  dell’impresa  agli effetti  dell’art.  1778: essi cadono  in comunione solo  se sussistono  al momento dello  scioglimento di questa. 
 azioni di società come beni mobili:  le azioni di società sono,  nella  loro  materialità , beni  mobili  che possono  formare oggetto  di diritti  e dei quali  si può  disporre come  di un qualsiasi  altro  bene  mobile.  Le  azioni di società possono  essere  oggetto  di proprietà  e di possesso,  di proprietà  singola  o di comproprietà  (art.  2347 c.c.). Possono  essere  vendute, permutate e date  in usufrutto. Sono  beni  a se´  stanti,  distinti dagli  altri  beni  che compongono il patrimonio sociale;  essi, però, rappresentano una  frazione  del capitale  sociale:  sono  beni,  cioè , di secondo grado.  Le  azioni di società hanno  un  proprio valore  nominale, rapportato al capitale sociale,  e, in particolare, pari  al quoziente della  divisione  del capitale sociale  per  il numero delle  azioni di società; ma assumono anche,  nel corso  della  vita  della società , un  valore  reale,  che può  essere  maggiore  o minore  di quello nominale  e che si ricollega  al maggiore  o minore  valore  acquistato, rispetto al capitale,  dal patrimonio sociale  e, più  in generale,  dall’andamento economico della  società .  
 azioni di società come titoli di credito causali:  le azioni di società sono  titoli  di credito  che rappresentano la partecipazione di un  soggetto  al contratto di società , implicante  una complessa  pluralità  di diritti  e di doveri.  Sono  titoli  di credito  causale,  privi del requisito della  letteralità : non  si applicano,  ad  essi, la norma  secondo  la quale  il debitore può  opporre al possessore  dei titoli  soltanto le eccezioni fondate  sul contesto  letterale dei titoli  (art,  1993, comma  1o, c.c.). Le  azioni di società, come  ogni  titolo  di credito  causale,  fanno  menzione del rapporto causale che  ha  dato  luogo  all’emissione  dei titoli.  Qui  non  c’è , come  nei titoli astratti, un  diritto  cartolare ulteriore rispetto  a quello  causale:  i titoli incorporano lo stesso  diritto  causale,  e il debitore può  opporre la mancanza del rapporto sottostante all’emissione  dei titoli,  oltre  che al primo prenditore, a tutti  i successivi possessori.  Manca,  inoltre,  il requisito della letteralità : il debitore può  opporre a tutti  i successi possessori,  oltre  che le eccezioni  basate  sul contenuto letterale dei titoli,  anche  quelle  basate  sul  contratto sottostante all’emissione  dei titoli,  come  quelle  fondate  sullo statuto della  società . Per  effetto  della  incorporazione della  posizione  di parte  del contratto di società  in un  titolo  di credito,  i diritti  derivanti dal  contratto di società  si presentano come  diritti  inerenti alle  azioni di società, così  come  le  obbligazioni  derivanti da  contratto di società  si presentano quali  oneri connessi  alle  azioni di società. Sempre  per  effetto  dell’incorporazione, la proprietà  delle  azioni di società comporta l’assunzione  della  qualità  di parte  del contratto di società; l’alienazione della  proprietà  determina automaticamente la cessazione  della qualità  di socio. Non  è  essenziale  la distribuzione dei titoli  delle  azioni di società ai soci: una  norma  di legge speciale  (art.  5 r.d.  29 marzo  1942, n. 239) riconosce  la facoltà  di deliberazione, in assemblea  straordinaria, che non  si attribuiscono ai soci i titoli  delle  azioni di società ed  aggiunge  che, in tal  caso,  la qualità  di socio  è provata  dall’iscrizione  nel libro  dei soci, mentre i vincoli reali  sulle azioni di società si costituiscono mediante annotazione nel libro  stesso.   
 compravendita di azioni di società:  le azioni di società possono  costituire  oggetto  di compravendita, ma occorre  distinguere fra compravendita di singole  azioni di società, quali  meri  valori  di investimento mobiliare,  e compravendita di pacchetti azionari  di consistente entità , che attribuiscono o possono  concorrere ad  attribuire il controllo della  società . Solo nel secondo  caso  le azioni di società presentano alcune  particolarità, determinate dal fatto  che le azioni di società sono  beni  di secondo  grado:  i titoli  sono oggetto  immediato della  vendita,  ma oggetto  mediato di questa  è  il patrimonio della  società , al cui valore  economico è  rapportato il prezzo  di vendita.  Nella  prassi  al contratto di vendita  del pacchetto di controllo di una  società  viene,  infatti,  allegato  il bilancio  della  stessa,  dal quale  risulta  il  patrimonio netto  di questa.  Se il bilancio  allegato  e, comunque, richiamato nel contratto risulta  falso, si dovrà  dire  che la cosa  venduta difetta  di qualità  essenziali.  Sono  frequenti le clausole  di garanzia,  con  le quali  il creditore garantisce la veridicità  del bilancio;  frequente è  anche  la clausola secondo  la quale  un  apposito auditing  (v.) vale  a determinare il prezzo, oppure quella  che prevede che il prezzo  pattuito potrà  essere successivamente diminuito a seguito  di auditing.   
