arbitrato amministrato:  è  l’arbitrato, rituale  o irrituale (v. arbitrato rituale; arbitrato irrituale), organizzato da  apposite  camere  arbitrali, in conformità  di regolamenti da  esse  stesse adottati, che predeterminano le forme  del procedimento e che vincolano  le parti  che, con  il comportamento o con  la clausola  compromissoria, si siano ad  essi assoggettate. 
 arbitrato fra Stati:  modo  di soluzione  delle  controversie internazionali mediante decisione  obbligatoria per  le parti,  resa  da  un  giudice  al quale  le parti hanno attribuito tale  potere. Riposa  quindi  sulla concorde  volontà  delle parti  di risolvere  la propria controversia innanzi  ad  un  arbitro espressa  nel c.d. compromesso arbitrale. Allorquando l’arbitro  cui si ricorre  è  costituito da  una  organo  a carattere permanente, come  ad  esempio  la Corte internazionale di giustizia,  si parla  di giurisdizione internazionale, pur mantenendo la funzione  il carattere volontario proprio dell’arbitrato. Gli elementi costitutivi  dell’istituto sono  pertanto: il mutuo  consenso  degli  Stati di sottoporre la controversia ad  un  arbitro;  l’interposizione di un  organo internazionale arbitrale; il reciproco impegno  degli  Stati  a rispettare la sentenza internazionale. Nasce  come  arbitrato isolato,  allorquando, a seguito dell’insorgere di una  controversia, le parti  in causa  stipulano  un compromesso arbitrale con  il quale  si impegnano a nominare e rispettare le decisioni  di un  arbitro, che in passato  era  sovente  o il Papa  o l’Imperatore. Subisce  successivamente una  evoluzione in senso  procedimentale ed  in senso  istituzionale. In  senso  procedimentale, emerge  la prassi dell’inserimento nei trattati della  clausola  compromissoria incompleta o  della  stipulazione di un  trattato generale di arbitrato incompleto, atti  che impongono  unicamente un  obbligo  de  contrahendo agli Stati  in causa,  cioè un obbligo  di stipulare il compromesso arbitrale al nascere  della controversia.  Con  la clausola  compromissoria completa  e con  il trattato generale di arbitrato completo, le parti  in causa  intendono, per  contro, preventivamente obbligarsi  alla  risoluzione di una  eventuale controversia tra essi insorgente, nominando a priori  un  arbitro ed  impegnandosi a rispettarne la sentenza.  In  senso  istituzionale, si assiste  alla  creazione di organi  permanenti di giustizia  internazionale (Corte permanente di arbitrato; Corte  permanente di giustizia  internazionale; Corte  internazionale di giustizia)  ai quali  gli Stati  ricorrono, mediante sempre  la stipulazione di un  compromesso arbitrale o la sottoscrizione di una  clausola  facoltativa revocabile, per  risolvere  le loro  controversie.  
 arbitrato internazionale:  è  l’arbitrato che si instaura fra le parti  che appartengono a paesi diversi,  generalmente organizzato da  apposite  camere  arbitrali internazionali, i cui regolamenti attribuiscono agli arbitri  il potere di scegliere  il diritto  nazionale più  congeniale alla  controversia, ove  la scelta non  sia stata  fatta  dalle  stesse  parti  con  il compromesso o con  la clausola compromissoria. All’arbitrato arbitrato il c.p.c. rivolge  le norme  degli  artt.  832  – 38: si segnala  la norma  che impone  agli arbitri  di applicare, in ogni  caso,  gli usi del commercio (v. lex mercatoria,  nuova  arbitrato), nonche´  quella  che consente di deliberare il lodo  in conferenza personale anche  videotelefonica.  
