Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Pignoramento

Il pignoramento consiste in una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione (v. esecuzione forzata, pignoramento in forma generica) e i frutti di essi (art. 492, comma 1o, c.c.). Il pignoramento non priva il debitore esecutato della proprietà dei beni pignorati, ne´ rende nulli gli atti di disposizione di essi: effetto del pignoramento è di rendere inefficaci gli atti di disposizione nei confronti del creditore procedente e degli altri creditori intervenuti nell’esecuzione (art. 2913 c.c.). Il pignoramento comprende gli accessori e le pertinenze, e si estende ai frutti della cosa pignorata maturati successivamente al pignoramento (art. 2912 c.c.); sicche´ sono inopponibili ai creditori anche gli atti di disposizione, successivi al pignoramento, che riguardino le accessioni della cosa pignorata, le loro pertinenze, i frutti civili (v. frutti, pignoramento civili) e i frutti naturali (v. frutti, pignoramento naturali) che, al momento del pignoramento, non erano stati ancora separati. L’art. 2913 c.c. fa salvi gli effetti del possesso di buona fede per i mobili non iscritti in pubblici registri. La norma ha, anzitutto, un contenuto implicito: per beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri solo la trascrizione (v.) del pignoramento vale a renderlo opponibile agli aventi causa del debitore esecutato; per le altre cose mobili vale la regola esplicita, che rende il pignoramento inopponibile al terzo avente causa che in buona fede, ossia ignorando il pignoramento, abbia conseguito il possesso della cosa. Questa non è , o non è sempre, applicazione dei principi generali sull’acquisto a non domino (v. acquisto, pignoramento a non domino) delle cose mobili (art. 1153 c.c.): se il terzo acquista dal debitore esecutato, che sia stato nominato egli stesso custode della cosa pignorata e ne abbia quindi conservato la materiale disponibilità , si tratta di acquisto a domino, giacche´ il debitore conserva la proprietà dei beni pignorati fino alla loro vendita forzata; e si è , perciò , in presenza di un ulteriore modo di acquisto della proprietà a titolo originario, diverso da quello regolato dall’art. 1153 c.c.. Si rientra, invece, entro l’ipotesi dell’acquisto a non domino quando il terzo abbia acquistato dal custode infedele, ritenendolo in buona fede proprietario della cosa. Di altri atti successivi al pignoramento si occupano gli artt. 2916 – 17 c.c.: le ipoteche (v. ipoteca), anche giudiziali, se iscritte dopo il pignoramento, non consentono al creditore ipotecario di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita forzata del bene (art. 2916 n. 1 c.c.); uguale sorte subiscono i creditori privilegiati, se il loro privilegio è soggetto a iscrizione e questa è successiva al pignoramento (art. 2916 n. 2 c.c.) o, altrimenti, se il credito è sorto dopo il pignoramento (art. 2916 n. 3 c.c.). Particolare importanza assume l’art. 2917 c.c.: se è pignorato un credito, il pagamento eseguito dal debitore nelle mani dell’esecutato è inopponibile ai creditori procedenti; sicche´ il debitore, ricevuta la notifica del pignoramento ex art. 543 c.p.c., dovrà astenersi dal pagare nelle mani del suo creditore, se non vorrà essere tenuto a pagare una seconda volta. Ma la norma fa più generale riferimento all’estinzione del credito, per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento: il che non può comprendere l’impossibilità sopravvenuta della prestazione (v.) per causa non imputabile al debitore, ma comprende la remissione del debito (v.), la novazione (v.), la confusione (v.), la datio in solutum (v. prestazione, pignoramento in luogo dell’adempimento). Quanto alla compensazione (v.), essa è inopponibile ai creditori procedenti se la coesistenza fra debito e credito è successiva alla notificazione ex art. 543 c.p.c.. Le alienazioni anteriori al pignoramento sono opponibili ai creditori procedenti se, trattandosi di cose immobili o di mobili iscritti in pubblici registri, l’alienazione sia stata trascritta anteriormente alla trascrizione del pignoramento; se, trattandosi di crediti, la cessione sia stata notificata al debitore ceduto con atto di data certa (art. 1265 c.c.) anteriore al pignoramento; se, trattandosi di universalità di mobili (v. universalità , pignoramento di mobili), l’alienazione risulti anch’essa da data certa anteriore (art. 2914 nn. 1 – 3 c.c.). Fin qui tutto è conforme ai principi generali; ma l’art. 2914 n. 4 c.c., con riferimento alle altre cose mobili, rende opponibile l’acquisto del terzo se risulta da data certa anteriore (e ciò è ancora conforme ai criteri precedenti) o se gli era stato anteriormente trasmesso il possesso. Ove il pignoramento, perciò , abbia colpito cose ancora in possesso del debitore esecutato, ma delle quali il debitore aveva già trasferito ad altri la proprietà , il terzo potrà esercitare l’opposizione di cui all’art. 619 c.p.c. e sottrarle all’esecuzione sulla prova del contratto traslativo avente data certa anteriore al pignoramento. Diverso è il caso in cui il debitore esecutato avesse cose del terzo solo in detenzione, quale depositario, mandatario ecc.: egli potrà provare il suo diritto alla restituzione nei modi di cui all’art. 621 c.p.c. (anche per testi se il suo diritto è reso verosimile dalla professione o dal commercio suo o del debitore). Quanto alla trasmissione del possesso anteriore al pignoramento, questa è assunta dall’art. 2914 n. 4 c.c. come prova decisiva e insuperabile dell’anteriorità della alienazione, sulla base dal dato di esperienza per cui si trasmette all’accipiens il possesso di cose che si sono a lui alienate. Ma può accadere che si trasmetta ad altri il possesso di cose delle quali si resta proprietari, come nella vendita con riserva di proprietà (v. vendita, pignoramento a rate con riserva della proprietà ): in tal caso, nonostante l’avvenuta trasmissione del possesso, la cosa potrà essere ugualmente sottoposta a pignoramento, siccome cosa del debitore in possesso di terzi, nelle forme del pignoramento presso terzi di cui all’art. 543 c.p.c.. Oltre che le alienazioni anteriori, possono essere opposti ai creditori, se sono trascritti anteriormente al pignoramento o, trattandosi di mobili non iscritti, se risultano da data certa anteriore, gli atti che importano vincoli di indisponibilità (art. 2915, comma 1o, c.c.). Deve trattarsi, naturalmente, di vincoli reali, di per se´ opponibili ai terzi: i vincoli solo obbligatori, come il patto di non alienare (art. 1379 c.c.), sono inopponibili ai creditori quantunque trascritti o risultanti da data certa anteriore. La norma risulta ora inapplicabile al fondo patrimoniale (v.) (anche se originariamente applicabile al preesistente patrimonio familiare), atteso che la opponibilità del vincolo ai terzi prescinde, a seguito della riforma del diritto di famiglia, che ha modificato gli artt. 162 e 2647 c.c., dalla pubblicità immobiliare e dal criterio della data certa, basandosi sulla annotazione del vincolo, a margine dell’atto di matrimonio, nei registri dello stato civile (v.). Atti che limitano la disponibilità di beni, pur restando nel patrimonio del soggetto vincolato, sono invece quelli che danno vita, nei limitati casi in cui ciò è ammesso nel nostro ordinamento, alla proprietà fiduciaria (v. proprietà , pignoramento fiduciaria): se il vincolo fiduciario risulta dall’atto di alienazione dal fiduciante al fiduciario, trascritto prima del pignoramento, o risulta da atto avente data certa anteriore, il vincolo sarà opponibile ai creditori procedenti. Così a chi agisce esecutivamente nei confronti di una società fiduciaria sarà opponibile, se risultante da data certa anteriore, il vincolo fiduciario gravante sui titoli ad essa intestati. Il secondo comma del medesimo art. 2915 c.c. altro non fa se non integrare, con riferimento al pignoramento, le disposizioni dettate in tema di trascrizione (v.) degli artt. 2652 – 53 c.c..

