Enciclopedia giuridica

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Processo amministrativo

Il processo amministrativo consiste in un’attività giurisdizionale diretta alla risoluzione delle controversie che insorgono nell’ambito della P.A. o tra questa ed i privati. In via generale, la giurisdizione amministrativa si occupa delle controversie coinvolgenti interessi legittimi, salvo casi eccezionali in cui il giudizio amministrativo investe questioni relative anche a diritti soggettivi, c.d. giurisdizione esclusiva (v. giurisdizione amministrativa, processo amministrativo esclusiva). (M.T. Sempreviva).

decadenze nel processo amministrativo: sono tali quelle situazioni che incidono sul rapporto processuale impedendo l’esercizio del diritto di azione. Vanno considerate ipotesi di decadenza, sia quelle collegate al decorso di termini perentori, sia quelle collegate a comportamenti incompatibili con l’esercizio del diritto d’azione o di impugnazione; vi rientrano le seguenti ipotesi: a) decorrenza del termine di sessanta giorni dalla conoscenza dell’atto senza che si sia notificato il ricorso; b) mancato deposito del ricorso, decorso il termine di trenta giorni dall’ultima notifica; c) mancata notifica del ricorso incidentale nel termine di venti giorni da quello stabilito per il deposito del ricorso principale; d) mancato deposito dell’atto di intervento entro venti giorni dalla data della notificazione; e) decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza senza che sia proposto ricorso in appello al Consiglio di Stato; f) inerzia processuale mantenuta per un biennio; g) decorrenza dei termini per l’istanza di revocazione; h) decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica della decisione senza che sia stato proposto ricorso per motivi di giurisdizione; i) acquiescenza ad un atto amministrativo lesivo o alla pronuncia giurisdizionale; l) rinuncia al ricorso o all’impugnazione. (M.T. Sempreviva).

estinzione del processo amministrativo: l’processo amministrativo processo amministrativo costituisce una ipotesi di conclusione anormale dello stesso prima della sentenza definitiva. Essa si verifica nelle ipotesi di rinuncia agli atti del giudizio (v.), cessazione della materia del contendere (v. cessazione della materia del contendere, processo amministrativo nel processo amministrativo), sopravvenuta carenza di interesse ad agire (v. interesse, processo amministrativo ad agire), perenzione (v.), decadenza per mancata riassunzione (v. decadenze nel processo amministrativo). Altra ipotesi di processo amministrativo processo amministrativo è costituita dalla mancata riassunzione del processo nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza della Corte Costituzionale o della Corte di giustizia delle Comunità europee adite per questioni di legittimità costituzionale di una legge o di interpretazione di una legge comunitaria. (M.T. Sempreviva).

interruzione del processo amministrativo: essa rappresenta una causa di arresto del processo amministrativo consequenziale al verificarsi di un determinato evento. Si ha processo amministrativo processo amministrativo qualora intervenga la morte o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti private o del loro rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza. Se la parte si è costituita a mezzo di procuratore o avvocato, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore o avvocato stesso. Per giurisprudenza e dottrina prevalenti è rilevante l’evento interruttivo con riferimento solo alle parti costituite in giudizio. Sebbene la legge faccia riferimento alle parti private, parte della dottrina è dell’avviso che l’art. 24 l. n. 1034 del 1971 sia applicabile anche agli enti di diritto pubblico in virtù dell’art. 24 Cost. che riconosce in egual misura alla P.A. il diritto di difesa, che senza l’effettività del contraddittorio, verrebbe limitato. La dottrina prevalente, tuttavia, facendo leva sull’interpretazione letterale dell’art. 24, afferma l’irrilevanza dei fatti interruttivi summenzionati (che potrebbero riguardare chi ne ha la rappresentanza) rispetto alla P.A.. Se la causa interruttiva si verifica prima del deposito del ricorso (v. ricorso giurisdizionale amministrativo, deposito del processo amministrativo), occorre distinguere: a) se riguarda la parte ricorrente, il processo amministrativo non si interrompe dato che è il difensore colui che è tenuto ad effettuare il deposito del ricorso nei trenta giorni successivi all’ultima notifica; b) se riguarda il difensore, il processo amministrativo si interrompe visto che grava su tale soggetto l’onere di depositare il ricorso nel termine perentorio di cui sopra. Allorche´ l’evento interruttivo si verifichi successivamente al deposito del ricorso, si distingue: a) se il fatto interruttivo riguardi il ricorrente, l’processo amministrativo processo amministrativo avviene dal momento in cui il fatto è dichiarato, notificato o ne sia prodotta certificazione; b) se il fatto interruttivo riguardi il difensore del ricorrente, l’processo amministrativo processo amministrativo si verifica dal momento dell’impedimento; c) se l’evento interruttivo riguardi il resistente, l’processo amministrativo processo amministrativo opera dal giorno in cui è stata dichiarata dal suo procuratore. Qualora tali eventi si verifichino dopo la discussione del ricorso il processo non subisce alcuna interruzione, a meno che non venga emanata una sentenza interlocutoria. La rinuncia al mandato alle liti non produce l’processo amministrativo processo amministrativo. Pena l’estinzione del processo (v. processo amministrativo, estinzione del processo amministrativo) stesso, la parte più diligente dovrà provvedere alla sua, con atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di sei mesi dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione. (M.T. Sempreviva).

