condizioni di procedibilità:  istituto  relativo  all’esercizio  dell’azione  penale,  ed  alla possibilità  di cognizione  del reato  da  parte  dall’Autorità  procedente. In presenza delle  procedibilità procedibilità l’Autorità  procedente può  esercitare l’azione  penale,  nei confronti  di un  determinato soggetto  per  un  certo  fatto.  Esse  sono  la querela (v.),  istanza  e richiesta  di procedimento (v. procedimento penale). La  mancanza della  condizione di procedibilità non  consente l’apertura o la prosecuzione del procedimento penale  e determina l’obbligo  della immediata declaratoria di sentenza di non  luogo  a procedere, anche d’ufficio  (art.  129 c.p.p.).  In  assenza  della  procedibilità possono  essere  compiuti  solo  gli atti  di indagine  urgenti  necessari  ad  assicurare le fonti  di prova,  e assunte le prove  per  le quali  è  previsto  l’incidente probatorio  (v.) (art.  346 c.p.p.). 		
			
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