Ev  una  procedura concorsuale che ha  per  presupposto specifico  la temporanea difficoltà  di un  imprenditore soggetto  al fallimento  ad adempiere le proprie obbligazioni. Può  essere  instaurata quando l’insolvenza  in cui versa  l’imprenditore appaia  sanabile  in un  periodo non superiore a due  anni.  Occorre che sussistano  comprovate possibilità  di risanare l’impresa.  La  procedura è  introdotta dalla  domanda di ammissione rivolta  dal debitore al tribunale, che si pronuncia con  decreto non  soggetto a reclamo  e, se accoglie  la domanda, nomina  il giudice  delegato e il commissario giudiziale.  L’amministrazione controllata comporta una  dilazione  di pagamento concessa dalla  massa  dei creditori al debitore per  un  periodo non  superiore a due anni,  combinata con  un  controllo giudiziario  sull’amministrazione dei beni del debitore e sull’esercizio  dell’impresa. Per  l’ammissione  alla  procedura, l’imprenditore deve  trovarsi  nelle  seguenti  condizioni:  a) essere  iscritto  nel registro  delle  imprese  da  almeno  un  biennio  (o  dall’inizio  dell’impresa, se più  recente) e aver  tenuto in tale  periodo una  regolare contabilità;  b)  non essere  stato,  nei cinque  anni  precedenti, dichiarato fallito  o ammesso  a concordato preventivo o condannato per  bancarotta o delitto  contro  il patrimonio, la fede  pubblica,  l’economia  pubblica,  l’industria  o il commercio.  Sono  inefficaci  rispetto  ai creditori anteriori all’ammissione gli atti  del debitore eccedenti i suoi  poteri,  e può  disporsi  la revoca  dell’amministrazione controllata. Il giudice  delegato,  se constata  che la procedura non  può  essere  utilmente continuata, promuove la dichiarazione di fallimento  da  parte  del tribunale, salva  la facoltà  del debitore di proporre il concordato preventivo (v.  concordato,  amministrazione controllata preventivo). La  cessazione  della  procedura prima  della scadenza  fissata  può  anche  essere  chiesta  dal debitore che dimostri  di essere  in grado  di soddisfare  regolarmente le proprie obbligazioni. Scaduto il termine fissato  per  l’amministrazione, se risulta  che l’impresa  non  è  in condizione di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, il giudice delegato promuove la dichiarazione di fallimento. V. anche  procedure concorsuali.   
 amministrazione controllata di società:   all’amministrazione controllata possono  essere  ammesse  le società  commerciali:  la relativa proposta è  sottoscritta da  coloro  cui è  attribuita la rappresentanza  sociale, previa  approvazione dei soci che rappresentino la maggioranza assoluta  del capitale,  se si tratta di società  di persone, e dell’assemblea straordinaria, se si  tratta di società  di capitali.  Si ritiene  che gli effetti  della  presentazione del ricorso  per  l’ammissione  all’amministrazione controllata si producano anche  nei confronti  dei soci illimitatamente responsabili, impedendo ai creditori sociali  di agire  nei loro confronti.  
 amministrazione controllata stragiudiziale:  è  la situazione in cui i creditori di una  società  in crisi impongono a questa  un  gestore,  in cambio  della  rinuncia  a chiedere il fallimento  della  società  stessa.  Dottrina e giurisprudenza ritengono esperibile,  nei confronti  di tale  gestore,  l’azione  di danni  da  fatto  illecito (ex  art.  2043 c.c.). 		
			
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