 comproprietà  delle  azioni di società:  se più  persone sono  comproprietarie di una  medesima azione,  esse  debbono esercitare i diritti  inerenti al titolo  mediante un rappresentante comune,  mentre sono  solidalmente responsabili delle obbligazioni  derivanti da  esso  (art.  2347, commi  1o  e 3o, c.c.).  
 azioni di società di godimento:  è  una  speciale  categoria  delle  azioni di società: possono  essere  attribuite ai possessori  di azioni di società rimborsate in caso  di riduzione per  esuberanza di capitale sociale  e, salvo  diversa  disposizione  dell’atto  costitutivo, non  hanno  diritto di voto  nell’assemblea; concorrono solo  nella  ripartizione degli  utili che residuano dopo  il pagamento delle  azioni di società non  rimborsate di un  dividendo pari all’interesse  legale  e, in casi di liquidazione, nella  ripartizione del patrimonio sociale  residuo  dopo  il rimborso delle  altre  azioni di società al loro  valore nominale.  
 azioni di società di partecipazione cooperativa:  sono  azioni di società emissibili  da  una  società  cooperativa (v.),  simili alle  azioni  di risparmio delle  s.p.a.  (v. azioni  di risparmio):  sono prive  del diritto  di voto,  ma privilegiate nella  ripartizione degli  utili e nel rimborso del capitale.  Possono  essere  emesse:  a) per  un  ammontare non superiore alle  riserve  indivisibili  o al patrimonio sociale (v.) netto;  b)  a  fronte  dei programmi poliennali finalizzati  allo  sviluppo  ed all’ammodernamento aziendale. Gli  azionisti  di partecipazione cooperativa sono  organizzati in assemblea  (v.) speciale,  deliberante a maggioranza (art. 6 l. n. 59 del 1992): le deliberazioni della  cooperativa che pregiudichino i diritti  della  categoria  devono  essere  approvate da  questa  assemblea  speciale. Essa  deve  essere  sentita,  con  parere consultivo,  sulle modificazioni  dei programmi in vista dei quali  le azioni di società sono  state  ammesse.  Poiche´  le azioni di società non attribuiscono diritto  di voto  (v.),  possono  essere  sottoscritte senza  limite anche  dai soci cooperatori: consente ai soci cooperatori di fare  confluire  i propri  risparmi  all’interno  della  società  cooperativa come  capitali  di rischio. Le  azioni di società devono  per  metà  essere  offerte  in opzione  ai soci e ai dipendenti della società .  
 azioni di società di risparmio:  sono  titoli  rappresentanti la posizione  di parte  nel contratto di s.p.a.  e dotate di caratteristiche particolari rispetto  alle  azioni di società c.d. ordinarie. Le  azioni di società azioni di società possono  essere  emesse  solo  da  società  aventi  azioni  ordinarie quotate in borsa  (art.  14, comma  1o, l. camb.):  deve  trattarsi, per valutazione legislativa,  di società  i cui titoli  sono  già  largamente negoziati tra  il pubblico  dei risparmiatori. Non  vale  per  esse  la regola  generale per  la quale  si possono  creare  speciali  categorie  di azioni  con  l’atto  costitutivo  o con  modificazioni  di questo.  A  differenza delle  altre  speciali  categorie  di azioni di società, le azioni di società azioni di società al portatore possono  essere  create  solo  da  società  già  operanti e con azioni  ordinarie già  quotate in borsa:  è  preclusa  la possibilità  di progettare, all’atto  di fondazione, una  società  destinata a raccogliere il risparmio di massa  con  tale  speciale  categoria  di azioni.  Le  azioni di società azioni di società possono  essere  emesse  per  un  ammontare che non  superi,  in concorso  con  le eventuali  azioni  a voto  limitato,  la metà  del capitale  sociale  (art.  14, comma  1o, l. n. 216 del 1974). Esse  possono  essere  emesse:  a) in sede  di aumento di capitale;  b)  in sede  di conversione di altre  azioni,  ordinarie o di altre  categorie. La convertibilità  è  deliberata dall’assemblea straordinaria, che determina le condizioni,  il periodo e le modalità  di esercizio  del diritto  di conversione. Tra  le modalità  di esercizio  del diritto  di conversione, deve  essere  prevista la percentuale massima  di azioni  di risparmio spettante a ciascuna  delle preesistenti azioni di società soggette  a conversione. Le  azioni di società azioni di società possono  essere  nominative o al portatore a scelta  dell’azionista,  esse  sono  quotate di diritto  nelle  borse  in cui  sono  quotate le azioni  ordinarie della  società  (art.  14, comma  3o, l. n. 216 del 1974). Esse  sono  privilegiate nella  ripartizione degli  utili e nel rimborso del capitale,  ma del tutto  prive  del diritto  di voto,  del diritto  di intervenire in assemblea  e di chiederne la convocazione (art.  14, comma  5o, l. n. 216 del 1974). Non  si tiene  conto  ai fini della  costituzione dell’assemblea e della  validità  delle  deliberazioni, della  parte  di capitale sociale  rappresentata dalle  azioni  di risparmio.  