Enciclopedia giuridica

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Fringe benefits

Espressione usata nei rapporti di lavoro dipendente per indicare vantaggi accessori rispetto alla paga base, che tendenzialmente fanno parte integrante della retribuzione del lavoratore. Molteplici sono le modalità di erogazione, ma in genere più che di pagamenti in denaro si tratta di erogazioni di beni o servizi che una data impresa mette a disposizione dei propri dipendenti. I fringe benefits possono, a titolo esemplificativo, racchiudersi in quattro distinti gruppi: a) fringe benefits di natura previdenziale o assicurativa: assicurazioni relative all’assistenza sanitaria (ricovero ospedaliero, esami di laboratorio, visite specialistiche, assistenza odontoiatrica, eccetera), assicurazioni sugli infortuni, assicurazioni sulla vita, sull’autovettura ecc., piani di previdenza integrativa; b) fringe benefits di natura finanziaria: cessione agevolata di azioni della società , prestiti a tasso agevolato o con garanzia e tempi di attesa nulli, condizioni di favore praticate da terzi finanziatori; c) fringe benefits relativi alla formazione ed alla cultura del dipendente; d) altri benefici di natura personale per il dipendente o per i suoi familiari: automezzi, buoni acquisto a prezzo ridotto presso negozi convenzionati, biglietti gratuiti per manifestazioni varie, asili nido, attività ricreative ed assistenziali, viaggi, iscrizioni a circoli. Ai fini tributari l’erogazione di

fringe benefits pone tre distinti ordini di problemi: la tassabilità in capo al dipendente; gli adempimenti che incombono sul datore di lavoro sostituto d’imposta; la deducibilità dei costi dal reddito del datore di lavoro erogante. Il primo gruppo di problemi deve essere risolto alla luce delle norme in materia di reddito di lavoro dipendente. I vantaggi accessori della retribuzione sono di regola tassabili, anche quando sono erogati da terzi a spese del datore di lavoro. Tuttavia non sono imponibili per espressa disposizione di legge: i contributi previdenziali e assistenziali, particolari forme assicurative private, particolari erogazioni di carattere sanitario, le somministrazioni in mense aziendali o le prestazioni sostitutive, i servizi di trasporto, particolari opere e servizi di utilità sociale, particolari forme di erogazioni liberali, i sussidi occasionali. Per il resto l’intassabilità dei fringe benefits può essere sostenuta quando possa ravvisarsi un interesse dell’impresa all’erogazione, intesa come mezzo per migliorare il rendimento dei propri dipendenti (corsi di lingue nelle multinazionali, partecipazioni a convegni ecc.). Per i compensi in natura tassabili è prevista l’imponibilità in misura pari al costo specifico sostenuto dal datore di lavoro, in luogo dell’ordinaria tassabilità in base al valore normale prevista in via generale per i corrispettivi in natura. Se l’impresa si procura presso terzi il bene che intende conferire o il servizio che intende erogare la determinazione del costo è semplice. Quando invece a produrre il bene è la stessa impresa che lo conferisce la quantificazione del vantaggio in natura si fa più problematica. L’aggettivo specifico evidenzia comunque che deve esistere un preciso rapporto tra costo sostenuto dall’impresa e bene o servizio goduto dal dipendente. Pertanto nella quantificazione del vantaggio in natura non si dovrà tener conto di tutte le componenti aziendali del costo, bensì unicamente di quelle che sono specificamente imputabili: saranno sicuramente escluse le spese generali, le spese amministrative, gli interessi passivi e tutto ciò che non è specifico. Un secondo ordine di problemi riguarda l’applicazione delle disposizioni che prevedono l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte ed i conseguenti obblighi di versamento, certificazione e dichiarazione (v. disposizioni dei d.p.r. n. 600 e n. 602). Sotto questo profilo si pongono dei problemi per i fringe benefits perche´ la normativa in tema di ritenute si dimostra inadeguata all’eventualità che le elargizioni collaterali alla retribuzione siano in natura. Pur in assenza di una norma espressa che sancisca l’obbligo di ritenuta sui compensi in natura, è comunque opportuno inserire il costo specifico di eventuali redditi in natura nella base imponibile del dipendente ai fini del calcolo delle ritenute, con rivalsa sui redditi in denaro attribuiti a latere. Il terzo ordine di problemi si pone con riferimento alla deducibilità dei costi dei fringe benefits per l’impresa erogante e andrà risolto considerando i criteri generali di deducibilità delle componenti negative dal reddito d’impresa e le regole specifiche per la deduzione degli oneri di lavoro e delle liberalità .


Free in and out clause (F.I.O.)      |      Frode


 
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