 arbitrato irrituale:  figura  atipica,  detta  anche  arbitrato libero  e diversa  dall’arbitrato rituale, regolato  dal c.p.c., ma la cui validità  non  è  messa  in discussione.  Può  nascere  da  un  compromesso, con  il quale  le parti  deferiscono ad  arbitri  una già  insorta  controversia, oppure da  clausola  compromissoria: le parti  di un contratto, con  apposita  clausola,  deferiscono ad  uno  o più  arbitri  la definizione di controversie che possono  insorgere  circa l’interpretazione, l’applicazione  o l’esecuzione  del contratto, vincolandosi ad  osservare la decisione  (il lodo)  che sarà  da  essi adottata. A  differenza dell’arbitratore, cui  le parti  di un  contratto ancora  in formazione chiedono  di determinarne l’oggetto,  gli arbitri  sono  chiamati  ad  intervenire su un  contratto già formato, ed  il compito  ad  essi demandato è  di sostituirsi  al giudice  nella definizione della  controversia, sicche´  l’efficacia vincolante  del contratto (la forza  di legge di cui all’art.  1372 c.c.) sostituisce  l’autorità  di cosa  giudicata, propria della  sentenza (art.  2909 c.c.). Le  distanze  fra  arbitrato arbitrato e arbitrato rituale  si sono ridotte a seguito  della  riforma  dell’arbitrato: la residua  differenza è  che solo  il lodo reso  in sede  di arbitrato rituale  può , con  l’exequatur del pretore, assumere  valore di sentenza (art.  825, comma  5o  c.p.c.); ma anche  questo  lodo,  in difetto  di exequatur, vincola  le parti  (art.  823, comma  4o, c.p.c.). L’arbitrato arbitrato può  essere, come  l’arbitrato rituale,  sia di diritto  sia di equità.  Ev  discutibile  la qualificazione come  mandato che la Cassazione suole  applicare  al rapporto che lega  fra loro  i contraenti e gli arbitri:  a costoro  non  si chiede  di compiere  un  atto giuridico,  ne´  tanto  meno,  di  emettere  una  dichiarazione  di  volontà,  destinata a produrre effetti  giuridici  per  i contraenti. Si chiede,  piuttosto, di eseguire  una  operazione intellettiva, qualificabile  come  prestazione d’opera intellettuale (art.  2230 c.c.): la decisione  degli  arbitri  è , per  i contraenti, null’altro  che un  fatto  giuridico,  cui essi hanno,  con  propria dichiarazione di  volontà , attribuito effetti  giuridici.  Il lodo  arbitrale irrituale è  impugnabile davanti  all’autorità  giudiziaria  allo  stesso  modo  di un  contratto e quindi davanti  al tribunale.  
 arbitrato rituale:  è  il procedimento mediante il quale  le parti,  con  atto  di autonomia contrattuale, deferiscono ad  arbitri,  ossia  a giudici privati  da  esse stesse  scelti, la definizione di controversie già  insorte  o che possono  fra esse insorgere. Nel  primo  caso  l’arbitrato arbitrato nasce  da  un  compromesso, nel secondo  da una  clausola  compromissoria inserita  in un  contratto. Gli  arbitri  (arbitro unico  o, più  frequentemente, collegio  arbitrale) sono  liberi  di scegliere  le forme  del procedimento, ma sono  sempre  vincolati  dal principio  del contraddittorio. La  decisione  da  essi emessa,  detta  lodo,  può  su istanza  di parte  essere  resa  esecutiva  dal pretore (cosiddetto exequatur) ed  acquistare così efficacia  di sentenza,  impugnabile davanti  alla  corte  d’appello.  Anche in difetto  di exequatur il lodo  è , comunque, vincolante  per  le parti.  Gli arbitri  giudicano  secondo  diritto;  ma le parti  possono  chiedere loro  di decidere secondo  equità , ossia  di derogare alle  norme  di diritto  positivo  e di risolvere  la controversia secondo  norme  da  essi stessi create  come  le più adatte al caso  concreto.  Più  esattamente, come  anche  la Cassazione ha ammesso,  gli arbitri  chiamati  a decidere secondo  equità  traducono in norme,  da  applicare  al caso  concreto,  valori  della  civiltà  giuridica  del tempo non  ancora  diventate norme  di diritto  positivo.  E  del resto  l’equità , come  è accaduto per  il diritto  romano e poi  nel common  law, ha  sempre  anticipato le innovazioni  del diritto  positivo.  In  ogni  caso  il lodo  deve  essere  motivato (salvo  che le parti  non  abbiano dispensato dalla  motivazione), e la  motivazione deve  indicare  la ragione  della  decisione  (ratio  decidendi). Ovviamente il lodo  reso  secondo  equità  non  è  impugnabile per  violazione di norme  di diritto;  tuttavia  è  impugnabile per  difetto  di motivazione (e cioè  per  error  in procedendo) il lodo  che non  riveli  la ratio  decidendi o il lodo  che abbia  ritenuto di dovere  derogare, per  ragioni  di equità , alle norme  di diritto  sulla base  di una  errata interpretazione di queste  ultime.  
 trattato generale di arbitrato:  v. trattato generale di arbitrato. 		
			
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