Il privilegio  delle  azioni di società azioni di società è regolato  da  speciali  disposizioni  di legge: a) in sede  di ripartizione degli utili è  assicurato un  dividendo annuo  minimo,  elevabile  per  disposizione dell’atto  costitutivo, pari  almeno  al 5%  del valore  nominale  dell’azione  (art. 15, comma  1o, l. n. 216 del 1974), con  possibilità  di recupero nei due esercizi  successivi, se in quello  precedente gli utili di bilancio  non  fossero stati  sufficienti  (art.  15, comma  1o, l. n. 216 del 1974); se l’assemblea delibera di distribuire l’eventuale eccedenza  di utili, su questa  spetta  agli  azionisti  di risparmio un  ulteriore privilegio,  anch’esso  elevabile  per disposizione  dello  statuto, pari  almeno  al 2%  del valore  nominale dell’azione; in caso  di distribuzione di riserve,  essi hanno  gli stessi diritti degli  azionisti;  b)  in sede  di liquidazione della  società,  è  riconosciuto ai titolari  delle  azioni di società azioni di società il diritto  di prelazione sul rimborso del valore  nominale delle  azioni di società azioni di società; l’attivo  potrà  essere  ripartito tra  gli altri  soci solo  dopo  che siano stati  integralmente rimborsati gli azionisti  di risparmio;  c) la riduzione del capitale  sociale  per  perdite non  importa riduzione del valore  nominale  delle azioni di società azioni di società, se non  per  la parte  di perdita che eccede  il valore  nominale complessivo  delle  altre  azioni.  Per  ogni  altro  aspetto le azioni di società azioni di società attribuiscono gli stessi diritti  delle  azioni  ordinarie, tanto  per  ciò  che riguarda  i diritti patrimoniali quanto per  quelli  amministrativi. Gli  azionisti  di risparmio hanno diritto  di opzione  sulle azioni  di nuova  emissione,  ordinarie o privilegiate;  ma,  in caso  di emissione  di nuove  azioni  di risparmio,  queste dovranno, prima  che agli altri  azionisti,  essere  offerte  in opzione  agli azionisti di risparmio.  Essi  hanno  pure  il potere di denuncia al collegio sindacale,  ex art.  2408 c.c., e al tribunale, ex art.  2409 c.c., nonche´  il potere di impugnare le deliberazioni assembleari illegittime  (art.  2377 c.c.).  
 diritti inerenti alle azioni di società:  sono  i diritti  di cui è  titolare un  socio  in quanto titolare  di un’azione.  Tali diritti  coincidono con  i diritti  derivanti dal contratto di società , essendo  l’azione  incorporazione della  posizione  di parte del contratto di società . Essi  si distinguono in diritti  patrimoniali, aventi  ad oggetto  prestazioni in danaro ed  altre  attività  economiche, e diritti amministrativi, inerenti alla  partecipazione del socio  all’amministrazione  della  società . I diritti  patrimoniali sono:  il diritto  agli utili ed  alla  quota  di liquidazione (art.  2350 c.c.), il diritto  di opzione  (art.  2441 c.c.), il diritto  di recesso  (art.  2437 c.c.). I diritti  amministrativi sono:  il diritto  di intervento in assemblea  (art.  2351, comma  1o, c.c.), il diritto,  limitatamente  agli azionisti  assenti  o dissenzienti,  di impugnare le deliberazioni assembleari invalide  (art.  2377, comma  2o, c.c.), il diritto  di denuncia al collegio sindacale  di fatti  censurabili (art  2408, comma  1o, c.c.), il diritto  di prendere visione  del progetto di bilancio  (art.  2432, comma  3o, c.c.), il diritto  di consultare il libro  dei soci e il libro  delle  adunanze e delle  deliberazioni dell’assemblea (art.  2422, comma  1o, c.c.). Altri  diritti  amministrativi sono riconosciuti  all’azionista  solo  in quanto rappresenti, da  solo  o con  altri  azionisti,  una  data  percentuale del capitale  sociale:  così  il diritto  di chiedere  la convocazione dell’assemblea (art.  2367 c.c.), il diritto  di ottenere che il collegio  sindacale  indaghi  sui fatti  denunciati (art  2408, comma  2o, c.c.), il diritto  di denuncia al tribunale delle  gravi  irregolarità  commesse  dagli amministratori e dai sindaci.  Tutti  i diritti  finora  indicati  attengono alle facoltà  di godere  (ex  art.  832 c.c.). Attengono alla  facoltà  di disporre i seguenti  diritti:  il diritto  di alienare le azioni di società, il diritto  di darle  in pegno  e in usufrutto. In  caso  di pegno  ed  usufrutto di azioni di società (art.  2352 c.c.), i diritti patrimoniali e amministrativi inerenti la partecipazione societaria sono ripartiti come  segue:  a) il diritto  di voto  spetta,  salvo  convenzione contraria,  al creditore pignoratizio o all’usufruttuario, così  come  il diritto  agli utili; b)  il diritto  di opzione  spetta,  invece,  al socio. In  caso  di sequestro  giudiziario (v.) di azioni di società si ritiene  che il voto  possa  essere  retribuito al sequestratario o al  custode.  La  norma  che attribuisce il diritto  di voto  al creditore pignoratizio anziche´  al proprietario ha  natura eccezionale:  pertanto non  si applica  ai casi di pignoramento o di sequestro conservativo. Per  i diritti  individuali dell’azionista v. azionista,  diritti individuali  dell’azioni di società.  
