Enciclopedia giuridica

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Trasporto pubblico

Data la natura di servizio pubblico in senso oggettivo del trasporto, questo viene gestito direttamente o indirettamente (v. concessione, trasporto pubblico di servizi pubblici) dallo Stato, dalle regioni o dagli enti locali. Non esiste uniformità tra le formule organizzatorie utilizzate per la gestione dei trasporti pubblici, cosicche´ esistono tante discipline quanti sono i diversi modi di trasporto (cioè : trasporti su acqua, su gomma, su rotaia o ad impianti fissi in genere, trasporti aerei), nessuna delle quali esprime, quindi, principi di carattere generale nella normazione sui trasporti. Il quadro organizzativo attuale del trasporto pubblico in Italia, dopo il trasferimento delle funzioni amministrative alle regioni a statuto ordinario (disposto con il d.p.r. n. 5 del 1972, prima, e completato con il d.p.r. n. 616 del 1977, poi), presenta una struttura non più unica ed accentrata, ma articolata fra il livello centrale, quello regionale e quello locale. Vi sono, anzitutto, funzioni riservate allo Stato e funzioni delegate dallo Stato alle regioni; vi sono, poi, le competenze attribuite in via primaria alle regioni, e le competenze mantenute a comuni e province per le funzioni di interesse esclusivamente locale. L’azione delle amministrazioni preposte al settore del trasporto pubblico si è sviluppata nel senso della programmazione, diretta ad assicurare il coordinamento e la pianificazione nella gestione del trasporto pubblico. Allo stato attuale della normativa, i livelli di pianificazione individuati sono sostanzialmente quattro ed i relativi piani, che devono formare una serie coordinata, sono: il piano generale dei trasporti (v.), il piano regionale dei trasporti (v.), il piano di bacino di traffico (v.), il piano comunale per il traffico (v.). A livello centrale, le competenze amministrative in materia di trasporto pubblico sono esercitate dal Ministero dei trasporti e della navigazione (istituito dall’art. 1 della l. n. 537 del 1993), avente funzioni in materia di trasporti terrestri, navigazione marittima e interna (ad eccezione di quella lacuale) e navigazione aerea. Relativamente ai trasporti terrestri, le funzioni riservate allo Stato sono quelle relative alle ferrovie ed ai trasporti merci. (Cori).

trasporto pubblico comunitario: la normativa in materia di politica comune dei trasporti tra i vari Stati membri dell’Unione europea ha la sua fonte nel Trattato istitutivo della Cee. Essa ha seguito, nel tempo, due direttrici fondamentali: l’emanazione di disposizioni comunitarie in materia di trasporto ferroviario, su strada e per via navigabile; l’emanazione di disposizioni per i vari modi di trasporto. Tali norme (si tratta principalmente di regolamenti) riguardano soprattutto le infrastrutture, la soppressione di discriminazioni in materia di prezzi e condizioni di trasporto, la tutela della concorrenza. All’Unione europea sono attribuite funzioni sopraordinate rispetto a quelle statali, con la conseguenza che i singoli Stati membri sono tenuti ad attuare le direttive comunitarie in materia e che le loro norme interne contrastanti con la disciplina comunitaria possono essere disapplicate. (Cori).

trasporto pubblico ferroviario: in Italia, la rete ferroviaria appartiene per tre quarti allo Stato, che, dall’inizio del secolo, la gestisce direttamente. Ev ammessa tuttavia, nel settore, anche l’iniziativa privata, la quale, per ragioni di coordinamento, si svolge in regime di concessione. I trasporti ferroviari nazionali, riservati allo Stato, gestiti inizialmente nella forma dell’azienda autonoma e, successivamente, dal 1985, in quella di ente pubblico economico, sono ora gestiti da una s.p.a. denominata Ferrovie dello Stato s.p.a.. In seguito alla trasformazione dell’Ente Ferrovie dello Stato in s.p.a., avvenuta con delibera Cipe 12 agosto 1992 (ai sensi del d.l. n. 333 del 1992, convertito nella l. n. 359 del 1992), alle Ferrovie dello Stato si applicano le norme civilistiche in materia finanziaria e contabile, mentre i poteri dell’azionista sono esercitati d’intesa fra i ministeri dei trasporti, del bilancio e del tesoro. Quest’ultimo detiene, attualmente, il pacchetto azionario della società . La delibera Cipe che ha operato la trasformazione dell’ente in s.p.a. ha, inoltre, riconosciuto al Ministero dei trasporti la competenza a definire contenuti e modalità delle concessioni da intestare alle Ferrovie dello Stato. Le funzioni di vigilanza sulle Ferrovie dello Stato s.p.a. sono esercitate da un’apposita unità di controllo del Ministero dei trasporti e della navigazione. (Cori).

trasporto pubblico intermodale: indica una tecnica di trasporto merci fondata sull’utilizzazione di diverse modalità di trasporto (generalmente si tratta di trasporto combinato stradatrasporto pubblicorotaia o stradatrasporto pubblicorotaiatrasporto pubblicomare). Scopo dell’intermodalità è quello di incrementare la produttività del sistema dei trasporti e di decongestionare la rete stradale ed autostradale nazionale. (Cori).

trasporto pubblico internazionale: la disciplina del trasporto pubblico trasporto pubblico è prevalentemente di natura pattizia. Si tratta di Convenzioni generali (es. Convenzione Cotif di Berna del 9 maggio 1980, relativa al trasporto pubblico ferroviario di merci e di viaggiatori e loro bagaglio), ma anche di accordi particolari stipulati dall’Italia con vari Stati. La materia del trasporto pubblico trasporto pubblico è stata integrata da numerose disposizioni amministrative emanate dal Ministero dei trasporti. (Cori).

trasporto pubblico locale: nel settore dei trasporti, le regioni a statuto ordinario esercitano funzioni proprie e funzioni delegate. Le funzioni proprie, previste dall’art. 117 Cost., sono quelle relative alle tranvie e linee automobilistiche d’interesse regionale (cfr. l’art. 84 d.p.r. n. 616 del 1977), gestite, di norma, in regime di concessione. Sono invece, delegate, ai sensi dell’art. 118, comma 2o, Cost., le funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie in concessione, anche in gestione commissariale governativa (cfr. art. 86, comma 1o, d.p.r. n. 616 del 1977). La leggetrasporto pubblicoquadro n. 151 del 1981 definisce i trasporti pubblici locali come i servizi adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone e di cose effettuati in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata, con esclusione di quelli di competenza dello Stato. Tale nozione comprende sia il trasporto pubblico regionale che quello urbano. La stessa legge ha introdotto la nozione di bacino di traffico (v.), che costituisce il modulo organizzativo generale per la riorganizzazione dei servizi di trasporto a livello locale. (Cori).


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