Enciclopedia giuridica

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Ufficio

V. potestà .

abuso di ufficio: l’art. 323 c.p. sanziona la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che, al fine di procurare a se´ o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto, abusa del suo ufficio. L’interesse tutelato dalla fattispecie penale di abuso è individuato nel buon andamento e nell’imparzialità della P.A.. La condotta abusiva può manifestarsi nel compimento di un atto (amministrativo, legislativo o giurisdizionale) ovvero di un fatto materiale.

atto contrario ai doveri di ufficio: la contrarietà dell’atto ai doveri di ufficio è un requisito presente in varie fattispecie incriminatrici in materia di delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.. La giurisprudenza ritiene ufficio ufficio sia quello che contrasta con norme giuridiche o con istruzioni di servizio, sia quello che viola i doveri del pubblico ufficiale di fedeltà , segretezza e vigilanza. (A. Valenti).

ufficio di cooperazione tra le imprese (Bre): istituto che opera come consulente per le imprese alla ricerca di un partner europeo e le mette in contatto con gli organismi nazionali o regionali equivalenti, soprattutto per quanto concerne i programmi svolti nell’ambito delle azioni di ricerca e di sviluppo od in materia di cooperazione industriale, tecnologica o di servizi in Europa. Contemporaneamente è stato realizzato un sistema informatizzato, il Business Corporation Network (BCufficioNet), destinato a diventare il principale strumento di lavoro dell’ufficio ufficio, poiche´ consente di collegare fra di loro le reti nazionali di offerte e domande. V. anche piccole e medie imprese; Gruppo europeo di interesse economico (Geie).

ufficio internazionale: organo interno alle organizzazioni internazionali, a competenza tecnica e con compiti di carattere preparatorio ed esecutivo. Particolare rilevanza assumono, ad es., gli uffici di presidenza, quali organi ausiliari di Conferenze internazionali.

interruzione di un ufficio pubblico: è punito ex art. 340 c.p. chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità . La Corte Costituzionale ha affermato la legittimità dello sciopero anche se esso implica l’interruzione di pubblici servizi, salvo che si tratti di servizi il cui funzionamento debba considerarsi essenziale e cioè indispensabile alla comunità . La disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali è contenuta nella l. n. 146 del 1990.

ufficio italiano cambi: istituito nel 1945, è ente pubblico strumentale dello Stato, avente le funzioni che residuano dopo la eliminazione del monopolio dei cambi e l’affermazione del principio della piena libertà della circolazione valutaria (d.p.r. n. 148 del 1988): funzioni circoscritte alla redazione della bilancia valutaria e alla gestione delle riserve valutarie, nonche´ alla verifica degli obblighi imposti agli intermediari abilitati dalle norme in materia di trasferimento di valori (l. n. 197 del 1991).

nullità rilevabili d’ufficio: nel procedimento penale le nullità degli atti possono essere eccepite su istanza di parte (per es. le nullità relative) o rilevate d’ufficio dal giudice medesimo anche di fronte all’inerzia della parte che potrebbe dedurle. ufficio ufficio sono per es. le nullità di ordine generale (artt. 178, 179 e 180 c.p.p.).

omissione, ritardo o rifiuto di atti d’ufficio: l’art. 328 c.p. sanziona penalmente la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che: a) indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità , deve essere compiuto senza ritardo; b) entro trenta giorni dalla richiesta (redatta in forma scritta) di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo. Si tratta di due condotte fondamentalmente omissive. Perche´ sia integrata la fattispecie del rifiuto deve però porsi in essere una vera e propria manifestazione (anche implicita) di volontà negativa a provvedere, di fronte ad una esplicita richiesta. Per ravvisarsi invece l’ipotesi punibile del ritardo è sufficiente il mancato compimento dell’atto entro il termine prescritto.

segreto d’ufficio: v. segreto (tutela processuale del).


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