pignoramento automobilistico: consiste nell’atto complesso di assoggettamento dell’autoveicolo alla espropriazione forzata che l’ufficiale giudiziario deve compiere personalmente, su istanza del creditore, nelle forme e secondo i principi dell’art. 513 c.p.c.; una volta individuato l’autoveicolo (diverso è comunque l’iter a seconda che il bene si trovi o no in luoghi di proprietà del debitore e questi ne abbia o no il la detenzione o il possesso), l’ufficiale giudiziario deve procedere all’ingiunzione a norma dell’art. 492 c.p.c. e trasportare la res pignorata in un luogo di pubblico deposito oppure designare un custode (che può essere anche lo stesso creditore) ex art. 520 c.p.c.; l’ufficiale redige poi il verbale delle operazioni, con determinazione del prezzo approssimativo, e conclude il procedimento con la trascrizione secondo l’art. 2693 c.c.. Tale ultimo adempimento è un elemento costitutivo del pignoramento, rendendo lo stesso opponibile ai terzi. La sua efficacia consiste nel limitare il potere di disposizione del debitore, facendo sorgere un vincolo di destinazione. Al pignoramento pignoramento deve poi essere data adeguata pubblicità : a ciò provvede l’art. 16 r.d.l. n. 436 che ne prescrive l’annotazione sul foglio complementare dell’autoveicolo pignorato.