 giratario di azioni di società non iscritto nel libro dei soci:  colui  al quale  è  stato  trasmesso per  girata (v.) un  titolo  azionario, senza  che però  ne  sia stata  eseguita corrispondente annotazione sul libro  dei soci, ha  diritto  al pagamento degli utili ed  all’intervento in assemblea, purche´  il giratario si dimostri  possessore sulla base  di una  serie  continua di girate  (art.  4, comma  1o, l. 29 dicembre 1962, n. 1745). Tale  legittimazione in base  a semplice  girata  vale  solo  per  il primo  atto  di esercizio  dei diritti  sociali  da  parte  dell’acquirente delle  azioni di società: la società  emittente, infatti,  prima  di restituire i titoli  azionari  esibiti  per  la riscossione  degli  utili o depositati per  l’intervento in assemblea, deve rilevare  dai titoli  le generalità  dei giratari  e, quindi,  aggiornare il libro  dei soci in base  agli elementi rilevati  (art.  5 l. n. 1745 del 1962), adempimento da  eseguirsi  nel termine di novanta giorni  dalla  data  in cui il titolo  è  stato esibito  o depositato, pena  l’ammenda a carico  della  società  dei suoi amministratori e direttori generali  (art.  13 n. 1745 del 1962). L’obbligo  vale altresì  per  le banche  o gli altri  enti  incaricati  dalla  società  di pagare  gli utili o di ricevere  le azioni  ai fini dell’intervento in assemblea. Scopo  della norma  è  ovviare  all’inconveniente che l’esercizio  dei diritti  sociali  resti sospeso  nell’intervallo di tempo  tra  il momento della  girata  del titolo  e quello  dell’iscrizione  del giratario nel libro  dei soci.  
 azioni di società interamente liberate:  espressione che indica  che di un’azione  è  stato  versato  l’intero  ammontare. Tale  circostanza può  essere  menzionata nel titolo  azionario:  in mancanza,  si ritiene  che la società  emittente possa esigere  dal compratore delle  azioni di società i versamenti ancora  dovuti  (art.  2356 c.c.). Di  ogni  azione  devono  essere  versati  almeno  i tre  decimi  (art.  2329, comma 1o, n. 2 c.c.). Fino  a quando non  è  stato  versato  l’intero  ammontare, l’azione  deve  recare  menzione della  circostanza che essa  non  è  interamente liberata  (art.  2354, comma  1o, n. 4 c.c.) e, in tal  caso,  deve  essere  indicato l’ammontare dei versamenti parziali  effettuati. Le  azioni di società non  interamente liberate  possono  circolare,  ma alienante e acquirente sono  tenuti  in solido per  l’ammontare dei versamenti ancora  dovuti,  i primi  per  il periodo di tre anni  dal trasferimento (art.  2356, comma  1o, c.c.). Il pagamento non  può essere  domandato agli acquirenti se non  quando la richiesta  al possessore dell’azioni di società sia rimasta  infruttuosa (art.  2356, comma  2o, c.c.). Si ritiene  che il compratore delle  azioni di società non  interamente liberate, il quale  non  esegue  i versamenti ancora  dovuti,  possa  essere  dichiarato decaduto (art.  2344 c.c.) e che i titoli  possano  essere  annullati,  anche  qualora  essi non  recassero menzione della  loro  mancata  liberazione.  
 mercato ristretto delle  azioni di società:  v. mercato,  azioni di società ristretto. 
 azioni di società nominative:  caratteristica delle  azioni di società resa  obbligatoria, a fini fiscali, dalla legge  (l. 9 febbraio  1942, n. 96). Il c.c., infatti,  stabilisce  che le azioni di società possano  essere  nominative oppure al portatore a scelta  dell’azionista,  salvo  che l’atto costitutivo  non  ne  esiga  la nominatività  o questa  non  sia imposta  dalla circostanza che le azioni di società non  siano  interamente liberate  (art.  2355, commi  1o  e 2o). La  nominatività  delle  azioni di società, che è  obbligatoria solo  per  le società  aventi  sede  nello  Stato,  è  stata  rafforzata dalla  legge (l. 29 dicembre  1962, n. 1745, art.  13), la quale  punisce  con  pena  pecuniaria le società  e, oltre  ad  esse, i loro  amministratori e direttori generali  se le annotazioni sui libri  dei soci vengono  omesse  o non  eseguite  in conformità  alle  norme  di legge. La regola  della  nominatività  obbligatoria non  vige per  le azioni di società di risparmio  (v.), che possono  dunque essere  emesse  sia come  azioni di società azioni di società sia come  azioni di società al portatore. Il socio  è , perciò , legittimato all’esercizio  dei diritti  sociali  in forza  di una serie  continua di girate  sul titolo  e della  intestazione sul libro  dei soci. Per la legittimazione all’esercizio  dei diritti  sociali  si rinvia  ad  diritti inerenti alle azioni di società; giratario di azioni di società non  iscritto nel libro dei soci.  
