Enciclopedia giuridica

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Verbale



analiticità e sinteticità del verbale: un problema di fronte al quale la giurisprudenza ha, in tempi più recenti, mitigato l’originario rigore è quello della analiticità o sinteticità del verbale: se dal verbale, cioè , debba a pena di nullità risultare o non risultare l’indicazione nominativa dei soci intervenuti e del modo con il quale essi hanno votato. La giurisprudenza accoglie in prevalenza la tesi della sinteticità , ammettendo che, ai fini dell’impugnazione, il socio potrà dimostrare con ogni mezzo di prova la propria qualità di socio assente o, con apposite dichiarazioni messe a verbale, secondo quanto prevede lo stesso art. 2375 c.c., la propria qualità di socio dissenziente.

verbale come documentazione della deliberazione: nelle società di capitali le deliberazioni assembleari debbono, a norma dell’art. 2375 c.c., constare da verbale, che deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario e che, se si tratta di assemblea straordinaria, deve essere redatto da un notaio. Per il condominio (v.) negli edifici l’art. 1136, comma 7o, c.c., dispone che delle deliberazioni dell’assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall’amministratore. In tema di verbale delle deliberazioni assembleari di società di capitali (v. deliberazione di società ) la giurisprudenza è ispirata ad un atteggiamento particolarmente rigoroso: essa ritiene che il verbale attenga alla forma della deliberazione, e non soltanto, come postula il concetto stesso di verbale e come è opinione della prevalente dottrina, alla sua documentazione; e ritiene che si tratti di forma prescritta a pena di nullità . Ma ad opposta valutazione essa perviene riguardo al verbale delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Certamente, la formazione del documento è necessaria a tutti gli effetti di legge: per la trascrizione delle deliberazioni nel libro di cui all’art. 2421, comma 1o, n. 3 c.c.; per l’iscrizione nel registro delle imprese, se si tratta di deliberazioni che vi sono sottoposte; ma anche per l’esecuzione delle deliberazioni da parte degli amministratori o per la loro impugnazione ai sensi dell’art. 2377, comma 2o, c.c. (come eseguire o come impugnare una deliberazione verbalmente adottata?). Questa necessità del documento non equivale, tuttavia, a condizione di validità delle deliberazioni. In mancanza del documento la deliberazione sarà inefficace; ma non si può escludere che il verbale, che è dichiarazione di scienza (v. dichiarazione, verbale di scienza) del presidente e del segretario o del notaio, avente ad oggetto l’adottata deliberazione, possa essere sostituito da una sentenza di accertamento (v. sentenza, verbale di accertamento).

verbale delle deliberazioni assembleari: è la fonte da cui debbono constare le deliberazioni delle assemblee delle società di capitali. Esso è sottoscritto dal presidente e dal segretario e, se si tratta di assemblea straordinaria, deve essere redatto da un notaio. La giurisprudenza ritiene che il verbale verbale attenga alla forma della deliberazione, prescritta a pena di nullità ; la maggior parte degli autori ritiene, invece, che il verbale verbale attenga alla mera documentazione della deliberazione, e la mancanza di esso determini solo l’inefficacia della deliberazione. V. libri sociali, verbale della s.r.l.; libri sociali, verbale della s.p.a..

verbale del pignoramento: nel corso del pignoramento l’ufficiale giudiziario deve redigere processo verbale delle sue operazioni, nel quale deve dare atto dell’ingiunzione di cui all’art. 492 c.p.c. e descrivere analiticamente le cose pignorate.

verbale del processo civile: il verbale verbale è un documento, generalmente redatto dal cancelliere in cui egli descrive le attività sue proprie, quelle dell’ autorità giudiziaria e quelle delle parti. Ev necessario procedere alla redazione di un processo verbale ogniqualvolta il codice di procedura imponga lo svolgimento di questa attività , come ad es. in caso di conciliazione giudiziale delle parti ( art. 414).

verbale di assemblea del condominio: per il condominio negli edifici l’art. 1136, comma 7o, c.c., dispone che delle deliberazioni dell’assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall’amministratore.

verbale di assemblea dell’associazione: le deliberazioni dell’assemblea dell’associazione debbono, come in materia di società (art. 2375 c.c.), constare da verbale: questo attiene, anziche´ alla forma delle deliberazioni, alla documentazione delle stesse quali fatti giuridici (v.). Può essere redatto da un notaio o dal segretario dell’assemblea: ha, in ogni caso, natura di dichiarazione di scienza (v. dichiarazione, verbale di scienza). La mancata verbalizzazione delle deliberazioni dell’assemblea nell’associazione non produce conseguenze irreparabili, poiche´ , secondo la Cassazione, le deliberazioni assembleari non verbalizzate possono essere provate anche per testimoni (v. prova, verbale testimoniale).

verbale di assemblea di società di capitali: v. libri sociali, verbale della s.r.l.; libri sociali, verbale della s.p.a..

verbale di assemblea di s.p.a.: v. analiticità e sinteticità del verbale; verbale come documentazione della deliberazione.

verbale d’udienza: della trattazione della causa si redige processo verbale a cura del cancelliere, sotto la direzione del giudice, in cui vanno indicate le conclusioni delle parti e i provvedimenti che il giudice ha pronunciato; il verbale deve essere sottoscritto dal giudice e dal cancelliere.

verbale nel processo penale: alla documentazione degli atti del processo penale si procede mediante verbale. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento meccanico; quando non è possibile ricorrere a tali mezzi si redige con la scrittura manuale. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva è effettuata la riproduzione fonografica (art. 134 c.p.p.). Il verbale, redatto dall’ausiliario che assiste il giudice, contiene la menzione del luogo, dell’anno, del giorno e, quando occorre, dell’ora in cui è cominciato e chiuso, le generalità delle persone intervenute, la decisione di quanto svoltosi nonche´ le dichiarazioni ricevute. Il verbale, previa lettura, è sottoscritto dal pubblico ufficiale redigente e dalle persone intervenute. Salve particolari disposizioni di legge, il verbale è nullo se vi è : incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto (art. 142 c.p.p.).

verbale sintetico: v. analiticità e sinteticità del verbale.


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