Enciclopedia giuridica

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Testimonianza



ammissione di testimonianza: il giudice istruttore ammette, con ordinanza, la prova per testimoni (v. testimoni, prova per testimonianza), come richiesta dalle parti, può, tuttavia, ridurre le liste di testimoni che siano sovrabbondanti. Può , altresì, ammettere d’ ufficio la prova testimoniale nei casi previsti dagli artt. 257, comma 1o, e 312 c.p.c..

astensione dalla testimonianza: anche nel processo civile si applicano le disposizioni degli artt. 199, 200 e 204 c.p.p. relativi alla facoltà d’astensione dal rendere la testimonianza

capacità di rendere testimonianza: nel processo civile può rendere testimonianza chiunque non abbia un interesse tale da legittimare la sua partecipazione al giudizio. Dopo l’identificazione del teste, il giudice gli fa prestare il giuramento, ammonendolo sulle conseguenze penali della testimonianza falsa o reticente (v.).

testimonianza falsa o reticente: se il testimone rende delle dichiarazioni false o reticenti, o se si rifiuta di deporre senza giustificato motivo, il giudice istruttore lo denuncia all’ufficio del p.m. trasmettendo a questo copia del verbale d’ udienza.

intimazione alla testimonianza: atto dell’ ufficiale giudiziario consistente in un ordine, da questi rivolto ai testimoni ammessi dal G.I., di presentarsi nel luogo, giorno e ora fissata per la loro audizione.

testimonianza nel diritto canonico: nella normativa processuale del codice di diritto canonico del 1983, ripresa poi in modo sostanzialmente analogo nel recente codice di diritto canonico per le Chiese orientali, è sancito il principio generale della incondizionata ammissibilità della prova testimoniale in qualsiasi causa, sempre sotto la direzione del giudice (can. 1547 c.i.c.; can. 1228 c.c.e.o.). Tutti possono essere testimoni, ad eccezione di coloro che siano espressamente riprovati dal diritto, in tutto o in parte. Il riscontro delle incapacità di essere testimoni nei casi previsti dalla legge è rimesso alla verifica del giudice e, almeno prevalentemente, alla sua iniziativa; alla richiesta delle parti è invece subordinata l’esclusione dei testimoni, ove questa possa essere suffragata da una giusta causa. Le stesse parti, sia private che pubbliche, e in alcuni pochi casi il giudice possono indurre testi in giudizio; la presentazione dei punti sui quali si vuole che verta l’interrogatorio dei testimoni è richiesta a pena di decadenza. Accanto alla normale figura della testimonianza giurata è prevista anche quella, piuttosto singolare, della testimonianza non giurata, nei casi in cui il testimone rifiuti di prestare giuramento. Eccezionalmente inoltre, nelle ipotesi previste dal can. 1600 c.i.c. (can. 1283 c.c.e.o.), i testi possono essere richiamati anche dopo la conclusio in causa. L’apprezzamento dei contenuti della prova testimoniale è affidato soprattutto alla prudenza del giudice, che deve valutare le circostanze in cui è stata resa alla luce delle regole dettate dal can. 1572.

testimonianza nel diritto ecclesiastico: nell’ordinamento dello Stato italiano i cardinali sono esentati dal comparire come testimoni avanti al giudice (art. 105 disp. att.), mentre nel nuovo c.p.p. non risultano riprodotte le disposizioni in forza delle quali potevano essere sentiti come testi nel luogo che avessero indicato (cfr. artt. 205 e 502). Gli ecclesiastici (ossia i vescovi e i presbiteri) non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità civile informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero, cioè nella loro veste di ministri di culto (art. 4.4 Accordo 18 febbraio 1984, l. n. 121 del 1985). L’eventuale violazione della norma comporta l’inutilizzabilità della prova raccolta, rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (art. 191 c.p.p.). L’ecclesiastico correlativamente incorre nel reato di rivelazione di segreto professionale di cui all’art. 622 c.p. ove riveli, a profitto proprio o di altri e senza giusta causa, un segreto appreso per ragione del suo stato o ufficio, se da tale violazione possa derivare nocumento.


Testimoni      |      Testo unico


 
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