 azioni di società non interamente liberate:  v. azioni di società interamente  liberate. 
 numero delle  azioni di società:  indicazione necessaria  dell’atto  costitutivo  di una  s.p.a.  e di una  società  in accomandita per  azioni  (artt.  2328, comma  1o, n. 5 e 2464 c.c.): la variazione  del numero delle  azioni di società importa modificazione dell’atto costitutivo  e deve  avvenire  nei relativi  modi  e forme.  L’indicazione  del numero delle  azioni di società nell’atto  costitutivo  non  è , invece,  obbligatoria per  le società  cooperative per  azioni,  essendo  diverse  natura e caratteristiche del titolo  azionario. Nell’atto  costitutivo  delle  società  cooperative per  azioni  è obbligatoria soltanto l’indicazione  del valore  delle  azioni di società stesse.   
 obbligazioni di società  convertibili in azioni di società:  v. obbligazioni di società, azioni di società convertibili  in azioni. 
 obblighi inerenti alle azioni di società:  obbligo  inerente alle  azioni di società è  l’esecuzione  del conferimento nei modi  e nei tempi  previsti  dalla  legge. L’atto  costitutivo può  stabilire  l’obbligo  dei soci di eseguire  prestazioni accessorie  non  consistenti  in danaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità  e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni  in caso  di inadempimento (art.  2345, comma  1o, c.c.). Per  le azioni di società cui tali  obblighi  sono  connessi,  il codice stabilisce  la nominatività  obbligatoria e il divieto  di trasferimento senza  il consenso  degli  amministratori (art.  2345, comma  2o, c.c.). Salvo che non  sia diversamente disposto  dall’atto  costitutivo, tali  obblighi  non  possono  essere modificati  senza  il consenso  di tutti  i soci (art.  2354, comma  3o, c.c.). Fra esercizio  dei diritti  e adempimento degli  obblighi  inerenti le azioni di società sussiste  una, sia pure  limitata,  correlazione: il socio  in mora  nei versamenti non  può esercitare il diritto  di voto,  (art.  2344, comma  4o, c.c.), mentre può esercitare ogni  altro  diritto  sociale.   
 possesso  delle  azioni di società:  possesso  di azioni di società è , come  per  ogni  titolo  di credito,  materiale detenzione di esse  unita  alla  legittimazione del detentore nelle  forme previste dalla  legge. Il possessore  delle  azioni di società si presume,  fino a prova  contraria, proprietario delle  stesse:  tale  presunzione di proprietà  del titolo  azionario, detta  legittimazione, consente al possessore  di esercitare i diritti  inerenti il titolo.  Poiche´  le azioni di società ordinarie sono  obbligatoriamente  nominative, la legittimazione si consegue  mediante annotazione, da  parte  dell’emittente, del nome  dell’acquirente del titolo  sul titolo  e sul registro,  oppure mediante rilascio,  da  parte  dell’emittente, di un  nuovo  titolo  intestato all’acquirente e successiva  annotazione del rilascio  nel registro  (art.  2022 c.c.), oppure mediante trasferimento del titolo  con  girata,  necessariamente in pieno  (v. girata), autenticata da  notaio  o da  un  agente  di cambio:  in quest’ultimo modo,  il giratario del titolo  che si dimostri  possessore  in base  ad  una  serie  continua di girate,  ha  diritto  di ottenere dall’emittente l’annotazione del trasferimento nel registro  dell’emittente, sempre  che, naturalmente, l’emittente non  adduca  valide  ragioni  per  eccepire  al possessore  giratario il difetto  di titolarità  (art.  2023 c.c.). Il giratario delle  azioni di società nominative è legittimato all’esercizio  dei diritti  sociali  solo  a seguito  di iscrizione  nel registro  dell’emittente, salvo  quanto detto  alla  voce giratario di azioni di società non iscritto nel libro dei soci. I possessori  di azioni di società di risparmio sono  legittimati  dalla semplice  presentazione dei titoli  azionari,  trattandosi di azioni di società al portatore.  
