immediata declaratoria di cause di non punibilità procedurale:  l’art. 129 c.p.p. prevede che in ogni  stato  e grado  del processo  il giudice  dichiari  d’ufficio  con sentenza che il fatto  (oggetto  di imputazione) non  sussiste,  che l’imputato non  lo ha  commesso,  che il fatto  costituisce  reato,  che il fatto  non  è previsto  dalla  legge come  reato  o che manca  una  condizione di procedibilità . Lo  stesso  articolo  prevede inoltre  che, ricorrendo una  causa  di estinzione del reato  pur  risultando dagli  atti  una  delle  condizioni  di cui sopra, il giudice  pronunci sentenza di assoluzione  o di non  luogo  a procedere secondo  la formula  prescritta. L’art.  129 contempla sostanzialmente la medesima  previsione  del vecchio  art.  152 c.p.p., ma l’efficacia è  stata  limitata  alla  fase del giudizio  vero  e proprio. Durante la fase delle  indagini  preliminari, infatti,  i casi previsti  dalla  disposizione  in esame  comportano l’archiviazione  per  infondatezza della  notizia  di reato  o per  gli altri  motivi  previsti  dall’art.  411 c.p.p.. In  altre  parole,  durante le indagini  preliminari, il G.i.p.  non  può  provvedere in tal  senso  se il p.m.  non abbia  ancora  esercitato l’azione  penale.  Di  conseguenza, al contrario, una volta  esercitata l’azione  penale,  il G.i.p.  potrà  sempre  procedere ex art.  129 c.p.p., tanto  che, ad  es., la richiesta  di rinvio  a giudizio  da  parte  del p.m. non  vincola  a fissare  necessariamente l’udienza  il G.i.p.,  che dovrà,  in presenza di una  causa  di punibilità , dichiararla immediatamente.  (S. Samorì). 
 non punibilità sostanziale:  impossibilità  di irrogare concretamente la sanzione  nonostante l’assenza  di cause  personali  di esenzione della  pena  (immunità , non  imputabilità , altre  cause  previste  nella  parte  speciale  del c.p. per  reati specifici).  Ev  dovuta  alle  c.d. cause  di estinzione della  punibilità , suddivise  in cause  di estinzione del reato  (che  estinguono la punibilità  in astratto, cioè prima  della  sentenza definitiva  di condanna), e cause  di estinzione della pena (che  estinguono la punibilità  in concreto,  cioè  dopo  che è  intervenuta la sentenza definitiva  di condanna). Per  una  trattazione dettagliata della punibilità  v. punibilità ; punibilità , cause di estinzione  della non punibilità. 		
			
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