Enciclopedia giuridica

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Eccezione

Con il termine eccezione si indicano le contestazioni che una parte, o il giudice (v. eccezione rilevabile di ufficio), può sollevare per contestare le altrui pretese.

eccezione di inadempimento: il rapporto di corrispettività fra le prestazioni contrattuali, oltre che giustificare la risoluzione del contratto per inadempimento, legittima anche ciascuna parte al rifiuto di adempiere la propria prestazione se l’altra parte non adempie o non offra di adempiere contemporaneamente la propria, sempre che per l’adempimento non siano previsti termini diversi (art. 1460 c.c.). Ev la cosiddetta eccezione eccezione, espressa tradizionalmente nel principio inadimplenti non est adimplendum. L’eccezione eccezione opera stragiudizialmente: è il legittimo rifiuto di adempiere nelle mani di chi sia, a sua volta, inadempiente. Non va confusa con la domanda riconvenzionale di risoluzione, che si propone in giudizio quando la parte inadempiente si sia rivolta al giudice per ottenere la condanna della controparte all’adempimento: in questo caso la controparte, per sottrarsi all’adempimento, fa valere in via riconvenzionale (art. 36 c.p.c.) l’inadempimento altrui chiedendo al giudice di pronunciare la risoluzione del contratto. In se´ considerata, l’eccezione di altrui inadempimento vale a sospendere l’obbligazione di eseguire la propria prestazione, fino a quando non sia cessato l’inadempimento altrui. Non ha effetto risolutivo del contratto, ne´ ha effetto definitivamente liberatorio per il debitore; i quali effetti si possono conseguire solo con la domanda di risoluzione, con la diffida ad adempiere e così via. Il rifiuto di adempiere, se legittimo ex art. 1460 c.c., ha inoltre effetto preclusivo della domanda dell’altro contraente di risoluzione per inadempimento e di risarcimento del danno; impedisce, infine, l’operatività della clausola risolutiva espressa (v. clausola, eccezione risolutiva espressa). Il principio è che può avvalersi della risoluzione del contratto, giudiziale o stragiudiziale, solo la parte adempiente; non può invocarla chi è stato, a sua volta, inadempiente ed ha, con il proprio inadempimento, dato causa al comportamento dell’altra parte, che si è legittimamente astenuta dall’eseguire la controprestazione. Si parla, in omaggio alla tradizione, di eccezione eccezione: basta, in realtà , il fatto oggettivo della mancata esecuzione della controprestazione. Il rifiuto di eseguire la propria prestazione rimane legittimo anche se, ex post, si accerti che la controprestazione era diventata impossibile per causa non imputabile al debitore. Il secondo comma dell’art. 1460 c.c. impedisce di opporre l’eccezione eccezione quando il rifiuto della propria prestazione appaia, avuto riguardo alle circostanze, contrario alla buona fede (v.). Ev una applicazione specifica della clausola generale di buona fede contrattuale. In questa materia la giurisprudenza ha enunciato generici criteri, come quello secondo il quale la parte che oppone l’eccezione può considerarsi in buona fede, secondo la previsione di cui all’art. 1460 c.c., solo se il rifiuto di esecuzione del contratto si traduca in un comportamento che risulti oggettivamente ragionevole e logico, nel senso che trovi concreta giustificazione nel rapporto tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate, in relazione ai canoni legali di corrispettività e contemporaneità delle medesime; oppure come il più restrittivo criterio per cui il giudice deve valutare il comportamento della parte contraente per stabilire quando il rifiuto di adempiere, in relazione alla disciplina delle obbligazioni e dei contratti (artt. 1175, 1366, 1376 c.c.), sia strumento per la tutela del proprio diritto ovvero mezzo per mascherare la propria inadempienza. Più utile è ricercare la ratio decidendi, anche se non enunciata; si constata allora che la giurisprudenza si è attenuta ai seguenti criteri: a) l’eccezione eccezione è contraria alla buona fede quando non c’è proporzionalità fra la prestazione ineseguita e quella rifiutata (quando, in altre parole, manca requisito corrispondente a quello della importanza dell’inadempimento di cui all’art. 1455 c.c.); b) l’eccezione eccezione è contraria alla buona fede quando la mancata esecuzione della controprestazione è dovuta a ragioni scusabili, come nel caso dell’utente che non paga, perche´ pervenutagli durante la sua assenza per ferie, la bolletta recapitatagli alla metà di agosto, ed al ritorno trova il telefono della sua abitazione muto o la corrente elettrica staccata; o come nel caso, correttamente risolto dalla Cassazione, dell’assicurato che si vede negata la copertura assicurativa per mancato pagamento dei premi nei modi previsti dal contratto, quando egli era abituato, secondo la prassi instaurata dalla compagnia, ad attendere che un incaricato di questa venisse a riscuotere i premi; c) l’eccezione è contraria alla buona fede quando si sia prestata acquiescenza all’asserito inadempimento della controparte: in particolare, quando sia opposta, per contrastare l’altrui domanda di adempimento, dopo che sia trascorso un lungo lasso di tempo dall’eccepito inadempimento altrui, nel corso del quale ci si è astenuti dal dolersi del comportamento della controparte, oppure nel caso di chi si rifiuti di concludere il contratto definitivo, adducendo che la cosa oggetto del contratto manca delle qualità promesse, dopo che aveva già a lungo goduto della cosa e parzialmente pagato il prezzo. L’eccezione eccezione ex art. 1460 c.c. è ammessa anche per inadempimenti relativi a contratti diversi, se si tratta di contratti fra loro collegati (v. collegamento contrattuale). L’eccezione eccezione presuppone che le reciproche prestazioni contrattuali siano contemporaneamente dovute. Analoga all’eccezione eccezione è l’eccezione basata sul mutamento delle condizioni patrimoniali dell’altro contraente, divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione: in questo caso la parte, che per contratto sia tenuta ad eseguire la propria prestazione prima dell’altra, può sospendere l’esecuzione della prestazione dovuta, salvo che l’altra parte non offra idonee garanzie (art. 1461 c.c.). Una ulteriore ipotesi non risulta contemplata: quella in cui il conseguimento della controprestazione sia posto in pericolo non dalle condizioni patrimoniali dell’altro contraente, ma dalla sua dimostrata incapacità tecnica di eseguire la specifica prestazione contrattuale, come nel caso dell’appaltatore che si sia rivelato non in grado di eseguire l’opera e, tuttavia, pretende alle scadenze pattuite il pagamento dei ratei del corrispettivo. Ev valida la clausola con la quale le parti rinunciano ad opporre le eccezioni ex art. 1460 e 1461 c.c. e, in genere, le eccezioni diverse dalle irrinunciabili eccezioni di nullità , annullabilità e rescissione del contratto (art. 1462, comma 1o, c.c.). In presenza di una simile clausola, ciascuna delle parti sarà tenuta alla propria prestazione, nonostante l’inadempimento dell’altra o il mutamento delle sue condizioni patrimoniali. Tuttavia, il giudice può , ricorrendo gravi motivi, sospendere la condanna e imporre, se del caso, una cauzione (art. 1462, comma 2o, c.c.).

