Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Sospensione



sospensione cautelare non disciplinare: la sospensione sospensione viene comminata dal datore di lavoro (sospettando che il suo dipendente abbia commesso una infrazione talmente grave da non consentire, se verificata, la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto) al fine di evitare che la presenza nel luogo di lavoro dell’indiziato impedisca il regolare corso delle indagini, consentendogli (per esempio) l’inquinamento delle prove a suo carico. La sospensione sospensione è un atto di amministrazione del rapporto di lavoro che anticipa provvisoriamente gli effetti della (probabile o solo eventuale) sanzione definitiva: il licenziamento per giusta causa (v. licenziamento, sospensione per giusta causa). Largamente diffusa nella contrattualistica, la sospensione sospensione è stata convalidata dalla dominante giurisprudenza; tuttavia, si ritiene generalmente, che la sospensione sospensione non esoneri il datore di lavoro dall’obbligo di corrispondere la retribuzione e che essa non abbia efficacia retroattiva. La più rilevante ipotesi di sospensione sospensione è prevista dall’art. 4 della l. 25 gennaio 1982, n. 17. Essa può essere adottata a carico di tutti i dipendenti delle P.A. (comma 1o), nonche´ di enti pubblici economici e di enti concessionari di pubblici servizi (comma 10o) nei confronti dei quali emerga il fondato sospetto di appartenenza ad una associazione segreta come la loggia massonica P2, valutati il presumibile grado di corresponsabilità nell’associazione medesima, il ruolo svolto dalla struttura dell’ente datore di lavoro e, specialmente, l’eventualità che la permanenza in servizio possa compromettere l’accertamento dei fatti oggetto di contestazione (comma 1o).

sospensione condizionale della pena: l’istituto della sospensione sospensione venne introdotto in Italia nel lontano 1904 con l’esigenza di sottrarre all’ambiente deleterio e pericoloso del carcere chi mai ne abbia varcato le soglie e di curare in siffatta guisa l’emenda del colpevole. Quindi l’istituto trae la sua ragione iniziale dalla necessità di evitare al condannato a pene detentive di breve durata il contagio con l’ambiente carcerario che, per esperienza acquisita, tende a desocializzarlo. L’istituto tende, inoltre, attraverso la prospettata minaccia di esecuzione della pena inflitta, a distogliere il reo dalla commissione di ulteriori reati. La sospensione sospensione è disciplinata dagli artt. 163 – 168 del c.p., che varie modifiche hanno subito nel corso degli anni, dapprima con la l. n. 191 del 1962 e dopo soprattutto con la l. n. 220 del 1974. Nella concessione della sospensione sospensione l’elemento essenziale è dato dalla c.d. prognosi di ravvedimento, consistente in quella presunzione che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati, ma prima di procedere a tanto occorre verificare la sussistenza di determinati presupposti o condizioni precostituiti ex lege. Il giudice solo dopo aver proceduto a tale accertamento può porsi il problema del se la prognosi sia o meno favorevole. Tali presupposti sono: a) entità della pena. La sospensione sospensione può essere concessa quando vi è una sentenza di condanna a pena detentiva non superiore ai due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta a quella detentiva e ragguagliata a norma dell’art. 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni. Il suddetto limite è elevato ai tre anni se si tratta di minori degli anni diciotto e ai due anni e sei mesi se si tratta di giovani di età compresa tra i diciotto ed i ventuno anni o di ultrasettantenni; b) precedenti condanne. La sospensione sospensione non può essere concessa a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta riabilitazione, ne sia delinquente o contravventore abituale o professionale. In questo caso è lo stesso legislatore ad operare una prognosi negativa per colui che, avendo una precedente condanna alla reclusione, riporti un’altra condanna; c) non ripetibilità del beneficio. Occorre che il colpevole non abbia già usufruito della sospensione sospensione per un altro reato, non potendo essere concessa più di una volta. Tuttavia il giudice può concedere nuovamente la sospensione sospensione quando la pena da infliggere con la nuova condanna, cumulata con quella precedentemente irrogata, non sia comunque superiore al limite dei due anni; d) che alla pena inflitta non debba essere aggiunta una misura di sicurezza personale. La concessione del beneficio comporta la sospensione della pena principale e delle pene accessorie per un periodo di cinque anni, nel caso di delitti, e di due anni nel caso di contravvenzioni. Se durante questo periodo il condannato non commette un altro delitto o un’altra contravvenzione della stessa indole ed adempie agli obblighi imposti, il reato è estinto. Restano, invece in vita gli altri effetti penali e le obbligazioni civili. La sospensione sospensione è revocata di diritto nei seguenti casi: 1) se nei termini anzidetti il condannato commetta un nuovo delitto o una nuova contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva; 2) se non adempie agli obblighi impostigli; 3) se riporta un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata con quella precedentemente sospesa, superi i limiti stabiliti dall’art. 163 c.p.. Se tali limiti non sono superati, il giudice, tenuto conto dell’indole e della gravità del reato, può revocare la sospensione.

sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte: v. pena, sospensione accessoria.

sospensione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese: v. pena, sospensione accessoria.

sospensione dei termini processuali: pausa che investe sia i termini perentori sia i termini ordinatori che ricominceranno a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata dopo la sospensione. .

sospensione della esecutorietà della sentenza: la proposizione del ricorso per cassazione non incide sull’esecutività della sentenza; tuttavia, quando dall’esecuzione possa derivare un danno grave ed irreparabile, lo stesso giudice che ha emesso la decisione impugnata può stabilire, con ordinanza non soggetta a gravame, pronunciata su istanza di parte, che l’esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione. Il procedimento è così regolato: il giudice, al quale è stata presentata l’istanza per la sospensione dell’esecuzione di una sentenza da lui pronunciata, non può decidere se la parte istante non dimostra di aver depositato il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza medesima.

sospensione del procedimento penale: nel corso del procedimento possono verificarsi situazioni che portano alla sua sospensione per tempi più o meno lunghi. Si fa luogo obbligatoriamente alla sospensione da parte del giudice, salvo il compimento di atti urgenti, o in caso di trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per una questione di legittimità costituzionale, o nel caso di sopravvenuta infermità di mente all’imputato che gli impedisca una presenza cosciente (sono però acquisibili le prove intese al suo proscioglimento), o nelle ipotesi in cui sia richiesta, a processo instaurato, l’autorizzazione a procedere. La sospensione è rimessa invece alla discrezionalità del giudice, salvo anche qui gli atti urgenti, quando si è di fronte ad una questione pregiudiziale su famiglia o cittadinanza, se la questione è seria e l’azione delle leggi civili già in corso; quando si è in presenza di una dichiarazione di ricusazione ammissibile o di una richiesta di rimessione.

sospensione del processo: è una vera e propria pausa che ha la peculiarità di procrastinare, per il tempo corrispondente alla sua estensione, il completamento della fattispecie sospesa. .

sospensione del processo esecutivo: è disposta con provvedimento del giudice dell’esecuzione, salvo i casi in cui la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice dinanzi al quale è impugnato il titolo esecutivo. .

effetti della sospensione: determina uno stato di temporanea quiescenza del processo che preclude il compimento di atti processuali e interrompe i termini in corso, che decorreranno ex novo dal giorno della nuova udienza fissata con il provvedimento di sospensione. .

sospensione necessaria: è disposta dal giudice ogni qual volta debba essere risolta una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa.

sospensione per ferie: è il periodo di chiusura (dal 1o agosto al 15 settembre) dei tribunali per ferie in cui l’attività giurisdizionale viene sospesa, fatta eccezione per alcuni provvedimenti di particolare urgenza. .

sospensione su istanza di parte: è disposta dal giudice istruttore, per un periodo non superiore a quattro mesi, quando tutte le parti ne facciano espressa richiesta. .


Sorvolo      |      Sostanze stupefacenti


 
.