Enciclopedia giuridica

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Procedure concorsuali

Sono i procedimenti esecutivi generali e collettivi, destinati a consentire l’uguale soddisfacimento di tutti i creditori (v. par condicio creditorum) in caso di insolvenza (v.) dell’impresa (v.), determinando la liquidazione del patrimonio della stessa, oppure consentendo la continuazione dell’impresa stessa, subordinatamente a vincoli e controlli determinati. Determinano la liquidazione del patrimonio dell’impresa il fallimento (v.) e la liquidazione coatta amministrativa (v.); consentono la sua continuazione, invece, il concordato preventivo (v.) e l’amministrazione controllata (v.). Queste ultime procedure concorsuali sono dirette a contemperare l’esigenza di proteggere i creditori con quella di evitare, in caso di crisi dell’impresa, la dissoluzione della stessa, dannosa per i dipendenti di questa, clienti, società collegate, nonche´ per l’intero tessuto sociale. Per questo motivo, è stata introdotta anche l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (v. amministrazione straordinaria, procedure concorsuali delle grandi imprese in crisi), che costituisce una vera e propria procedura concorsuale, che tende a risolvere la crisi dell’impresa evitando l’estinzione della stessa.

consecuzione delle procedure concorsuali: v. insolvenza, retrodatazione della procedure concorsuali.

procedure concorsuali e rapporto di lavoro: le norme sui privilegi (v. crediti dei lavoratori, tutela dei procedure concorsuali) trovano applicazione anche nell’ipotesi di fallimento dell’imprenditore e delle altre procedure concorsuali. Inoltre, nei casi di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (l. n. 95 del 1979), le indennità di anzianità (v.) dei dipendenti il cui rapporto di lavoro sia cessato dopo l’emanazione del provvedimento con cui viene disposta la continuazione dell’esercizio dell’impresa da parte del commissario, sono considerate per intero come debito del contratto per la continuazione dell’impresa: come tali, sono prededucibili ai sensi dell’art. 111 n. 1 l. fall. (l. n. 544 del 1981). Quanto alle garanzie del lavoratore di fronte allo stato di insolvenza o al fallimento, la l. n. 297 del 1982 ha previsto l’istituzione di un fondo di garanzia con lo scopo di sostituirlo al datore di lavoro insolvente nel pagamento del trattamento di fine rapporto, salvo poi la surroga nei diritti del lavoratore. Più di recente, con d.leg. n. 80 del 1992, l’intervento del fondo è stato esteso agli altri crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti agli ultimi 3 mesi del rapporto di lavoro rientranti nei 12 mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l’apertura di una delle procedure concorsuali; b) la data di inizio dell’esecuzione forzata; c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell’esercizio provvisorio ovvero dell’autorizzazione alla continuazione dell’esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell’attività di impresa. Il pagamento dei crediti di lavoro è tuttavia soggetto a limiti di cumulabilità con somme percepite a titolo di integrazione salariale straordinaria, retribuzione o indennità di mobilità. Ai fini dell’accertamento giudiziale del credito, i lavoratori debbono insinuare il credito stesso nella procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa) secondo le regole che disciplinano la procedura stessa. Ma poi, decorsi 15 giorni dal deposito dello stato passivo reso esecutivo (artt. 97 e 209 l. fall.) o dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto e relativi crediti accessori, nonche´ degli altri crediti di lavoro.


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