collegio  dei probiviri:  è  un  organo  di controllo non  necessario  dell’associazione  (v.),  ma quasi  sempre  presente in essa, e talvolta  anche  nelle  società cooperative  (v.).  Talvolta  gli statuti  dell’associazione rimettono  l’esclusione dall’associazione (e  i provvedimenti disciplinari  contro  gli associati)  alla competenza del probiviri probiviri, cui l’associato  da  escludere (o  da  sottoporre a misure disciplinari)  viene  deferito dagli  organi  direttivi  dell’associazione;  altre  volte all’organo  di giustizia  interna è  rimesso  il compito  di riesaminare, su ricorso dell’associato,  i provvedimenti già  adottati nei suoi  confronti  dagli  organi direttivi  dell’associazione. Ci si può  però  domandare se le clausole statutarie in parola  possono  essere  qualificate  come  clausole  compromissorie (v. arbitrato)  in senso  tecnico,  con  le conseguenze che il c.p.c. ricollega  a tale  qualificazione. Nel  primo  ordine  di casi sopra  menzionato la risposta deve  sicuramente essere  negativa:  l’organo  di giustizia  interna non  è chiamato  a risolvere  una  controversia, ciò  che costituisce  il necessario presupposto dell’arbitrato  (v.),  ma a pronunciarsi, esso  stesso,  sulla esclusione  dell’associato;  opera  cioè  in sede  esecutiva,  non  in sede contenziosa. Nel  secondo  ordine  di casi si può  per  altro  aspetto dubitare della  ricorrenza di un  vero  e proprio giudizio  arbitrale: non  si può qualificare  come  collegio  arbitrale un  organo  interno all’associazione (il probiviri probiviri), composto da  membri  eletti  dall’assemblea ed  avente,  per  statuto, la funzione  giudicante  di riesaminare, su iniziativa  dell’associato  interessato, le deliberazioni degli  altri  organi  associativi.  Qui  non  si è  neppure in presenza di arbitri:  si assiste  al fenomeno per  il quale  una  delle  parti  si riserva  il  potere di decidere,  essa  stessa,  le controversie che insorgano con  la controparte, giacche´  i probiviri  non  sono  terzi  rispetto  all’associazione,  ma sono  organi  di questa;  e l’associazione,  attraverso il probiviri probiviri, risolve  essa  stessa la controversia insorta  fra se´  e uno  degli  associati.  Le  decisioni  di tale organo  interno all’associazione possono  costituire  solo  una  fase della formulazione del provvedimento dell’associazione:  la deliberazione di esclusione  diventa  pienamente efficace  solo  se è  confermata da  tale  organo di giustizia  interna o se è  scaduto  il termine entro  il quale  l’associato escluso  avrebbe potuto fare  ricorso  ad  essa. Quelle  decisioni  non  valgono come  pronunce arbitrali:  una  volta  che, con  la conferma da  parte dell’organo giudicante  interno all’associazione,  la deliberazione di esclusione abbia  acquistato efficacia,  l’associato  escluso  potrà  rivolgersi  all’autorità giudiziaria.  V. anche  associazione,  organi dell’probiviri. 		
			
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