Ev  l’istituto  volto,  nell’ambito del processo  di cognizione,  a consentirne la prosecuzione in tutti  quei  casi in cui lo stesso  abbia  subito  un  interruzione, in senso  tecnico  ex artt.  299 ss. c.p.c. o in senso  lato  a causa  di questioni  di competenza (v.),  della  mancata  costituzione delle  parti (v.),  della cancellazione della  causa  dal ruolo  (v.),  e per  ogni  altra  causa  prevista  dalla legge. La  riassunzione avviene  mediante comparsa formata a norma  dell’art.  125 disp. att.  c.p.c., dalla  parte  più  diligente  e notificata alle  altre  parti  del processo. In caso  di mancata  riassunzione entro  il termine perentorio fissato  dalla  legge o dal giudice,  si determina l’estinzione  del processo  (v.),  tenendo presente che l’istituto  trova  applicazione anche  all’interno  del procedimento di esecuzione forzata.   
 riassunzione nel processo amministrativo:  atto  d’impulso  processuale che, compiuto entro  i termini  e con  le modalità  previste  dal legislatore, consente la prosecuzione del processo,  impedendone l’estinzione,  quando ne  sia stata dichiarata l’interruzione o la sospensione. Per  tutti  i casi di interruzione la riassunzione deve  avvenire  entro  il termine perentorio di sei mesi, con  atto notificato a tutte  le parti  in causa  (art.  24 l. n. 1034 del 1971). Se il processo è  sospeso  a causa  della  proposizione della  querela di falso, terminato il giudizio  di falso, la parte  che ha  dedotto la falsità  deve,  entro 30 giorni  dalla  pubblicazione della  sentenza,  depositarne copia  nella segreteria (art.  43 reg.  proc.  n. 642 del 1907). Per  gli altri  casi di sospensione, il legislatore  non  prevede espressamente alcun  termine,  con  la conseguenza che rileva,  ai fini dell’estinzione del processo,  l’inerzia  delle 		
			
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