 azioni di società postergate:  categoria  di azioni di società simile a quella  delle  azioni di società di risparmio:  sono  azioni di società privilegiate per  intero  nel rimborso del capitale  allo  scioglimento della società  e, nel caso  di riduzione parziale  e totale  del capitale  sociale,  ne subiscono  gli effetti  solo  dopo  che siano  integralmente annullate le azioni di società ordinarie. Si è  dubitato della  loro  validità  sotto  molteplici  aspetti:  per  il fatto  che esse  attribuiscono un  vantaggio,  consistente in un  minor  quoziente di rischio,  non  compensato da  alcun  sacrificio,  avendo  queste  azioni di società pieno  diritto di voto;  perche´  esse  comportano la violazione  del divieto  di patto  leonino; perche´ , infine,  l’esonero  delle  perdite, anche  se parziale,  sospinge  il contratto dall’ambito dei contratti associativi  a quello  dei contratti di credito. La  dottrina attuale ritiene  ormai  superati tali  argomenti per  i seguenti  motivi:  1) il privilegio  non  deve  essere  necessariamente correlativo ad  un  sacrificio,  poiche´  il codice  permette, ma non  esige, che le azioni di società privilegiate siano  a voto  limitato  (art.  2351, comma  2o, c.c.); 2) se la postergazione nella  riduzione del capitale  è  ammessa  per  le azioni di società di risparmio,  essa  è  per  ciò  stesso  valutata legislativamente come  compatibile con  il contratto di società .  
 azioni di società privilegiate:  categoria  speciale  di azioni di società caratterizzate da  una  più  elevata partecipazione agli utili annuali  ed  alla  ripartizione del patrimonio netto risultante dalla  liquidazione (artt.  2350 e 2351, comma  2o, c.c.). Le  azioni di società azioni di società possono,  ma non  devono  necessariamente, essere  azioni di società a voto  limitato:  l’atto costitutivo  può  stabilire  che le azioni di società azioni di società abbiano diritto  di voto  soltanto nelle deliberazioni straordinarie (art.  2351, comma  2o, c.c.). I possessori  di azioni di società azioni di società hanno,  in ogni  caso,  diritto  di impugnare anche  le deliberazioni di assemblea  ordinaria (art.  2377, comma  2o, c.c.). Le  azioni di società a voto  limitato  non possono  superare la metà  del capitale  sociale  (art.  2351, comma  2o, c.c.).  
 riscatto delle  azioni di società:  il azioni di società azioni di società è  il mezzo  forzoso  mediante il quale  la società acquisisce  le azioni di società che devono  essere  annullate in esecuzione di una deliberazione dell’assemblea di riduzione del capitale sociale (v.) da  attuarsi mediante annullamento di azioni di società della  società  (art.  2357 bis c.c.). L’acquisto  si attua  per  unilaterale volontà  della  società , per  il prezzo  fissato  dalla deliberazione assembleare di riduzione del capitale:  la società  acquista  azioni di società per un  ammontare pari  al capitale  esuberante, poi  procede ad  annullamento  delle  azioni di società così  acquistate (v. acquisto  di azioni  di società  proprie).  Sussistono  al riguardo due  problemi fondamentali. Un  primo  problema riguarda l’individuazione delle  azioni di società da  riscattare: occorre  al riguardo applicare  il principio  della  parità  di trattamento tra  i soci, che impone  alla  società  di esercitare il riscatto  in confronto di tutti  i soci, in proporzione al numero  delle  azioni di società possedute. Deve,  pertanto, escludersi  l’applicazione  di quei  criteri, come  il sorteggio  delle  azioni di società da  riscattare, che violino  il principio  della  parità di trattamento tra  i soci. Altro  problema è  quello  posto  dalla  clausola straordinaria che prevede il azioni di società azioni di società alle  quali  siano  connesse  prestazioni accessorie  per  l’ipotesi  di inadempimento all’obbligo  di queste  prestazioni o, comunque, di sopraggiunta impossibilità  della  loro  esecuzione. Molti  autori ritengono che una  simile clausola  sia ammissibile,  perche´  attribuisce una facoltà  di riscatto  giustificata  da  cause  riconducibili alle  nozioni  di grave inadempimento o di sopravvenuta impossibilità  della  prestazione accessoria non  dipendente da  cause  imputabili  alla  società .  
 azioni di società senza voto:  sono  speciali  categorie  di azioni di società che non  attribuiscono ai loro possessori  il diritto  di voto,  in corrispettivo di particolari agevolazioni economiche, in particolare nella  ripartizione degli  utili e nel rimborso di capitali.  Oltre  al diritto  di voto,  dette  azioni di società non  attribuiscono il diritto  di intervenire in assemblea  e di chiederne la convocazione. Appartengono a tale categoria  le azioni di società di risparmio  (v.) che possono  essere  nominative o al portatore: possono,  così, sussistere  azioni di società azioni di società al portatore. Queste ultime  hanno l’evidente  scopo  di incentivare l’investimento azionario. Tuttavia  le azioni di società azioni di società al portatore sono  appetibili anche  dai gruppi  di comando  delle  società  ai quali è  offerto  il vantaggio  di sottrarre all’imposizione fiscale  diretta quella  parte di ricchezza  azionaria  che eccede  le esigenze  del controllo.  
 azioni di società senza voto al portatore:  v. azioni di società senza  voto. 
