Ev  il contratto con  il quale  un  soggetto,  il vettore, si obbliga  a trasferire persone o cose  da  un  luogo  all’altro,  incolumi  le prime  e intatte le seconde, verso  il pagamento di corrispettivo pagato  dal viaggiatore,  nel trasporto di persone, o dal mittente, nel trasporto di cose  (art.  1678 c.c.). In  entrambi i casi, l’obbligazione  del vettore è  un’obbligazione di risultato. Infatti  il vettore si obbliga:  a) a portare le persone o le cose  alla  destinazione convenuta; b)  a portare le stesse  a destinazione nel tempo  convenuto; c) a portare a destinazione incolumi  le persone e intatte le cose.  Pertanto, egli è inadempiente: 1) per  la mancata  esecuzione del trasporto; 2) per  il ritardo nell’esecuzione del trasporto; 3) per  il sinistro  subito  dalle  persone o per  la perdita o avaria  subita  dalle  cose  trasportate. I termini  e le condizioni  di responsabilità  del vettore sono  diversi  a seconda  che si tratti  di trasporto di persone (v.) o di trasporto di cose (v.).   
 trasporto aereo:  è  il contratto di trasporto nel quale  l’esecuzione  del trasporto è  realizzato con  un aeromobile (v. navigazione, trasporto aerea). La  responsabilità  del vettore aereo  è simile a quella  del vettore terrestre di persone, e molto  più  rigorosa  di quella  del vettore marittimo. Sia nel  trasporto trasporto di persone (art.  942 c.nav.),  sia in quello  di cose  (art.  951 c.nav.)  il vettore risponde:  a) dell’inadempimento o del ritardo nell’esecuzione del contratto di trasporto; b)  dei sinistri  che colpiscono la persona dei passeggeri;  c) della  perdita o dell’avaria  delle  cose trasportate. Il vettore non  risponde solo  se prova  che egli e i suoi dipendenti e i suoi  preposti hanno  preso  tutte  le misure  necessarie  e possibili,  secondo  la normale  diligenza,  per  evitare  il danno.  Nel  trasporto trasporto di cose  la responsabilità  è  attenuata: il vettore si libera  dalla  responsabilità  se il danno  è  dipeso  da  colpa  nautica  lieve. La  responsabilità  del vettore aereo  è illimitata  se il danno  è  dovuto  a colpa  grave  sua  e dei suoi  dipendenti o preposti;  altrimenti è  limitata,  nel trasporto di persone, ad  una  cifra massima predeterminata per  legge (art.  943 c.nav.)  e nel trasporto di cose,  al valore  delle cose  trasportate dichiarato dal mittente anteriormente alla  caricazione (art. 952 c.nav.).   
 trasporto amichevole:  detto  anche  trasporto di cortesia,  è  l’attività  di colui  che per  mera cortesia  accetta  di far salire  altri  sul proprio automezzo senza  obbligarsi  a trasportare quest’ultimo e senza  pretendere alcun  corrispettivo. A  differenza del trasporto gratuito (v.),  in questo  caso  non  si forma  alcun  contratto tra  le parti e, pertanto, non  sussiste  alcuna  obbligazione e il conducente può , in ogni momento, costringere il trasportato a scendere dal proprio mezzo.  Se il trasportato subisce  un  sinistro,  il trasportatore è  obbligato nei suoi  confronti solo  a titolo  di responsabilità  extracontrattuale.  
 trasporto charter:  v. voli  charter. 
 trasporto contro assegni:  è  il contratto di trasporto di cose  nel quale  il destinatario non può  esercitare i diritti  nascenti  dal contratto se non  verso  pagamento di assegni  (art.  1689, comma  2o, c.c.). In  questo  tipo  di trasporto il vettore è  anche mandatario  incaricato della  riscossione  degli  assegni  ed  è  responsabile verso il mittente  dell’importo degli  assegni  (art.  1692 c.c.).  
 trasporto di cortesia:  v. trasporto amichevole. 
 trasporto di cose:  è  il contratto di trasporto avente  ad  oggetto  beni.  Il vettore è responsabile della  perdita o dell’avaria  delle  cose  consegnategli per  il trasporto dal  momento in cui le riceve  al momento in cui le consegna  al destinatario, a meno  che la perdita o l’avaria  non  sia derivata (art.  1693, comma  1o, c.c.): a) da  caso  fortuito;  b)  da  vizi della  cosa  trasportata; c) da  fatto  del mittente; d)  da  fatto  del destinatario. La  responsabilità  del vettore non  è dovuta  se la diminuzione di peso  o di misura  delle  cose  sia dovuta  ad  un calo  naturale (art.  1695 c.c.). Per  liberarsi  da  responsabilità , il vettore deve fornire  la prova  positiva  che identifichi  la specifica  causa,  a lui non imputabile, della  perdita o del danno,  pertanto sono  a suo rischio  le cause ignote.  Il contratto di trasporto trasporto può  prevedere ipotesi  di caso  fortuito  presunto (art.  1694 c.c.), cioè  può  disporre che il vettore non  risponda dell’inadempimento per  le specifiche  cause  che lo hanno  determinato. Per  il trasporto di merci  su strada,  la legge prevede che, salvo  patto  contrario, il vettore non  risponde per  somma  superiore ad  un  massimo  di lire  12.000 per chilogrammo di peso  lordo  perduto o avariato (l. n. 450 del 1985).  
