Enciclopedia giuridica

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Udienza



udienza a porte chiuse: l’udienza dibattimentale penale, che di norma è pubblica (v. pubblicità dell’udienza), viene svolta a porte chiuse (art. 472 c.p.p). su ordine del giudice, sentite le parti, quando: a) la pubblicità può nuocere al buon costume; b) la pubblicità può comportare la diffusione di notizie sulle quali l’autorità competente richiede sia mantenuto il segreto nell’interesse dello Stato; c) si assumono prove che possono causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell’imputazione; d) la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene; e) avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze; f) è necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati. Il giudice può inoltre disporre che avvenga a porte chiuse l’esame dei minorenni. L’udienza dibattimentale davanti al tribunale per i minorenni è tenuta a porte chiuse (art. 33 d.p.r. n. 448 del 1988).

aule di udienza: nelle udienza udienza per il dibattimento, i banchi riservati al p.m. e ai difensori sono posti allo stesso livello di fronte all’organo giudicante. Le parti private siedono a fianco dei propri difensori, salvo che sussistano esigenze di cautela. Il seggio delle persone da sottoporre ad esame è collocato in modo da consentire che le persone stesse siano agevolmente visibili sia dal giudice che dalle parti.

udienza collegiale: è l’udienza del processo civile che si svolge davanti al collegio ed è seguente alla rimessione davanti ad esso di tutta la causa da parte del giudice istruttore (art. 189 c.p.c.). Ciascuna delle parti, al momento della precisazione delle conclusioni, può richiedere che la causa venga discussa oralmente (art. 275 c.p.c.; art. 352 c.p.c.).

direzione dell’ udienza: potere conferito al giudice singolo o al presidente del collegio al fine di garantire un esercizio razionale e sollecito della funzione giurisdizionale, sia durante il processo, sia nell’ambito delle attività ad esso connesse (art. 127 c.p.c.).

disciplina dell’udienza: la udienza udienza e la direzione del dibattimento sono esercitate dal presidente dell’organo giudicante, o dal pretore nel rito pretorile, che decide senza formalità ; in sua assenza la udienza udienza è esercitata dal p.m.. Il presidente e il p.m. si avvalgono, ove occorra, anche della forza pubblica, che dà immediata esecuzione ai relativi provvedimenti (art. 470 c.p.p.). .

udienza di trattazione: è l’udienza che si tiene innanzi al giudice istruttore civile contenente l’attività preparatoria del giudizio compresa tra la prima udienza e la rimessione della causa al collegio.

doveri di chi interviene o assiste all’ udienza: sono doveri collegati al divieto di offendere, molestare oppure intimidire, cagionare disturbo o ancora manifestare opinioni o sentimenti durante lo svolgimento della funzione giurisdizionale. Chi interviene o assiste all’udienza, infatti, non può portare armi o bastoni e deve stare a capo scoperto e in silenzio. Ev vietato inoltre fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare in qualsiasi modo disturbo (art. 129 c.p.c.). Il giudice esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell’ordine e del decoro, e può allontanare chi contravviene alle sue prescrizioni (art. 128, comma 2o, c.p.c.).

udienza in camera di consiglio: è l’udienza attraverso la quale vengono istruiti i procedimenti che si svolgono in camera di consiglio, sia davanti al giudice collegiale, sia davanti a quello monocratico. In tale udienza il giudice istruttore è sostituito dal giudice relatore, nominato dal presidente tra i componenti del collegio (art. 738 c.p.c.). Si svolge a porte chiuse.

udienza in camera di consiglio nel processo penale: è un’udienza non pubblica. Numerosi nel processo penale i casi in cui l’udienza si svolge in camera di consiglio: l’udienza preliminare, l’udienza per il giudizio abbreviato, l’udienza di convalida dell’arresto, l’udienza per il giudizio d’appello ex art. 599 c.p.p. ecc.. L’art. 127 c.p.p. disciplina in generale il procedimento in camera di consiglio. .