 sopraprezzo sulle azioni di società:  indica  la quantità  del prezzo  di vendita  che supera  il valore  nominale  delle  azioni di società. Le  azioni di società, infatti,  non  possono  essere  emesse  per  una  somma  inferiore al loro  valore  nominale  (art.  2346 c.c.), ma possono  essere  emesse  per  una  somma  superiore: così  l’assemblea  può  deliberare che le azioni di società  di nuova  emissione  siano  emesse  con  sopraprezzo. Tuttavia  il c.c. dispone che  le somme  percepite dalla  società  a titolo  di sopraprezzo non  possano essere  distribuite ai soci fino a che la riserva  legale  non  abbia  raggiunto il valore  di un  quinto  del capitale  sociale  (art.  2340 c.c.). L’emissione  di azioni di società a prezzo  superiore al loro  valore  nominale  è  imposto  dal codice  nell’ipotesi  in cui l’aumento di capitale  sia stato  deliberato con  esclusione  o limitazione del diritto  di opzione  (v. opzione, diritto  di azioni di società): in tal  caso,  la deliberazione di  aumento di capitale  determina il prezzo  delle  azioni di società in base  al valore  del patrimonio netto,  tenendo conto,  per  le azioni di società quotate in borsa,  delle  quotazioni dell’ultimo  semestre (art.  244, comma  6o, c.c.). Il azioni di società azioni di società viene,  comunemente, giustificato  con  la considerazione che il patrimonio della  società  può  essere di valore  più  elevato  del capitale  sociale  e che i nuovi  azionisti  devono pagare,  tale  plusvalore  forfettariamente determinato nel  azioni di società azioni di società deliberato dall’assemblea.  
 sottoscrizione  di azioni di società proprie:  è  la sottoscrizione  (v.) da  parte  della  società  di azioni di società alla  stessa  appartenenti. A  differenza dell’acquisto di azioni di società proprie (v. acquisto di  azioni di società proprie),  la sottoscrizione di azioni di società proprie è  sempre  vietata,  ma non comporta come  conseguenza la nullità  della  sottoscrizione bensì  la qualificazione di questa  come  sottoscrizione effettuata, sotto  il nome  della società , dai soci fondatori o dagli  amministratori, con  la conseguenza che spetta  a costoro  liberare le azioni di società sottoscritte. Tale  disposizione  non  si applica, però , ai soci fondatori o, in caso  di aumento di capitale,  agli amministratori   che dimostrino di essere  esenti  da  colpa  (art.  2357 quater, commi  1o  e 2o, c.c.). Chi  sottoscrive azioni di società di una  società  in nome  proprio, ma per  conto  della società,  è  considerato a tutti  gli effetti  quale  sottoscrittore per  conto proprio,  ed  è  pertanto obbligato a liberare le azioni  sottoscritte. Insieme  a costui  rispondono in solido  della  liberazione delle  azioni di società i soci fondatori o, in caso  di aumento di capitale,  gli amministratori, salvo  che non  dimostrino di essere  esenti  da  colpa  (art.  2357 quater, comma  3o, c.c.). Gli  amministratori che violano  tale  disposizione  rispondono del reato  previsto  e punito  dall’art. 2630 bis c.c..  
 sottoscrizione  reciproca di azioni di società:  identifica  il fatto  di due  s.p.a.  o in accomandita  per  azioni  che costituiscono o aumentano il proprio capitale  mediante  sottoscrizione reciproca  di azioni di società: è  l’ipotesi  che si verifica  quando una società  sottoscrive per  una  data  somma  il capitale  di un’altra  e quest’ultima, per  la  medesima  somma,  sottoscrive il capitale  della  prima.  Tale  condotta è vietata  anche  se la sottoscrizione è  compiuta  per  il tramite di una  società fiduciaria  o  per  interposta persona (art.  2360 c.c.). Gli  amministratori di società  che  violano  tale  disposizione  rispondono del reato  previsto  e punito  dall’art.  2360  c.c.. Non  è , per  contro,  contemplata la diversa  ipotesi  in cui una  delle  due  società  acquisti  le azioni  dell’altra:  qui  c’è  reciprocità  della prestazione, ma  non  reciprocità  della  sottoscrizione, per  cui trattasi  di condotta non  vietata  pur  comportando una  nullificazione  del capitale  sociale pregiudizievole ai  creditori delle  società  come  ai risparmiatori che abbiano investito  il loro  capitale  in azioni di società.  
 speciali categorie di azioni di società:  identifica  i tipi  di azioni di società attributari di diritti  diversi  dalle  azioni di società ordinarie di società . In  materia  vige il principio  che devono  conferire ai loro  possessori  uguali  diritti,  ma esso  è  puramente formale  dal momento che  l’atto  costitutivo  della  società  o le sue  successive  modificazioni  possono consentire di creare  azioni di società fornite  di diritti  diversi.  Alcune  azioni di società azioni di società sono espressamente previste  dalla  legge: tali  sono  le azioni di società privilegiate e le azioni di società di risparmio.  Le  differenze rispetto  alle  azioni di società ordinarie ineriscono  soprattutto al diritto  di voto,  in genere  più  limitato  rispetto  a quello  consentito dalle  azioni di società ordinarie, la partecipazione agli utili annuali  ed  alla  ripartizione del patrimonio netto  risultante dalla  liquidazione, diritti  consentiti solitamente in  misura  superiore a quella  consentita dalle  azioni di società ordinarie. Tutte  le azioni di società, tuttavia,  a qualunque categoria  appartengano, devono  essere  nominative, salvo  quanto si è  detto  per  le azioni di società di risparmio  (v.) e devono  possedere i requisiti  generali,  per  i quali  v. azioni  di società .  