 trasporto di idrocarburi:  accanto  alla  disciplina  degli  aspetti  pubblicistici dell’intervento dello  Stato  costiero  in alto  mare,  la comunità  internazionale ha  adottato un  regime  risarcitorio dei danni  da  inquinamento improntato a criteri  di responsabilità  oggettiva  dell’owner  della  nave  da  cui provenga  il versamento in mare  di prodotti inquinanti. Si tratta comunque di una responsabilità  limitata  e caratterizzata dall’obbligo  di assicurazione (Convezione di Bruxelles  del 29 novembre 1969, usualmente nota  con  la sigla C.L.C.  1969, International Convention on  Civil Liability  for  Oil Pollution  Damage, attuata in Italia  con  d.p.r.  27 maggio  1978, n. 504). Successivamente alla  predisposizione di tale  disciplina,  si è  provveduto alla  istituzione  di un  fondo  internazionale per  il risarcimento dei danni conseguenti ad  inquinamento da  idrocarburi (la  International Convention on  the  Establishment of an  International Fund  for  Compensation for  Oil Pollution  Damage, adottata a Bruxelles  il 18 settembre 1971 e nota  con  la sigla I.F.C.  o anche  Fund  Convention, attuata in Italia  con  d.p.r.  27 maggio 1978, n. 504). Il Fondo  è  finanziato da  ogni  Stato  contraente con  contributi corrisposti  dai soggetti  che nel corso  dell’anno  abbiano ricevuto  una quantità  di idrocarburi superiore alle  centocinquantamila tonnellate. L’Italia ha  aderito alle  due  menzionate convenzioni  internazionali ed  ha  altresì adottato con  l. del 31 dicembre  1982, n. 979, una  propria disciplina  interna per  la difesa  del mare  con  la quale  viene,  tra  l’altro,  regolamentato il regime  di responsabilità  in relazione  agli eventi  di inquinamento marino (destinata a trovare applicazione nell’ipotesi  di trasporto di sostanze inquinanti diverse  dagli  idrocarburi) e vengono  istituite  le riserve  marine.  
 trasporto di linea:  è  l’attività  di trasporto, di persone di cose,  esercitata per  concessione amministrativa da  imprese  private,  nella  quale  il vettore ha  l’obbligo  di accettare le richieste  di trasporto fine al limite  della  compatibilità  con  i mezzi ordinari dell’impresa  (art.  1679 c.c.). In  tale  ipotesi,  il c.c. impone  al vettore un  obbligo  di contrarre, in ragione  della  qualità  di servizio  pubblico dell’attività  di trasporto e del suo esercizio  in condizioni  di monopolio (v.).  I trasporti devono  essere  eseguiti  secondo  l’ordine  delle  richieste;  in caso  di più  richieste  simultanee, deve  essere  preferita quella  di percorso maggiore (art.  1679, comma  2o, c.c.).   
 trasporto di persone:  è  il contratto di trasporto avente  ad  oggetto  le persone. Il vettore è responsabile del sinistro  occorso  alle  persone salvo  che non  provi  di avere adottato tutte  le misure  per  evitare  il danno  (art.  1681 c.c.); per  la mancata esecuzione del  trasporto o per  il ritardo, il vettore risponde salvo  che non  provi che ciò  è  dovuto  ad  impossibilità  dovuta  a causa  a lui non  imputabile. Nel caso  di sinistro  alle  persone, il vettore è  chiamato  a rispondere anche  di fronte  ad  eventi  fortuiti  che, nel trasporto di cose (v.),  lo esonererebbero da responsabilità . Per  ottenere il risarcimento del danno,  al viaggiatore è sufficiente  provare l’esistenza  di un  contratto di trasporto e del danno  subito durante il viaggio: è  il vettore, invece,  a dovere  provare la mancanza di un rapporto di causalità  tra  la sua  attività  di trasportatore e il danno  subito  dal viaggiatore.  Il rischio  del sinistro,  addossato al vettore, è  ripartito tra  tutti gli utenti:  esso  si traduce in un  maggior  costo  di gestione  dell’impresa vettrice  e, pertanto, in una  tariffa  più  alta  per  gli utenti.  Il vettore può essere chiamato  a rispondere del sinistro  occorso  al viaggiatore e del danno alle  sue  cose  anche  a titolo  di responsabilità  contrattuale.  
