Ev  la situazione patrimoniale in cui si trova  il debitore che non  è  in grado di  soddisfare  regolarmente le proprie obbligazioni  e che si manifesta con inadempimenti o con  altri  fatti  esteriori  (art.  5 l. fall.). Essa  differisce dall’inadempimento, anche  se si può  manifestare, e di regola  si manifesta, con  inadempimenti. L’inadempimento è  l’inesatta  esecuzione della prestazione  (v.) oggetto  di una  determinata obbligazione (v.): essa  è  vicenda che attiene ai singoli rapporti obbligatori dell’imprenditore. L’insolvenza è , invece, l’incapacità  strutturale dell’intero  patrimonio di un  debitore ad  adempiere le obbligazioni  necessarie  per  l’esercizio  dell’impresa  (v.).  L’accertamento dell’insolvenza di un  imprenditore è  il presupposto per  la dichiarazione del suo fallimento  (v.).  Un  imprenditore può  essere  inadempiente senza  essere insolvente;  è  il caso  dell’imprenditore che può , ma non  vuole  adempiere o trascura per  negligenza  di adempiere o contesta  (indebitamente)  l’esistenza del credito.  Un  imprenditore può , viceversa,  essere  insolvente  senza  essere inadempiente. In  tal  caso  l’insolvenza è  dimostrata da  particolari fatti  esteriori:  a) vendita  a prezzi  rovinosi  dei propri  beni  da  parte  dell’imprenditore; b)  il ricorso  dello  stesso  ad  usurai;  c) la fuga  o la latitanza dell’imprenditore (art.  7 l. fall.); d)  la chiusura  dei locali dell’impresa  (art.  7 l. fall.); e) il trafugamento dell’attivo  (art.  7 l. fall.); f)  l’adempimento con  mezzi non normali  (pagamento con  beni  in natura in vece di prestazione pecuniaria) (art.  5 l. fall.). Tali fatti,  anche  se non  costituenti inadempimento costituiscono sintomi  dello  stato  di dissesto  patrimoniale dell’impresa. L’insolvenza non  coincide  con  lo squilibrio  patrimoniale. Un’impresa con  bilancio  in  disavanzo  può  non  essere  insolvente:  finche´  dispone  di aperture  di credito (v.) dalle  banche  (v,.)  o riceve  il finanziamento da  enti  pubblici  o riduce  il volume  della  produzione, essa  può  far fronte  regolarmente ai propri pagamenti. 
 insolvenza del socio  illimitatamente responsabile:  il fallimento  (v.) dei soci illimitatamente responsabili (v. socio  illimitatamente  responsabile)  è  prodotto dalla  sentenza che dichiara  il fallimento  della  società . Il fallimento  dei singoli soci si determina in modo  automatico: è  sufficiente  l’accertamento dell’insolvenza della  società  per  dichiarare anche  il fallimento  dei soci illimitatamente  responsabili, indipendentemente  dallo  stato  di solvibilità  di questi  ultimi.  Pertanto, per  dichiarare il fallimento  di soci a responsabilità illimitata,  non  è  necessario  l’accertamento di una  loro  personale insolvenza. Diverso regime  vale, invece,  in Germania e in Gran  Bretagna.  
 insolvenza e temporanea  difficoltà  ad adempiere:  v. amministrazione controllata. 
 insolvenza nella liquidazione coatta amministrativa:  v. liquidazione  coatta amministrativa. 
 presunzione di conoscenza  dell’insolvenza:  sono  presunzioni legali, alcune  assolute, altre  relative,  grazie  alle  quali  il creditore, che abbia  ricevuto l’adempimento dell’imprenditore insolvente, si considera a conoscenza dell’insolvenza. Tali presunzioni consentono agli organi  fallimentari di esperire azione  revocatoria fallimentare (v. azione,  insolvenza revocatoria  fallimentare)  ai danni  del creditore soddisfatto.  
 retrodatazione dell’insolvenza:  si basa  sulla presunzione fondamentale per  l’esercizio dell’azione  revocatoria fallimentare (v. azione,  insolvenza revocatoria  fallimentare),  secondo  la quale  l’accertata  insolvenza del debitore viene  considerata come  risalente a  due  anni  prima  del suo formale  accertamento, avvenuto  con  sentenza dichiarativa. Se il fallimento  (v.) è  stato  preceduto da  amministrazione controllata  (v.) o da concordato  preventivo  (v.) o da  entrambe le procedure, la insolvenza insolvenza opera  a due  anni  prima  della  data  del decreto di ammissione all’amministrazione controllata o al concordato preventivo o, se entrambe le procedure  concorsuali  (v.) sono  state  veramente esperite prima  del fallimento, ai due  anni  anteriori al decreto di ammissione  alla  prima procedura (c.d.  principio  della  consecuzione delle  procedure concorsuali). 		
			
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