sentenza di proscioglimento:  categoria  che comprende le sentenze di non  doversi procedere e le sentenze di assoluzione:  si oppone alle  sentenze di condanna (v. sentenza).  In  ogni  stato  e grado  del processo  il giudice,  il quale riconosce  che il fatto  non  sussiste  o che l’imputato  non  lo ha  commesso  o che il fatto  non  costituisce  reato  o non  è  previsto  dalla  legge come  reato  o che il reato  è  estinto  o che manca  una  condizione di procedibilità  lo dichiara  d’ufficio  con  sentenza (art.  129 c.p.p.).  Tuttavia  quando ricorre  una causa  di estinzione del reato  ma dagli  atti  risulta  evidente che il fatto  non sussiste  o che l’imputato  non  lo ha  commesso  o che il fatto  non  costituisce reato  o non  è  previsto  come  tale  dalla  legge il giudice  pronuncia sentenza di assoluzione  o di non  luogo  a procedere (art.  129, comma  2o, c.p.p.).  Tale norma  risponde ad  esigenze  di economia processuale, ed  evita  di proseguire inutilmente il procedimento penale.  La  sentenza di non  doversi  procedere può  essere  pronunciata anche  dal giudice  dell’udienza  preliminare, quando non  accoglie  la richiesta  di rinvio  a giudizio  del p.m.  (art.  425 c.p.p.).  La stessa  funzione  è  attribuita alla  proscioglimento proscioglimento pronunciata prima  del dibattimento (art. 469 c.p.p.).  Difatti,  se l’azione  penale  non  doveva  essere  iniziata  o proseguita,  ovvero  il reato  è  estinto  e se per  accertarlo non  è  necessario procedere a dibattimento, il giudice,  in Camera di Consiglio,  se l’imputato  e il p.m.  non  si oppongono, pronuncia sentenza inappellabile di non  doversi procedere. La  proscioglimento proscioglimento (assoluzione o non  doversi  procedere) è  pronunciata, inoltre,  a seguito  di dibattimento, secondo  il procedimento ordinario (artt. 529  – 530 c.p.p.).  La  sentenza di non  doversi  procedere è  pronunciata se  l’azione  penale  non  doveva  essere  iniziata  o proseguita, ovvero  se la prova dell’esistenza  di una  condizione di procedibilità  è  insufficiente  o contraddittoria. La  sentenza di assoluzione  va pronunciata se il fatto  non sussiste,  se l’imputato  non  lo ha  commesso,  se il fatto  non  costituisce  reato o non  è  previsto  dalla  legge come  reato,  o se il reato  è  stato  commesso  da persona non  imputabile (v. imputabilità ) o non  punibile  (v. punibilità ). Allo stesso  modo  provvede  se manca  o è  insufficiente  o contraddittoria la prova che il fatto  sussiste,  che l’imputato  lo ha  commesso,  che il fatto  non costituisce  reato  o che il fatto  è  stato  commesso  da  persona imputabile. Nel vigente  codice  non  esiste  più  la sentenza di assoluzione  per  insufficienza  di prove.  La  sentenza di assoluzione  deve  essere  pronunciata se vi è  la prova che il fatto  è  stato  commesso  in presenza di una  causa  di giustificazione  (v. cause, proscioglimento di giustificazione  del reato) o di una  causa  personale di non punibilità , o in caso  di dubbio  dell’esistenza  delle  stesse.  Il dubbio, l’insufficienza  o la contraddittorietà  della  prova  decisiva  va risolto  a favore dell’imputato (in  dubio  pro  reo)  e dà  luogo  alla  sentenza di assoluzione. 		
			
| Prorogatio | | | Proselitismo sindacale |