Enciclopedia giuridica

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Certezza del diritto

Ev un principio di civiltà giuridica secondo il quale i singoli debbono sapere in anticipo, per potersi regolare di conseguenza, quali sono i comportamenti giuridicamente leciti e quali i comportamenti giuridicamente illeciti, quali sono gli interessi protetti dal diritto e quali gli interessi non protetti. Poiche´ è il giudice che, in concreto, risolverà il conflitto che direttamente li riguarda, essi debbono avere elementi di previsione della sua futura decisione; sicche´ il problema della certezza del diritto è , fondamentalmente, il problema della prevedibilità delle decisioni giudiziarie. Pur nell’ambito di un sistema a diritto legislativo, entro il quale il giudice è vincolato dalla legge, la giurisdizione è anche funzione creativa del diritto, e non soltanto applicativa del diritto dato per legge. Fra creazione giudiziaria del diritto e certezza giuridica non c’è contraddizione, se è vero che fra i maggiori assertori della certezza del diritto figurano i giuristi di common law, ossia giuristi che hanno riguardo ad un sistema normativo che è , essenzialmente, di creazione giudiziaria. Anche dal loro punto di vista, la certezza del diritto sta nella possibilità di prevedere il futuro comportamento dei tribunali; ma questa possibilità non si realizza, almeno in linea di principio, con l’assoggettamento del giudice alla legge; si realizza con il principio dello stare decisis (v.): è assicurata dall’effetto vincolante delle regole di diritto create dal singolo giudice per tutti i giudici che successivamente affronteranno casi analoghi, nonche´ dalla estrema cautela che si raccomanda al giudice che, per adeguare la common law ai mutamenti della realtà , voglia disattendere i precedenti giudiziari. Analoga esigenza è avvertita anche entro la nostra organizzazione giuridica: l’art. 65 dell’ordinamento giudiziario attribuisce alla Corte di Cassazione la funzione di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Nella nostra tradizione culturale, del resto, il bene della certezza del diritto viene solitamente posto a fondamento, oltre che della subordinazione del giudice alla legge, anche dell’autorità riconosciuta al precedente giudiziario, sebbene questo non sia fonte di diritto, ma argomento dell’interpretazione della legge, detto argomento ab exemplo. Ev diffuso il convincimento che la persistenza delle interpretazioni sia duplicemente apprezzabile in relazione a due valori: quello di certezza e di prevedibilità delle future applicazioni del diritto, e quello di uguaglianza nel trattamento delle fattispecie che si ritiene vadano disciplinate da uno stesso enunciato normativo. Questa autorità riconosciuta al precedente ed i valori addotti per giustificarla costituiscono un freno, ma non un ostacolo, all’innovazione giurisprudenziale. Suggeriscono cautela, attenta ponderazione delle ragioni che inducono a disattendere i precedenti, gradualità nel mutamento dell’orientamento precedente; sconsigliano di indulgere al soggettivismo o al gusto della originalità . Non impediscono di innovare; e si evolve, come è ben noto, la stessa common law, sebbene il precedente giudiziario sia in quel sistema formalmente vincolante. V. anche norma giuridica, astrattezza della certezza del diritto; norma giuridica, generalità della certezza del diritto.


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