udienza nel processo amministrativo: periodo di tempo in cui il collegio giudicante, in apposite sale dell’ufficio giudiziario, incontra i rappresentanti delle parti. All’udienza assiste il segretario che redige processo verbale. Ev di trattazione quella in cui avviene la discussione del ricorso e al termine della quale il presidente del collegio dichiara il passaggio in decisione della causa. Il giorno dell’udienza viene fissato dal presidente con decreto, rispettando l’ordine di presentazione dei ricorsi e mantenendo la precedenza ai ricorsi urgenti. Il decreto di fissazione dell’udienza è comunicato alle parti a cura dell’ufficio di segreteria almeno quaranta giorni prima della data stabilita. Se nel giorno fissato l’udienza non può svolgersi, essa s’intende rimandata al giorno di udienza immediatamente successivo. La trattazione del ricorso può svolgersi anche in assenza delle parti o dei loro difensori. Il relatore riassume gli aspetti di fatto e di diritto posti a fondamento del ricorso e delle conclusioni delle parti. Al termine della relazione, i difensori sono ammessi a svolgere succintamente le ragioni della parti. Il presidente dirige l’udienza, ne mantiene l’ordine e può limitare la discussione alle questioni fondamentali del ricorso. Per alcuni ricorsi, data la particolare natura della materia (ad esempio esecuzione del giudicato), la trattazione ha luogo in camera di consiglio. L’istruttoria, non prevista dalla normativa del processo amministrativo, è introdotta dalla prassi e ha carattere informale. In essa il presidente emana ordinanze di acquisizione di mezzi istruttori. (Midena).

udienza per il giudizio abbreviato: v. giudizio, udienza abbreviato.

udienza per l’incidente probatorio: v. incidente probatorio.

udienza preliminare: l’istituto dell’udienza udienza opera solo nei procedimenti penali di competenza della Corte di assise e del Tribunale e non anche nel procedimento pretorile. Giorno, ora e luogo dell’udienza udienza sono fissati dal G.i.p., entro due giorni dalla ricezione della richiesta di rinvio a giudizio (formulata dal p.m.). Della fissazione dell’udienza udienza viene dato avviso all’imputato, alla persona offesa ed al p.m.. Con tale avviso l’imputato viene inoltre avvertito della facoltà di prendere visione di tutti gli atti di indagine compiuti e contenuti nel fascicolo del p.m.. Si consente così all’imputato di prendere per la prima volta conoscenza di tutto il materiale investigatorio posto a supporto della richiesta di rinvio a giudizio. Prima di tale momento, difatti, gli atti di indagine, ad esclusione di quelli c.d. garantiti, risultano coperti da segreto. La funzione essenziale dell’udienza udienza è quella di consentire, di fronte ad un giudice terzo (il Gip) ed in contraddittorio, essendo difatti necessaria la partecipazione del p.m. e del difensore dell’imputato (art. 420 c.p.p.), una prima verifica della fondatezza dell’imputazione. Al termine dell’udienza udienza se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero risulta che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile o comunque se viene rilevata la sussistenza di una causa di improcedibilità , il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo (art. 425 c.p.p.). Diversamente, non sussistendo le condizioni ora descritte, il giudice pronuncia decreto che dispone il giudizio fissando altresì la data del dibattimento (art. 424 c.p.p.). L’udienza udienza si svolge in camera di consiglio. Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti il giudice dichiara aperta la discussione. Il p.m. espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio. L’imputato può chiedere di essere sottoposto a interrogatorio. Prendono poi la parola i difensori delle altre parti (imputato, parte civile ecc.) intervenute. Le conclusioni sono formulate sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del p.m. o di altri eventuali atti ammessi dal giudice prima della discussione (art. 421 c.p.p.). Se il giudice non ritiene di poter decidere allo stato degli atti può farsi luogo, nella medesima o in altra udienza e su sollecitazione del giudice medesimo, ad un supplemento probatorio mediante acquisizioni diverse (documenti, audizione di persone, interrogatorio ecc.). Se quindi la funzione primaria dell’udienza udienza può dirsi quella di rappresentare una sorta di primo controllo giurisdizionale nei confronti dell’ipotesi accusatoria, non meno importante può dirsi la funzione dell’udienza udienza rispetto all’instaurazione dei riti speciali deflattivi del dibattimento. Difatti, attraverso la conoscenza del fascicolo dell’accusa l’imputato si trova nella condizione di valutare l’opportunità di rinunciare all’udienza udienza sia chiedendo il giudizio immediato, sia decidendo di percorrere riti alternativi premiali quale il patteggiamento (v.) o il giudizio abbreviato.