eccezione di incapacità: v. fideiussione.

eccezione in senso lato: di eccezione. eccezione si può parlare con riferimento a qualsiasi obiezione che possa essere mossa al giudice in riferimento all’altrui pretesa.

eccezione in senso stretto (o di merito): la eccezione eccezione consiste nella deduzione di fatti, rilevanti sul piano sostanziale, estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere dall’ attore (art 2697 c.c.).

modificabilità della eccezione: durante il giudizio di primo grado le parti possono, previa autorizzazione del giudice, modificare le eccezioni già proposte fino alla prima udienza di trattazione; solo ove ricorrano giusti motivi le parti possono altresì depositare memorie integrative.

eccezione nuova: v. appello, ius novorum in eccezione.

prescrizione dell’eccezione: v. prescrizione, eccezione dell’eccezione.

eccezione processuale: l’eccezione eccezione rientra nelle eccezioni in senso lato (v. eccezione in senso lato) riguardando esclusivamente la regolarità del procedimento, senza costituire una contestazione della pretesa attorea ( v. invece eccezione in senso stretto).

eccezione rilevabile d’ufficio: di regola le eccezioni possono essere rilevate solo su istanza di parte (art. 112 c.p.c.), ma nei casi tassativamente previsti dalla legge lo stesso giudice può rilevare alcune eccezioni processuali (v. eccezione processuale) senza che le parti ne facciano richiesta.


Eccesso      |      Eccezione riconvenzionale


 
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