Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Autonomia contrattuale

Con il termine di libertà o autonomia contrattuale si fa riferimento al potere delle parti di un contratto di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). L’autonomia contrattuale si manifesta sia sotto un aspetto negativo che sotto un aspetto positivo. Libertà o autonomia contrattuale in senso negativo significa che nessuno può essere spogliato dei propri beni o costretto ad eseguire prestazioni a favore di altri, contro, o, comunque, indipendentemente dalla sua volontà (artt. 1321 e 1372, comma 2o, c.c.). In senso positivo, libertà o autonomia contrattuale significa: che le parti possono scegliere liberamente il tipo di contratto più idoneo a soddisfare il loro assetto di interessi fra quelli previsti dall’ordinamento; che le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge (art. 1321, comma 1o, c.c.); che le parti possono concludere contratti atipici (v. contratto, autonomia contrattuale atipico) o innominati, non corrispondenti ai tipi contrattuali previsti dal c.c. o da altre fonti normative, ma ideati e praticati nel mondo degli affari (art. 1322, comma 2o, c.c.); che le parti possono utilizzare contratti tipici (v. contratto, autonomia contrattuale tipico) per realizzare finalità atipiche, come nei casi del contratto fiduciario (v. contratto, autonomia contrattuale fiduciario) o del contratto indiretto (v. contratto, autonomia contrattuale indiretto), oppure combinare tra loro varie figure contrattuali, tipiche o atipiche, per realizzare (come accade nei contratti collegati) interessi ulteriori e diversi da quelli sottostanti a ciascun contratto isolatamente considerato.

autonomia contrattuale e controllo giudiziario: nell’esercizio della loro autonomia contrattuale le parti possono anche concludere contratti atipici (v. contratto, autonomia contrattuale atipico) purche´ siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico (art. 1322, comma 2o, c.c.), ossia purche´ abbiano una causa (v.), anche se atipica. In tali casi l’autorità giudiziaria chiamata a pronunciarsi sulla validità di un contratto atipico eserciterà un duplice controllo: dovrà accertare, non solo in senso negativo, che il contratto non sia diretto a realizzare interessi illeciti (art. 1343 c.c.), ma anche, in senso positivo, che gli interessi perseguiti dalle parti siano meritevoli di tutela (art. 1322, comma 2o, c.c.).

autonomia contrattuale e obbligo a contrarre: l’obbligo a contrarre è uno dei vari limiti all’autonomia contrattuale (v. limiti all’autonomia contrattuale). Il limite dell’obbligo a contrarre non riguarda il contenuto del contratto, ma investe la scelta se concluderlo o no. Ricorre tale figura nel caso dell’imprenditore (v.) monopolista legale che ha l’obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell’impresa, osservando la parità di trattamento (art. 2597 c.c.) ed in quello degli imprenditori esercenti i pubblici trasporti di linea, che sono obbligati ad accettare le richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari dell’impresa, secondo le condizioni generali stabilite o autorizzate nell’atto di concessione e rese note al pubblico (art. 1679 c.c.). Tali imprenditori sono tenuti a soddisfare le varie richieste, non secondo il proprio arbitrio, ma secondo l’ordine delle richieste o secondo altri obiettivi criteri come quelli della maggiore urgenza o della maggiore necessità . Altro caso di obbligo a contrarre, previsto da leggi speciali, è quello dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, imposta al proprietario di veicoli a motore e di natanti ed all’esercente di impianti nucleari.

limiti all’autonomia contrattuale: l’autonomia contrattuale può trovare vari limiti: innanzitutto le parti contraenti sono tenute a rispettare le norme imperative (v.) di legge (art. 1418, comma 1o, c.c.), e, più in generale, quelle per la cui inosservanza è espressamente comminata la nullità del contratto (art. 1418, commi 2o e 3o c.c.). Un’applicazione particolare di questo tipo di limitazione è quella che ricorre nel caso del contratto imposto, come nel caso in cui viene determinato autoritativamente, da parte dei pubblici poteri, il prezzo di vendita di beni di largo consumo o delle tariffe di determinati servizi pubblici ovvero il canone di locazione (v. canone, autonomia contrattuale di locazione) di determinati beni (come nel caso degli immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello abitativo (artt. 12 – 26, l. 27 luglio 1978, n. 392)). In tali casi si verifica il fenomeno della cosiddetta inserzione automatica di clausole: le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti (art. 1339 c.c.). Le parti, inoltre, non possono provare che non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità , ai sensi dell’art. 1419, comma 1o, c.c., per inficiare la validità dell’intero contratto: infatti il comma 2o dell’art. 1419 c.c. dispone che la nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative. Altri casi di limitazioni dell’autonomia contrattuale sono costituiti dall’obbligo a contrarre (v. autonomia contrattuale e obbligo a contrarre) e dalle condizioni generali di contratto (v.). In quest’ultimo caso la controparte di chi ha predisposto le condizioni generali di contratto subisce la seguente limitazione: le condizioni generali di contratto, salvo il caso delle clausole vessatorie (v. condizioni generali di contratto), sono efficaci nei confronti dell’altro contraente, se al momento del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza (art. 1341, comma 1o, c.c.). In tale caso l’autonomia contrattuale è fortemente limitata, perche´ spesso le condizioni generali di contratto, anche se conoscibili, entrano a far parte del regolamento contrattuale senza che su di esse si sia formato alcun accordo (v.).


Autonomia      |      Autore mediato


 
.