Enciclopedia giuridica

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Proscioglimento



sentenza di proscioglimento: categoria che comprende le sentenze di non doversi procedere e le sentenze di assoluzione: si oppone alle sentenze di condanna (v. sentenza). In ogni stato e grado del processo il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato o che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità lo dichiara d’ufficio con sentenza (art. 129 c.p.p.). Tuttavia quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto come tale dalla legge il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere (art. 129, comma 2o, c.p.p.). Tale norma risponde ad esigenze di economia processuale, ed evita di proseguire inutilmente il procedimento penale. La sentenza di non doversi procedere può essere pronunciata anche dal giudice dell’udienza preliminare, quando non accoglie la richiesta di rinvio a giudizio del p.m. (art. 425 c.p.p.). La stessa funzione è attribuita alla proscioglimento proscioglimento pronunciata prima del dibattimento (art. 469 c.p.p.). Difatti, se l’azione penale non doveva essere iniziata o proseguita, ovvero il reato è estinto e se per accertarlo non è necessario procedere a dibattimento, il giudice, in Camera di Consiglio, se l’imputato e il p.m. non si oppongono, pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere. La proscioglimento proscioglimento (assoluzione o non doversi procedere) è pronunciata, inoltre, a seguito di dibattimento, secondo il procedimento ordinario (artt. 529 – 530 c.p.p.). La sentenza di non doversi procedere è pronunciata se l’azione penale non doveva essere iniziata o proseguita, ovvero se la prova dell’esistenza di una condizione di procedibilità è insufficiente o contraddittoria. La sentenza di assoluzione va pronunciata se il fatto non sussiste, se l’imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, o se il reato è stato commesso da persona non imputabile (v. imputabilità ) o non punibile (v. punibilità ). Allo stesso modo provvede se manca o è insufficiente o contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso, che il fatto non costituisce reato o che il fatto è stato commesso da persona imputabile. Nel vigente codice non esiste più la sentenza di assoluzione per insufficienza di prove. La sentenza di assoluzione deve essere pronunciata se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione (v. cause, proscioglimento di giustificazione del reato) o di una causa personale di non punibilità , o in caso di dubbio dell’esistenza delle stesse. Il dubbio, l’insufficienza o la contraddittorietà della prova decisiva va risolto a favore dell’imputato (in dubio pro reo) e dà luogo alla sentenza di assoluzione.


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