 trasporto ferroviario:  è  l’attività  di trasporto eseguita  con  veicoli circolanti  con  guida  di rotaie  che hanno  carattere di vere  e proprie strade  ferrate. La  l. (l. n. 754 del 1977) adegua  le condizioni  di trasporto trasporto ad  una  convezione internazionale del 1966, resa  esecutiva  in Italia  con  l. n. 810 del 1975. A  norma  di tali disposizioni,  l’imprenditore esercente l’impresa  ferroviaria si libera  da responsabilità  ove  provi  che il danno  al viaggiatore o alle  cose  è  avvenuto per  causa  a lui non  imputabile. La  normativa precedente stabiliva  che l’esercente di impresa  ferroviaria non  rispondeva di ogni  danno  derivante  da  causa  rientrante nella  normalità  del servizio,  mentre rispondeva dei danni  derivanti dalla  anormalità  del servizio,  salvo  la prova  che questa dipendesse da  caso  fortuito  o di forza  maggiore.   
 trasporto gratuito:  è  il contratto di trasporto, solitamente accessorio  ad  altri  contratti (ad es. alla  locazione  di camere  in albergo,  a particolari contratti d’opera intellettuali) consistente nel trasporto di una  persona compiuto da  soggetto  non qualificato  come  vettore e senza  la previsione  di alcun  corrispettivo. Trattasi di un  vero  e proprio contratto, la cui mancata  esecuzione dà  luogo ad  inadempimento da  parte  del trasportatore: ciò  distingue  il contratto di trasporto trasporto dal trasporto amichevole  (v.).   
 trasporto marittimo:  è  l’attività  di trasporto via acqua  di persone o cose  per  mezzo  di un’imbarcazione. Il contratto di trasporto trasporto è  disciplinato  dal c. nav.  regolato  in modo  sensibilmente diverso  da  quello  terrestre. Nel  trasporto trasporto di persone (artt. 396 ss. c.nav.)  il vettore risponde dei sinistri  alla  persona del passeggero, dipendenti da  fatti  verificatisi  durante il trasporto, oppure dell’inesecuzione o del ritardo del trasporto, a meno  che non  provi  che l’evento  è  derivato  da  causa  a lui non  imputabile (artt.  408 ss. c.nav.).  Nel  trasporto trasporto di cose  il vettore risponde della  perdita o dell’avaria  della  merce  trasportata o del ritardo nel trasporto solo  se dipendente da  sua  colpa  manifestatasi prima  dell’inizio  del viaggio (art.  421 c.nav.)  o durante il viaggio, da  colpa  commerciale (v. colpa, trasporto commerciale) dell’equipaggio. Il vettore non  risponde,  invece,  per  i vizi occulti  della  nave non  accertabili, prima  della  partenza, con  l’ordinaria  diligenza  e per  colpa nautica  (v. colpa, trasporto nautica)  dell’equipaggio. Non  risponde,  inoltre,  per  i c.d. pericoli eccettuati (v.) (art.  422 c.nav.).  Il vettore può , di fronte  a un  pericolo  eccettuato, essere  chiamato  a rispondere delle  perdita e dell’avaria del carico  o del ritardo nel trasporto solo  se l’altro  contraente, detto  caricatore (v.), provi  la colpa  del vettore (art.  422, comma  2o, c.nav.).  Il vettore risponde del  danno  in misura  non  superiore al valore  della  merce  dichiarato dal caricatore al momento dell’imbarco;  egli non  risponde del danno,  se prova che la dichiarazione del caricatore è  inesatta (art.  423 c.nav.).  Il trasporto trasporto di cose può  essere  di carico  totale  o parziale,  cioè  di una  quantità  di merce  che riempia  tutta  la stiva della  nave  o una  parte  soltanto della  stiva, oppure di cose  determinate. Nel  primo  caso,  se la merce  non  viene  consegnata o ritirata entro  i termini  pattuiti, detti  stallie,  il capitano della  nave  deve aspettare, ma il caricatore deve  un  compenso al vettore. Nel  secondo  caso, se entro  il termine di carico  il mittente non  consegna  la merce  o se, entro il termine di scarico,  nessuno  si presenta a ritirarla, il capitano può  partire (artt.  439 ss. c.nav.).  Il vettore marittimo emette, su richiesta  del caricatore, un  titolo  rappresentativo della  merce  trasportata detto  polizza di carico (v.). 		
			
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