Il debitore che adempie una  prestazione di danaro ha  diritto  alla  quietanza, ossia ad  una  dichiarazione del creditore che attesti  l’avvenuto  pagamento (art. 1199 c.c.). La  quietanza è  una  dichiarazione di scienza  (v. atti giuridici, dichiarazioni di scienza  come  quietanza): il solo  valore  probatorio è  quello  di una  confessione (v.).  Ma  ciò  che la quietanza confessa  è  solo  il fatto  giuridico  (v. fatti giuridici)  del pagamento, e il creditore resta  libero  d’esigere  somme  ulteriori se il pagamento attestato nella  quietanza fosse  solo  parziale  (v. adempimento, quietanza parziale dell’obbligazione).  
 quietanza liberatoria:  è  quella  quietanza nella  quale  il creditore dice  di non  avere  più  nulla a pretendere dal debitore: essa, oltre  che attestare il pagamento, riconosce l’avvenuta  estinzione del debito  e dichiara  la volontà  del creditore di rinunciare a qualsiasi  altra  pretesa per  il titolo  in base  al quale  ha  ricevuto il pagamento. La  quietanza quietanza è  però  considerata come  idonea  a produrre l’effetto estintivo  dell’obbligazione solo  se appare sicura  espressione di una  volontà di rinuncia  al credito.  Si potrà  sempre  addurre, altrimenti, che il pagamento quietanzato era  un  pagamento solo  parziale  (v. adempimento, quietanza parziale dell’obbligazione), e pretendere somme  ulteriori a saldo.   
 surrogazione per quietanza:  v. surrogazione,  quietanza per volontà  del creditore. 		
			
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