 trasferimento delle  azioni di società:  è  la cessione  del contratto di s.p.a.  o di società  in accomandita per  azioni  e importa il subentro dell’acquirente in tutti  i diritti sociali  previsti  dall’atto  costitutivo  o dallo  statuto. Il azioni di società azioni di società si attua  per volontà  esclusiva  dell’alienante e dell’acquirente, senza  necessità  del consenso della  società , in deroga  al principio  generale che subordina la cessione  del contratto al consenso  del contraente ceduto.  L’annotazione del trasferimento sul libro  dei soci, infatti,  è , una  volta  accertate le condizioni di  legittimazione dell’acquirente, un  atto  dovuto  da  parte  della  società. Pertanto l’azione  può  divenire  un  valore  di scambio,  determinato ad  una rapida  ed  intensa  circolazione. Tuttavia  l’atto  costitutivo  può  sottoporre a particolari condizioni  l’alienazione delle  azioni di società nominative (art.  2355, comma  3o,  c.c.): l’atto  costitutivo  può  limitare,  ma non  vietare,  l’alienazione delle  azioni di società. Le particolari condizioni  cui l’atto  costitutivo  può  sottoporre  l’alienazione delle azioni di società nominative possono  consistere anche  nella  previsione  di determinate condizioni  personali  per  l’appartenenza alla  società ; così l’atto  costitutivo può  richiedere, quale  condizione per  l’appartenenza alla  società , una  data cittadinanza, o una  residenza in un  dato  luogo,  o l’appartenenza a dati gruppi  etnici  o a date  confessioni  religiose  (v. clausole  di gradimento nell’alienazione  di azioni di società). Per  il trasferimento di azioni di società non  interamente  liberate v. azioni di società interamente  liberate. Principi  completamente diversi  valgono  nel trasferimento di azioni di società di società  cooperativa o di mutua  assicuratrice: esse  non possono  essere  cedute  con  effetto  verso  la società  se la cessione  non  è autorizzata dagli  amministratori (art.  2523, comma  1o, c.c.). L’atto costitutivo  di tali  società , a differenza di quanto è  stabilito  per  le s.p.a.  o in accomandita per  azioni,  può  vietare  la cessione  delle  azioni di società con  effetto  verso  la società , salvo  in tal  caso  il diritto  del socio  a recedere dalla  società  (art. 2523, comma  2o, c.c.).  
 trasferimento di azioni di società a causa di morte:  è  il trasferimento della  proprietà  di titoli  azionari  determinato dalla  morte  del precedente titolare dei titoli.  La società  che ha  emesso  il titolo,  se non  vi è  opposizione, addiviene alla dichiarazione del cambiamento di proprietà  sui titoli  azionari  e sul libro  dei soci, su presentazione del certificato  di morte,  di copia  del testamento, se esiste,  e di un  atto  di notorietà  giudiziario  o notarile,  attestante la qualità di erede  o legalitario dei titoli  (art.  7 r.d.  29 marzo  1942, n. 239).  
 valore nominale delle  azioni di società:  indica  l’ammontare della  frazione  di capitale  sociale  che ciascuna  azione  rappresenta. Corrisponde, infatti,  al quoziente della  divisione  del capitale  sociale  per  il numero delle  azioni di società della  società . Il azioni di società azioni di società  ha  carattere formale,  così  come  il capitale  sociale  di cui rappresenta una  quota:  quest’ultimo indica  la misura  del patrimonio sociale  di cui non  deve disporsi  a favore  dei soci, essendo  posto  a garanzia  dei terzi,  e il azioni di società azioni di società non  è che una  quota  fissa di detto  capitale,  e rappresenta il valore  indisponibile di ciascuna  azione.  Per  questo  il codice  stabilisce  art.  2346 c.c.) che le azioni di società non possano  emettersi per  somme  inferiori  al loro  valore  nominale: diversamente si finirebbe per  togliere  ogni  valore  di garanzia  alla  misura del capitale  sociale.   
 valore reale delle  azioni di società:  indica  l’ammontare della  frazione  di patrimonio sociale che ogni  azione  rappresenta. Corrisponde al quoziente della  divisione  tra capitale  sociale  e numero delle  azioni di società della  società . Il valore  reale  rappresenta l’effettiva  quantità  di ricchezza  che ogni  azioni di società rappresenta ed  ha,  pertanto valore  non  formale,  ma sostanziale,  contrapponendosi, pertanto, al valore nominale  (v. valore  nominale  delle azioni  di società ). Esso  corrisponde, inizialmente, al valore  nominale, ma assume,  nel corso  della  vita  della società , un  valore  reale,  che può  essere  maggiore  o minore  di quello nominale  e che si ricollega  al maggiore  o minore  valore  acquistato, rispetto al capitale,  dal patrimonio sociale. 		
			
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