Enciclopedia giuridica

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Modificabilità



modificabilità dei provvedimenti giudiziali: regime particolare cui possono essere sottoposte le ordinanze del giudice istruttore, quelle collegiali e del giudice dell’esecuzione, nonche´ i provvedimenti nella separazione personale dei coniugi. In ossequio a tale regime, salvo che la legge non disponga altrimenti, è disposta la possibilità di una modificazione dei provvedimenti stessi qualora il giudice non ritenga più sussistenti le condizioni che hanno portato alla loro emanazione. Per quanto riguarda le ordinanze emanate dal giudice dell’esecuzione, queste possono essere modificate solo fino a quando non abbiano avuto esecuzione.

modificabilità delle domande, eccezioni, conclusioni nella prima udienza: nella prima udienza di comparizione delle parti il giudice può autorizzare, su domanda di parte, la modificazione delle domande, eccezioni e conclusioni già formulate. Tale modificabilità si concreta in una cosiddetta emendatio ma non in una mutatio libelli. Si ravvisa emendatio quando non si muti nessun elemento dell’azione, cioè soggetti, causa petendi e petitum, ma solo una loro correzione mediante l’asserzione di altri fatti o ulteriori considerazioni. Dal giudice può essere concesso un termine alle parti non superiore a trenta giorni per definire tale emendatio tramite memorie scritte.


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