cessazione dell’efficacia del pignoramento: il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi novanta giorni senza che sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita. Il termine è sospeso nel caso in cui venga proposta l’opposizione agli atti esecutivi. La cessazione dell’efficacia del pignoramento comporta l’estinzione del procedimento. (G.R. Stufler)

pignoramento contro il terzo proprietario: quando oggetto dell’espropriazione è un bene gravato da pegno o ipoteca per un debito altrui, ovvero un bene la cui alienazione sia stata revocata per frode, il pignoramento si compie nei confronti del terzo. (G.R. Stufler)

conversione del pignoramento: v. conversione.

pignoramento cumulativo e successivo: il primo si realizza quando più creditori con un unico pignoramento colpiscono il medesimo bene; il pignoramento successivo si ha quando un bene già sottoposto ad un pignoramento, viene pignorato successivamente su istanza di altri creditori, ovvero in base ad un diverso titolo esecutivo da parte dello stesso pignorante. (G.R. Stufler)

pignoramento della quota: è il diritto concesso dal c.c. ai creditori particolari di un socio di s.r.l. (v.) di espropriare la quota (v.) sociale di quest’ultimo (art. 2480, comma 1o, c.c.). La quota viene, in tal caso, sottoposta a vendita forzata o viene assegnata al creditore procedente: pertanto, l’aggiudicatario o l’assegnatario della quota subentra all’espropriato nella qualità di socio, previa iscrizione del trasferimento nel libro dei soci (v. libri sociali, pignoramento della s.r.l.). La quota è , per determinazione statutaria, non liberamente trasferibile, cioè se è trasferibile solo con il gradimento della società o previa offerta in prelazione agli altri soci, il c.c. dispone che il creditore particolare di socio, il socio stesso e la società tentino un accordo sulla vendita della quota, se il tentativo fallisce, la vendita ha luogo all’incanto, ma è priva di effetto se, entro dieci giorni dall’aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offre lo stesso prezzo. All’espropriazione della quota si procede, secondo la giurisprudenza, nelle forme processuali del pignoramento presso terzi (artt. 543 ss. c.p.c.): pertanto, la società è citata a comparire davanti al pretore affinche´ dichiari che il debitore esecutato è titolare della quota che si intende espropriare.

pignoramento di beni indivisi: in questo caso il pignoramento non colpisce il bene indiviso, ma la quota ideale relativa a diritti reali, esclusi il couso e la coabitazione in quanto incedibili, e di conseguenza inespropriabili. Il pignoramento nei confronti del debitore si effettua nei modi ordinari, agli altri comproprietari deve essere notificato, a cura del creditore pignorante, un avviso con il quale essi devono essere avvertiti espressamente dell’inizio del procedimento, nonche´ gli si intima il divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza l’ordine dell’autorità giudiziaria. (G.R. Stufler).

pignoramento di beni pubblici: nei confronti dei beni pubblici in senso stretto, non è possibile il pignoramento ne´ la costituzione di alcun diritto reale di garanzia, ne´ ovviamente l’esecuzione forzata, in ragione del vincolo di destinazione che caratterizza tanto i beni del demanio quanto quelli del patrimonio indisponibile. La pignorabilità del patrimonio della P.A. si riduce, dunque, al solo caso dei beni del patrimonio disponibile (v. patrimonio, pignoramento disponibile dello Stato), che è sottoposto alle norme del diritto comune. (Vetritto).

