Enciclopedia giuridica

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Frode



frode alla legge: v. contratto, frode in frode alla legge.

espropriazione contro il terzo in caso di revocatoria per frode: caso in cui il proprietario di un bene estraneo al rapporto obbligatorio viene colpito dall’espropriazione forzata subendola al posto del debitore con l’applicazione delle norme dettate per l’espropriazione forzata (art. 602 c.p.c.). Tale traslazione si verifica allorquando il terzo si trova in un particolare rapporto con il debitore che, nel caso di specie e dato dall’essere egli divenuto proprietario di beni alienati dal debitore con atto dichiarato inefficace in quanto revocato per frode ai creditori (art. 2901 c.c.) (S. Santi).

frode fiscale: con la nozione di frode, la cui adozione è assai risalente nella dottrina e giurisprudenza tributaria, ma non è prevista espressamente dal legislatore tributario, si vogliono identificare particolari figure di reati sottoposte al medesimo trattamento quanto all’elemento soggettivo ed alla pena. Tali reati sono accomunati dal carattere fraudolento della condotta e dalla realizzazione di comportamenti che, pur non comportando automaticamente un’evasione fiscale (v.), mostrano una notevole attitudine ad ingannare l’Amministrazione finanziaria: si tratta quindi di un reato di pericolo, e non di danno. La frode si configura come un delitto punibile a titolo di dolo specifico, realizzabile solo con una condotta commissiva, ed avente un carattere istantaneo (in quanto si realizza con l’immediato verificarsi dell’evento). Esso consiste in pratica nella artificiosa diminuzione del reddito imponibile o nella artificiosa emersione di indebiti rimborsi mediante l’utilizzazione di documenti alterati o fittizi. Tra le fattispecie più significative si evidenziano: il ricorso a comportamenti che ostacolino l’accertamento di fatti materiali, quali la mancata tenuta di scritture contabili obbligatorie; la utilizzazione di documenti contraffatti o alterati (falso materiale); l’uso di documenti attestanti fatti non veri (falso ideologico). Nell’ambito delle fattispecie di falso ideologico assume un particolare rilievo la dissimulazione di componenti positive di reddito o la simulazione di componenti negative nel bilancio o nel rendiconto allegato alla dichiarazione. Dopo molte discussioni sulla portata dell’espressione dissimulazione o simulazione e sulla individuazione della misura rilevante, il legislatore è intervenuto per porre fine alle varie questioni e, con una recente legge, ha disposto che il comportamento materiale di frode deve consistere nella utilizzazione di documenti attestanti fatti non corrispondenti al vero oppure in altri comportamenti fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento di fatti materiali. Inoltre i fatti si considerano di lieve entità qualora gli importi complessivi non superino i 50 milioni. V. anche reati, frode tributari; elusione fiscale.

frode pia: esprime un’operazione giuridica privata elusiva dei divieti posti dalle leggi dello Stato con cui si realizza, per via indiretta, l’intento di beneficare la Chiesa. Si tratta, nella sostanza, di negozi indiretti, ossia di negozi che si prefiggono uno scopo ulteriore rispetto a quello più immediatamente percepibile e riconducibile all’atto in se´ . La legge Siccardi (l. 5 giugno 1860, n. 1037) sulla autorizzazione agli acquisti degli enti, anche ecclesiastici, e tuttora in vigore, introdusse infatti il principio del controllo dell’autorità governativa sulle formazioni e concentrazioni di grandi patrimoni delle persone giuridiche, sia che queste si costituissero per l’acquisto di beni immobili, sia attraverso l’istituzione di eredità e legati. Coerentemente l’art. 10 l. 27 maggio 1929, n. 848, riteneva espressamente invalido l’acquisto per interposta persona a favore di enti ecclesiastici, al fine di eludere l’autorizzazione di legge. Anche successivamente alla legislazione concordataria, il problema della frode frode non ha perso di attualità , posto che lo stesso art. 29 lett. f del Concordato del ’29 affermava che gli atti compiuti sino ad ora da enti ecclesiastici o religiosi senza l’osservanza della legge civile, potranno essere riconosciuti o regolarizzati dallo Stato italiano, ammettendosi così una sanatoria generale di quegli atti che, come la frode frode, sono posti come interposizioni a favore di enti e associazioni religiose munite di personalità giuridica e dunque capaci di acquistare. Problemi ulteriori pone la questione della frode frode a beneficio di associazioni ecclesiastiche di fatto. In proposito l’art. 28 della l. 19 giugno 1873, n. 1402, dispone che saranno nulle le disposizioni e atti in frode delle incapacità stabilite dalle leggi civili per gli atti ecclesiastici ancorche´ siano simulati sotto forma di contratto oneroso o fatti sotto nome di interposta persona. Tuttavia si ritiene che l’art. 29 lett. b del Concordato del ’29, abbia abrogato l’art. 28 della l. n. 1402, operando una estensione di sanatoria anche ai lasciti fiduciari e dunque alle frodi pie successive al 1929. .

frode processuale: figura di reato sussidiario, contro l’amministrazione della giustizia, che ha per scopo quello di garantire la genuinità delle fonti di convincimento del giudice. L’elemento materiale è dato da qualsiasi modificazione, alterazione e trasformazione dello stato dei luoghi o delle cose o delle persone compiute fraudolentemente in un atto d’ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero nella esecuzione di una perizia nel corso di un procedimento civile, amministrativo o penale. In quest’ultimo giudizio il reato è previsto anche se la condotta è posta in essere anteriormente all’inizio del procedimento e la punibilità è esclusa se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non sia stata presentata (art. 374 c.p.; art. 375 c.p.; art. 384, comma 1o, c.p.). Il dolo è specifico in quanto caratterizzato dal fine di ingannare il giudice o il perito. La frode frode è reato di pericolo consumandosi con l’immutazione e non essendo richiesto che effettivamente il giudice o il perito siano stati tratti in inganno. La pena edittale prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni.


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