Enciclopedia giuridica

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Rinnovazione



rinnovazione del documento: gli atti di rinnovazione, cui allude l’art. 2720 c.c., sono gli atti mediante i quali le parti riproducono il contenuto di un contratto scritto tra esse intercorso. Oggetto di rinnovazione è qui un documento originale della cui esistenza e del cui contenuto le parti costituiscono null’altro che un mezzo di prova; la rinnovazione rinnovazione non va perciò confusa con la ricognizione del diritto altrui (v. promessa, rinnovazione di pagamento e ricognizione di debito) o con il contratto di accertamento (v. accertamento, rinnovazione contrattuale), che sono fonti di diritti e di obbligazioni. L’efficacia probatoria dell’atto di rinnovazione rinnovazione può essere vinta solo con la dimostrazione, basata sulla produzione del documento originale, che vi è stato errore nella riproduzione.

rinnovazione della citazione: è la ripetizione dell’atto di citazione affetto da vizi di forma, prevista dall’art. 164 c.p.c., disposta ex ufficio dal giudice e da eseguirsi ad opera della parte entro un termine perentorio assegnatole. La rinnovazione comporta la sanatoria dei vizi e fa sì che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producano con effetto retroattivo dal momento della notificazione. In caso di inadempimento delle parti la causa è soggetta alla cancellazione dal ruolo e alla successiva estinzione (v.).

rinnovazione della notificazione: della citazione: è la ripetizione della notificazione dell’atto, posta in essere dall’attore in caso di mancata costituzione del convenuto, su istanza del giudice istruttore il quale rilevi un vizio che importi la nullità dell’avvenuta notificazione (v.).

rinnovazione dell’esame dei testimoni: consiste nell’assumere nuovamente, su disposizione del giudice la prova testimoniale già espletata, mediante un nuovo esame dei testi già interrogati, allo scopo di chiarire la loro deposizione o di correggere irregolarità verificatesi nel corso del primo esame.

rinnovazione dell’ipoteca: v. ipoteca, durata dell’rinnovazione.

rinnovazione dell’istruzione dibattimentale: nel giudizio penale di appello, se l’appellante ha chiesto la riassunzione di prova già acquisite, ovvero l’assunzione di nuove prove, il giudice, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione rinnovazione (art. 603 c.p.p.). Può essere disposta altresì nel caso in cui l’imputato, contumace in primo grado, ne fa richiesta e prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o per forza maggiore.

rinnovazione di atti processuali civili: è il mezzo volto a sanare le nullità giudizialmente dichiarate attraverso l’attività posta in essere dalle parti, su ordine del giudice, che si risolve nella ripetizione dell’atto cui la nullità si riferisce. Sono suscettibili di rinnovazione gli atti affetti da nullità sanabile e tale è la nullità formale. rinnovazione

di atti processuali penali: il giudice penale che dichiara la nullità (v. nullità , rinnovazione nel processo penale) di un atto processuale, dispone la rinnovazione dell’atto nullo, se necessaria e possibile (art. 185 c.p.p.). .

rinnovazione di mezzi istruttori in appello: è la ripetizione dell’assunzione di una prova già esperita in primo grado davanti al collegio secondo le norme che regolano l’istruzione probatoria.

rinnovazione di prove davanti al collegio: è la rinnovazione di uno o più mezzi di prova disposta con ordinanza dal collegio davanti a se´ , anche d’ufficio, quando se ne ravvisi la necessità .

rinnovazione di titolo: v. rinnovazione del documento.


Rimozione      |      Rinuncia


 
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