pignoramento e assegnazione dei beni pignorati: v. assegnazione.

pignoramento e beni pignorati: qualora si inizi un procedimento esecutivo volto alla consegna di beni mobili, ed essi siano pignorati, la consegna non può avvenire, e la parte istante deve necessariamente fare valere le sue ragioni tramite l’opposizione di terzo all’esecuzione (G.R. Stufler).

pignoramento e opposizione alla pignorabilità dei beni: le contestazioni riguardanti la pignorabilità dei beni colpiti si fanno valere con l’opposizione all’esecuzione (art. 615, comma 2o, c.p.c.). (G.R. Stufler).

pignoramento e pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario: si tratta di una duplice facoltà concessa al debitore per evitare il pignoramento: a) il debitore può versare nelle mani dell’ufficiale giudiziario una somma comprensiva e dell’importo per cui si procede, e delle spese, con l’incarico di consegnarla al creditore, potendo anche riservarsi di ripetere la somma versata; b) il debitore in luogo del pignoramento di propri beni, può depositare nelle mani dell’ufficiale giudiziario, una somma di denaro pari all’importo del credito per cui si procede e delle spese, aumentata di due decimi. (G.R. Stufler).

forma del pignoramento: il pignoramento consiste in un ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore, di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito, esattamente indicato, i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi. L’ingiunzione è caratteristica essenziale del pignoramento, ma occorre precisare che essa riveste forme diverse a seconda dei singoli procedimenti espropriativi. (G.R. Stufler).

pignoramento immobiliare: il pignoramento pignoramento si effettua mediante la notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto in cui si indicano esattamente i beni ed i diritti immobiliari che si intendono sottoporre ad esecuzione; in tale atto deve essere contenuta anche l’ingiunzione ex art. 492. L’atto di pignoramento deve specificamente designare l’immobile. (G.R. Stufler).

inizio del pignoramento: il pignoramento è un atto processuale mediante il quale singoli beni del debitore, o del terzo responsabile, sono assoggettati all’esecuzione. L’espropriazione forzata si inizia con il pignoramento, a meno che non si tratti di beni mobili soggetti a vincolo pignoratizio (art. 491). Limitatamente all’estensione, il pignoramento comprende non solo il bene pignorato, ma anche gli accessori, le pertinenze e i frutti. (G.R. Stufler).

pignoramento mobiliare presso il debitore: occorre che il creditore rivolga un’istanza all’ufficiale giudiziario presso il mandamento della pretura competente; quest’ultimo ricerca i beni da pignorare nella casa del debitore, o negli altri luoghi a lui appartenenti, o anche sulla persona del debitore. Effettuata l’ingiunzione di cui all’art. 492, l’ufficiale giudiziario redige il verbale di tutte le operazioni compiute, indicando anche le disposizioni date per conservare le cose pignorate; i beni devono essere descritti e ne deve essere determinato approssimativamente il valore. Se il debitore non è presente l’ingiunzione deve essere rivolta ai soggetti indicati nell’art. 518, comma 3o, c.p.c.. Il verbale, con il titolo esecutivo ed il precetto, deve essere depositato in cancelleria entro ventiquattro ore dal compimento delle operazioni. (G.R. Stufler).

pluralità del pignoramento: si ha nel caso in cui vi siano più pignoramenti indipendenti che non siano stati fusi, per qualsiasi ragione, in un unico procedimento. In questa ipotesi ciascun pignoramento è indipendente dall’altro, ed il creditore che subisce un pregiudizio dalla eventuale vendita del bene da lui pignorato, può esperire un’azione di risarcimento per i danni subiti. (G.R. Stufler).

pignoramento presso terzi: avviene in due ipotesi, o quando il debitore vanta dei crediti pecuniari nei confronti di terzi, ovvero qualora beni mobili del debitore siano in possesso di terzi. In questi casi l’ordinamento prevede che si segua il procedimento di cui agli artt. 543 ss. c.p.c.. (G.R. Stufler).

riduzione del pignoramento: v. riduzione.


Pietà dei defunti      |      Pignus nominis


 
.