Enciclopedia giuridica

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Processo civile

Consiste in quel particolare tipo di procedimento, che si svolge dinanzi a magistrati ordinari, aditi da una parte che lamenti la lesione di un suo diritto. Il processo civile si svolge in contraddittorio tra le parti che espongono le loro ragioni ad un terzo imparziale (il giudice) chiamato pronunciarsi sulla controversia tra loro pendente. Tenuto conto, però , del fatto che non esiste un unico modello di processo civile, potendo questo assumere le forme più diverse, si deve tuttavia sottolineare che in ogni tipo di processo civile deve essere garantito il rispetto di questi tre principi fondamentali: 1) l’iniziativa spetta alle parti; 2) sono le parti che devono dare prova del loro diritto (c.d. principio dispositivo) anche se sono ammessi alcuni temperamenti a questo principio; 3) deve essere garantito il contraddittorio tra le parti.

estinzione del processo civile: trattasi della fine del processo civile, la quale interviene prima di giungere all’emanazione della sentenza finale. L’processo civile processo civile è causata dalla rinuncia agli atti del giudizio (la dichiarazione dell’attore di voler porre fine al processo civile accettata dalle altre parti costituite) o per inattività delle parti (mancata costituzione delle parti o cancellazione della causa dal ruolo, con mancata riassunzione del processo civile entro l’anno successivo; mancata rinnovazione della citazione, mancata riassunzione o prosecuzione o integrazione del processo civile, entro il termine perentorio fissato dalla legge o dal giudice). L’processo civile processo civile opera di diritto, ma va eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa. Dalla processo civile processo civile consegue l’inefficacia degli atti compiuti, fatta eccezione per le sentenze parziali di merito (v. sentenza, processo civile di merito), e quelle relative alla competenza, ma non l’estinzione dell’azione; le prove raccolte verranno valutate, in un eventuale successivo giudizio, come argomenti di prova (v.). L’estinzione viene pronunciata dal giudice (con ordinanza), oppure dal collegio (con sentenza o ordinanza a seconda dei casi).

prosecuzione del processo civile: la processo civile processo civile consiste nel compimento dell’attività processuale necessaria e idonea a provocare la continuazione della causa precedentemente interrotta o sospesa. Generalmente è previsto, o stabilito dal giudice (di sua iniziativa al momento dell’interruzione o sospensione, o, in mancanza, su ricorso di una delle parti), un termine perentorio entro il quale le parti devono costituirsi all’ udienza o a norma dell’ art. 166 (art. 302 c.p.c.). Il legislatore specifica gli adempimenti necessari per il proseguimento della causa; ad ogni modo, l’istanza che propone la processo civile processo civile e il relativo decreto devono essere notificati alle altre parti a cura del procedente.


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