La  fase dibattimentale segue  la fase delle  indagini  preliminari  (v.) e, di norma,  l’udienza  preliminare (v. udienza,  dibattimento preliminare).  L’udienza dibattimentale costituisce  il giudizio  in senso  stretto:  essa  contempla le formalità  degli  atti  introduttivi, della  costituzione delle  parti  (formazione del contraddittorio), delle  questioni  preliminari. Inizia  poi  l’istruzione dibattimentale con  l’esame  incrociato delle  parti  e dei testimoni (crossdibattimentoexamination); seguono  la discussione  e la deliberazione della sentenza.  L’udienza  è  presieduta dal presidente del collegio  che ha  funzioni direttive  e svolge  il ruolo  di arbitro imparziale, avendo  scarsi poteri  per incidere  sulla acquisizione  della  prova;  solo  in via residuale e suppletiva  e in caso  di carenza  delle  parti,  il presidente interviene, in via meramente sollecitatoria, nell’acquisizione della  prova.  Sul regime  dell’udienza  influisce il principio  della  pubblicità  e su quello  del dibattimento il criterio  della concentrazione (v. concentrazione, principio  della dibattimento).  
 apertura del dibattimento:  la dichiarazione di dibattimento dibattimento prevista  dall’art.  492 c.p.p. è successiva  alla  trattazione e risoluzione delle  questioni  preliminari. Il dibattimento ha concreto inizio con  la lettura dei capi  di imputazione, successivamente ad una  fase introduttiva che formalmente lo precede e che nella  sostanza  può assumere  rilevanza,  importanza e sviluppo.  Nella  fase introduttiva si esauriscono le attività  concernenti la verifica  della  costituzione delle  parti; la effettiva  presenza dei difensori;  l’ammissione  od  esclusione  di taluna delle  parti  private;  la rinnovazione della  citazione  a giudizio  o di altri  atti nulli; il controllo sugli impedimenti che giustificano  assenza  e contumacia  con  risoluzione delle  relative  questioni;  la discussione  e decisione  delle questioni  preliminari in genere.  A  questa  fase introduttiva, che precede il dibattimento vero  e proprio, si applicano le norme  dettate in generale nel capo  I (artt. 470  – 483) per  la trattazione del dibattimento; e tra  esse, naturalmente, quella  che prevede e consente lo sviluppo  del processo  attraverso una  pluralità  di udienze.  Il momento di dibattimento dibattimento coincide  con  la dichiarazione, effettuata dal presidente o dal pretore, dopo  che siano  stati  espletati, gli accertamenti relativi  all’avvenuta  costituzione delle  parti  con  i loro  difensori. 		
			
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