Enciclopedia giuridica

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Insolvenza

Ev la situazione patrimoniale in cui si trova il debitore che non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e che si manifesta con inadempimenti o con altri fatti esteriori (art. 5 l. fall.). Essa differisce dall’inadempimento, anche se si può manifestare, e di regola si manifesta, con inadempimenti. L’inadempimento è l’inesatta esecuzione della prestazione (v.) oggetto di una determinata obbligazione (v.): essa è vicenda che attiene ai singoli rapporti obbligatori dell’imprenditore. L’insolvenza è , invece, l’incapacità strutturale dell’intero patrimonio di un debitore ad adempiere le obbligazioni necessarie per l’esercizio dell’impresa (v.). L’accertamento dell’insolvenza di un imprenditore è il presupposto per la dichiarazione del suo fallimento (v.). Un imprenditore può essere inadempiente senza essere insolvente; è il caso dell’imprenditore che può , ma non vuole adempiere o trascura per negligenza di adempiere o contesta (indebitamente) l’esistenza del credito. Un imprenditore può , viceversa, essere insolvente senza essere inadempiente. In tal caso l’insolvenza è dimostrata da particolari fatti esteriori: a) vendita a prezzi rovinosi dei propri beni da parte dell’imprenditore; b) il ricorso dello stesso ad usurai; c) la fuga o la latitanza dell’imprenditore (art. 7 l. fall.); d) la chiusura dei locali dell’impresa (art. 7 l. fall.); e) il trafugamento dell’attivo (art. 7 l. fall.); f) l’adempimento con mezzi non normali (pagamento con beni in natura in vece di prestazione pecuniaria) (art. 5 l. fall.). Tali fatti, anche se non costituenti inadempimento costituiscono sintomi dello stato di dissesto patrimoniale dell’impresa. L’insolvenza non coincide con lo squilibrio patrimoniale. Un’impresa con bilancio in disavanzo può non essere insolvente: finche´ dispone di aperture di credito (v.) dalle banche (v,.) o riceve il finanziamento da enti pubblici o riduce il volume della produzione, essa può far fronte regolarmente ai propri pagamenti.

insolvenza del socio illimitatamente responsabile: il fallimento (v.) dei soci illimitatamente responsabili (v. socio illimitatamente responsabile) è prodotto dalla sentenza che dichiara il fallimento della società . Il fallimento dei singoli soci si determina in modo automatico: è sufficiente l’accertamento dell’insolvenza della società per dichiarare anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, indipendentemente dallo stato di solvibilità di questi ultimi. Pertanto, per dichiarare il fallimento di soci a responsabilità illimitata, non è necessario l’accertamento di una loro personale insolvenza. Diverso regime vale, invece, in Germania e in Gran Bretagna.

insolvenza e temporanea difficoltà ad adempiere: v. amministrazione controllata.

insolvenza nella liquidazione coatta amministrativa: v. liquidazione coatta amministrativa.

presunzione di conoscenza dell’insolvenza: sono presunzioni legali, alcune assolute, altre relative, grazie alle quali il creditore, che abbia ricevuto l’adempimento dell’imprenditore insolvente, si considera a conoscenza dell’insolvenza. Tali presunzioni consentono agli organi fallimentari di esperire azione revocatoria fallimentare (v. azione, insolvenza revocatoria fallimentare) ai danni del creditore soddisfatto.

retrodatazione dell’insolvenza: si basa sulla presunzione fondamentale per l’esercizio dell’azione revocatoria fallimentare (v. azione, insolvenza revocatoria fallimentare), secondo la quale l’accertata insolvenza del debitore viene considerata come risalente a due anni prima del suo formale accertamento, avvenuto con sentenza dichiarativa. Se il fallimento (v.) è stato preceduto da amministrazione controllata (v.) o da concordato preventivo (v.) o da entrambe le procedure, la insolvenza insolvenza opera a due anni prima della data del decreto di ammissione all’amministrazione controllata o al concordato preventivo o, se entrambe le procedure concorsuali (v.) sono state veramente esperite prima del fallimento, ai due anni anteriori al decreto di ammissione alla prima procedura (c.d. principio della consecuzione delle procedure concorsuali).


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