Enciclopedia giuridica

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Condizioni generali di contratto

Sono le condizioni contrattuali predisposte in modo uniforme da uno dei contraenti (dal produttore industriale, dalla banca, dall’impresa di trasporti ecc.) e destinate a valere per tutti i contratti che verranno conclusi con i consumatori o con gli utenti: esse sono efficaci nei confronti dell’altro contraente, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza (art. 1341, comma 1o, c.c.). La conoscenza effettiva del regolamento contrattuale è qui sostituita, come impongono le esigenze connesse alla contrattazione uniforme, dalla mera conoscibilità : l’altro contraente è vincolato anche se, in fatto, non lo aveva conosciuto e non poteva, quindi, averlo voluto. Ci si domanda quale sorte subisca il contratto quando il predisponente non abbia reso conoscibili le condizioni generali di contratto: se ne resti travolto l’intero contratto oppure la sola parte di esso che è retta da condizioni generali di contratto. A favore della prima soluzione si potrebbe argomentare che, poiche´ la conoscibilità sostituisce la conoscenza, e poiche´ questa è presupposto necessario del consenso, l’inconoscibilità provoca le medesime conseguenze della mancata conoscenza, e quindi della mancata volizione, del regolamento contrattuale: impedisce cioè la formazione stessa del contratto. Una simile equiparazione della conoscibilità alla conoscenza non è però sostenibile, senza incorrere in artificiose finzioni: la conoscibilità non può essere equiparata ad una conoscenza presunta, ne´ l’effetto vincolante delle condizioni generali di contratto conoscibili può essere giustificato in base ad una presunzione di consenso dell’altro contraente. Di conseguenza l’inconoscibilità non produce necessariamente gli stessi effetti di un mancato consenso. La stessa lettera dell’art. 1341, del comma 1o come del comma 2o, c.c., suggerisce l’altra soluzione: essa fa riferimento, nel comma 1o, all’efficacia delle condizioni generali di contratto, non del contratto per condizioni generali; ed è ancora più esplicita nel comma 2o, dove ha riguardo all’efficacia delle clausole contenenti condizioni generali (vessatorie). Si intende poi che, secondo il generale principio desumibile dall’art. 1419, l’intero contratto resterà travolto se l’una o l’altra parte potranno provare che la presenza o l’assenza delle clausole recanti le condizioni generali di contratto era circostanza determinante del loro consenso. Il produttore di beni o di servizi su larga scala è posto dall’art. 1341, comma 1o, c.c., nella condizione di dettare legge alla massa dei consumatori. La sua volontà è unilateralmente vincolante: egli non deve, secondo i principi generali sull’accordo delle parti, ricercare il loro consenso; ha solo l’onere di rendere la propria volontà conoscibile da parte loro. Il medesimo onere, a ben guardare, che è imposto al potere legislativo: le leggi e i regolamenti diventano obbligatori il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione (art. 10 prel. c.c.). Il contratto in serie cessa, in virtù dell’art. 1341 c.c., di essere espressione dell’autonomia contrattuale di entrambe le parti per diventare qualcosa di molto simile alla legge, che è vincolante per i suoi destinatari non appena costoro siano posti in condizione di conoscerne il contenuto. C’è però una decisiva differenza rispetto alla legge: un atto di volontaria adesione al contratto in serie è pur sempre necessario, giacche´ il consenso del singolo, superfluo per la determinazione del contenuto del contratto, è indispensabile per la conclusione del contratto, anche se è , assai spesso, un atto di adesione formalmente volontario, nella sostanza non libero: di fronte al contratto predisposto dalla grande impresa l’utente non ha alcuna facoltà di scelta; egli deve, per necessità , aderire al contratto, salvo rinunciare ai beni o ai servizi che la grande impresa offre. Il consumatore o l’utente è , rispetto al contraente che predispone le condizioni generali di contratto, un contraente debole, che la legge si preoccupa, in qualche misura, di proteggere. Il comma 2o dell’art. 1341 c.c. prevede alcune eccezioni alla regola posta dal comma 1o (e, perciò, un ritorno ai principi generali): debbono essere specificamente approvate per iscritto (quindi, conosciute e volute, non solo conoscibili) le cosiddette clausole vessatorie o onerose: le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità , facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria. Sono soggette all’approvazione espressa non le clausole vessatorie in quanto tali, ma solo quelle predisposte per i contratti in serie e destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, come risulta dalla collocazione della norma sotto la rubrica relativa alle condizioni generali di contratto. La norma, d’altra parte, riguarda i contratti: non è applicabile agli atti unilaterali (v.) predisposti dal destinatario, come la quietanza (v.) da questo predisposta in serie, con clausola di rinuncia ad ogni azione risarcitoria. Ancora: non sono vessatorie le clausole predisposte a favore o a carico di entrambi i contraenti; quelle che valgono ad identificare il tipo contrattuale o l’oggetto del contratto. L’elenco legislativo delle clausole vessatorie è comunemente inteso come tassativo, suscettibile di interpretazione estensiva (v. interpretazione della legge, condizioni generali di contratto estensiva), ma non di applicazione analogica (v. analogia). Le modalità dell’approvazione espressa, non previste dall’art. 1341, comma 2o, c.c., sono state così determinate dalla giurisprudenza: non basta un’unica sottoscrizione onnicomprensiva e priva di riferimenti alle singole clausole vessatorie; è però sufficiente il richiamo alle singole clausole onerose espressamente approvate, con indicazione del numero della clausola e del suo contenuto o anche del solo numero, in quanto idonea a consentire al contraente debole di rendersi conto del regolamento contrattuale predisposto dalla controparte. In mancanza di sottoscrizione, non è ammessa la prova della conoscenza della clausola; in presenza della sottoscrizione, non è ammessa la prova della ignoranza della clausola. La mancata sottoscrizione rende inefficace la clausola non sottoscritta; e si tratta di inefficacia assoluta, che può essere fatta valere anche dalla parte che ha predisposto il contratto e può essere rilevata d’ufficio. Può accadere che il contraente debole si presenti, formalmente, come proponente: la proposta contrattuale, in tal caso, dovrà recare l’approvazione espressa delle clausole vessatorie, se si tratta di clausole inerenti alla contrattazione in serie dell’accettante.

condizioni generali di contratto su computer: v. computer, contratto per l’utilizzazione del condizioni generali di contratto.


Condizione      |      Condizioni obiettive di punibilità


 
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