oggetto del processo amministrativo: circa l’processo amministrativo processo amministrativo, qualora lo si voglia identificare nell’oggetto formale della domanda e cioè nella richiesta del ricorrente, esso è individuabile in termini di verifica della legittimità dell’atto amministrativo impugnato (e cioè il provvedimento amministrativo invalido). Consequenzialmente, l’azione s’inquadra nel tipo di quelle costitutive e l’effetto del giudicato si esaurisce nell’eliminazione dell’atto. Altra dottrina, sull’assunto che ciò che viene domandato è l’accertamento dell’invalidità di un atto amministrativo, ritiene che oggetto dell’accertamento sia, da un lato, il pregiudizio ad un bene oggetto di tutela e, dall’altro, l’ascrivibilità di tale pregiudizio ad un atto amministrativo invalido. Per altra teoria l’processo amministrativo processo amministrativo sarebbe il rapporto controverso, e cioè il rapporto tra amministrazione e privato su cui abbia inciso l’atto impugnato. (M.T. Sempreviva).

preclusioni nel processo amministrativo: si tratta di situazioni che impediscono l’esercizio di facoltà processuali senza incidere sul diritto di azione e, quindi, sul rapporto processuale. Le preclusioni si determinano per il decorso di termini perentori, ma anche per altre ragioni; tra esse rientrano: a) mancata proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione (v. giurisdizione, regolamento preventivo di processo amministrativo), prima dell’emissione di una decisione qualsiasi di primo grado; b) mancata proposizione del regolamento di competenza (v. competenza del giudice amministrativo, regolamento preventivo di processo amministrativo) entro venti giorni dalla data di costituzione in giudizio; c) mancato deposito di documenti e memorie nei termini previsti dall’art. 23 l. n. 1034 del 1971. (M.T. Sempreviva).

sospensione del processo amministrativo: la processo amministrativo processo amministrativo è l’arresto temporaneo del suo svolgimento, disposto dal giudice quando si verifichino determinati eventi stabiliti dalla legge. A differenza del processo civile, in quello amministrativo, di norma, si hanno solo casi di sospensione necessaria, che si verifica allorquando la controversia non possa essere decisa se non sulla base della risoluzione di una questione pregiudiziale (v. questioni, processo amministrativo pregiudiziali nel processo amministrativo) o incidentale (v. questioni, processo amministrativo incidentali nel processo amministrativo) di competenza di altro giudice. Non mancano, però, pronunce di sospensione per motivi di opportunità . Sono cause di sospensione: a) la pendenza di un altro processo amministrativo, di un ricorso straordinario o gerarchico la cui soluzione sia pregiudiziale per il processo amministrativo in corso; b) la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione (v. giurisdizione, regolamento preventivo di processo amministrativo) ex art. 30 l. n. 1034 del 1971; c) la proposizione del regolamento preventivo di competenza (v. competenza, regolamento preventivo di processo amministrativo) ex art. 31 l. n. 1034 del 1971; d) la proposizione di eccezioni di incostituzionalità di disposizioni di legge o di atto avente forza di legge, rilevanti e non manifestamente infondate; e) l’esistenza di questioni pregiudiziali (v. questioni, processo amministrativo pregiudiziali nel processo amministrativo) riservate al giudice civile, concernenti lo stato e la capacità delle persone (eccezione fatta per la capacità di stare in giudizio), e la risoluzione dell’incidente di falso; f) questioni pregiudiziali devolute alla competenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee, secondo quanto previsto nei trattati istitutivi; g) la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (v. sospensione, processo amministrativo per ferie). Con la sospensione, il processo si trova in una fase di quiescenza che preclude qualsiasi attività processuale delle parti e rende irrilevante il decorso del termine. La processo amministrativo processo amministrativo può essere disposta sia con ordinanza collegiale che con sentenza. Venuta meno la causa di sospensione, il giudizio amministrativo può essere ripreso: in alcuni casi è necessaria una nuova domanda di fissazione di udienza (v. domanda, processo amministrativo di fissazione di udienza nel processo amministrativo), in altri un atto di riassunzione (v. riassunzione, processo amministrativo nel processo amministrativo). (M.T. Sempreviva).

successione nel processo amministrativo: la processo amministrativo processo costituisce una modifica del rapporto processuale sotto il profilo soggettivo. Allorquando la controversia abbia ad oggetto diritti patrimoniali o venga trasferito il rapporto sul quale s’innesta la situazione di interesse legittimo di cui si chiede la tutela, la processo amministrativo processo amministrativo può avvenire inter vivos o mortis causa. Può aversi processo amministrativo processo amministrativo solo quando sia possibile trasferire la situazione giuridica soggettiva oggetto del giudizio da un soggetto ad un altro, il che avviene senz’altro nell’ipotesi di trasferimento del rapporto sostanziale su cui la situazione di diritto o di interesse si innesta. La processo amministrativo processo amministrativo può verificarsi anche dal lato passivo (successione tra enti appartenenti all’amministrazione resistente). (M.T. Sempreviva).

trasferimento del processo amministrativo: il processo amministrativo processo amministrativo ad altro giudice si verifica nell’ipotesi in cui sia stato adito un tribunale amministrativo incompetente per territorio, oppure nell’ipotesi in cui le parti d’accordo rimettano il ricorso ad altro tribunale. Sul primo caso decide il Consiglio di Stato al quale è rimesso il regolamento preventivo di competenza (v. competenza, regolamento preventivo di processo amministrativo), dichiarando la competenza di altro tribunale. Davanti al giudice presso cui il processo amministrativo è trasferito continua il rapporto processuale originariamente sorto, che, quindi, deve considerarsi iniziato nel momento in cui ebbe luogo la costituzione presso il primo giudice. (M.T. Sempreviva).


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