prima udienza: udienza centrale dell’intera trattazione della causa civile, avente lo scopo di fare conoscere al giudice fin dall’inizio del giudizio i termini fondamentali della controversia. A tal fine la legge ha articolato la udienza udienza in tre fasi: l’interrogatorio libero obbligatorio delle parti anche al fine di tentare la conciliazione; la previsione della richiesta di chiarimenti ed indicazione delle questioni rilevabili d’ufficio; la possibilità per le parti di modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate (art. 183 c.p.c.). La centralità della udienza udienza è correlata al regime delle preclusioni imposte alle parti, per cui esse non possono più , come nel sistema previgente, modificare domande e conclusioni e proporre nuove eccezioni e nuovi mezzi di prova. Nuove domande potranno essere proposte solo dall’attore alla prima udienza in conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dal convenuto. Durante la udienza udienza sia la mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo, sia la mancata conoscenza senza gravi ragioni dei fatti della causa da parte del procuratore è valutabile dal giudice a norma del secondo comma dell’art. 116 c.p.c..

pubblicità dell’ udienza

nel processo civile: principio delle attività procedurali la cui inosservanza comporta nullità . Viene intesa sia nei confronti dei terzi per ciò che concerne l’udienza di discussione e l’udienza per l’incanto immobiliare, sia fra le parti per quel che riguarda la possibilità di presenziare al compimento di tutti gli atti procedurali. Non sono pubbliche le udienze istruttorie e quelle relative ai procedimenti trattati in camera di consiglio.

pubblicità dell’udienza nel processo penale: l’udienza dibattimentale è pubblica a pena di nullità . Non sono ammessi nell’aula di udienza coloro che non hanno compiuto gli anni diciotto, le persone che sono sottoposte a misure di prevenzione o quelle che appaiono in stato di ubriachezza, di intossicazione o di squilibrio mentale. Se qualcuna di queste persone deve intervenire all’udienza come testimone è fatta allontanare non appena la sua presenza non è più necessaria. Non è consentita in udienza la presenza di persone armate fatta eccezione per gli appartenenti alla forza pubblica, ne´ di persone che portino oggetti atti a molestare. Le persone che turbano il regolare svolgimento dell’udienza sono espulse. Per ragioni di ordine il presidente può disporre, in casi eccezionali, che l’ammissione nell’aula di udienza sia limitata ad un determinato numero di persone (art. 471 c.p.p.). In taluni casi si procede a porte chiuse (v. udienza a porte chiuse).

reati commessi in udienza: quando viene commesso un reato in udienza il p.m. procede a norma di legge, disponendo l’arresto dell’autore nei casi consentiti (art. 476 c.p.p.). Non può essere però disposto l’arresto del testimone in udienza per reati concernenti il contenuto della deposizione (per es. falsa testimonianza, autocalunnia).

verbale di udienza dibattimentale: il verbale di udienza viene redatto dall’ausiliario che assiste il giudice durante il dibattimento. Nel verbale sono indicati: a) il luogo, la data, l’ora di apertura e di chiusura dell’udienza; b) i nomi e i cognomi dei giudici; c) il nome e il cognome del rappresentante del p.m., le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo nonche´ le generalità delle altre parti (per es. parte civile) e dei loro rappresentanti, i nomi e cognomi dei difensori (art. 480 c.p.p.). Il udienza udienza, che resta inserito nel fascicolo per il dibattimento, descrive le attività svolte in udienza e riporta sinteticamente le richieste e le conclusioni del p.m. e dei difensori. I provvedimenti dati oralmente dall’organo giudicante sono riprodotti in modo integrale (art. 481 c.p.p.). Le parti hanno diritto di fare inserire nel verbale, entro i limiti strettamente necessari, ogni dichiarazione a cui abbiano interesse, purche´ non contraria alla legge (art. 482 c.p.p.). .


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