Enciclopedia giuridica

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Surrogazione

V. anche fideiussione.

azione di regresso e surrogazione: la surrogazione (v. surrogazione legale) nelle ragioni del creditore si presenta, per il fideiussore e per il condebitore solidale, come rimedio alternativo all’azione di regresso. L’opportunità di avvalersi della surrogazione anziche´ del regresso deriva, per il fideiussore come per il debitore solidale, dal fatto che solo la prima gli consente di subentrare nelle garanzie che assistono il credito (art. 1204 c.c.). Ma il condebitore solidale, a differenza del fideiussore, non è surrogato per la totalità del credito: egli dovrà detrarre la quota di debito che è di sua spettanza.

surrogazione ipotecaria di pagamento: il creditore che ha una ipoteca (v.) di grado inferiore può estinguere, con il pagamento, il credito di chi ha un’ipoteca di grado superiore, con l’effetto di surrogarsi (cosiddetta surrogazione surrogazione) nei suoi diritti (art. 1203 n. 1 c.c.).

surrogazione ipotecaria per evizione: è la surrogazione del creditore perdente: il creditore che ha ipoteca (v.) su uno o più immobili, qualora sia perdente perche´ sul loro prezzo si è soddisfatto un creditore anteriore, la cui ipoteca si estendeva però ad altri beni dello stesso debitore, può surrogarsi nell’ipoteca iscritta a favore del creditore soddisfatto (può , in altre parole, trasportare la sua ipoteca), ed avrà diritto di preferenza rispetto ai creditori posteriori alla propria originaria iscrizione ipotecaria (art. 2856 c.c.).

surrogazione legale: opera, senza il concorso della volontà delle parti e senza la dichiarazione del solvens di volersi surrogare, nei casi menzionati dall’art. 1203 c.c.: 1) a vantaggio del creditore chirografario il quale paghi un creditore che ha diritto di essergli preferito, sui beni del comune creditore, in ragione di una causa di prelazione (v. prelazione, cause di surrogazione) (privilegio, pegno, ipoteca); 2) a vantaggio dell’acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paghi uno o più creditori a favore dei quali l’immobile è ipotecato (art. 2866, comma 2o, c.c.); 3) a vantaggio di chi, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento di un debito, abbia interesse a soddisfarlo: tenuto per altri è il fideiussore (v. fideiussione), surrogato dall’art. 1949 nelle ragioni del creditore, nelle cui mani ha pagato, verso il debitore principale; tenuto con altri è il condebitore solidale (v. obbligazioni, surrogazione solidali) che ha pagato l’intero debito; 4) a vantaggio dell’erede con beneficio di inventario, che paga con danaro proprio i debiti ereditari; 5) negli altri casi stabiliti dalla legge (artt. 756, 971, comma 2, 1259, 1762, comma 1o, 1776, 1780, comma 2o, 1796, comma 2o, 1916, 1918, comma 3o, 2036, comma 3o, 2038, comma 1o, 2871, comma 2o, c.c.). V. anche azione di regresso e surrogazione.

pagamento con surrogazione: la cessione del credito (v.) è una delle possibili forme di successione nel credito: è , in particolare, la successione nel credito che si determina per contratto fra il precedente e il nuovo creditore. La trasmissione del diritto di credito da un soggetto ad un altro può avvenire anche per altre cause; può essere, come nel caso della successione a causa di morte, un elemento di una più vasta vicenda successoria, che investe un intero patrimonio; può essere, come nel caso della cessione di azienda (v. azienda, cessione dell’surrogazione), la conseguenza automatica del trasferimento dell’azienda cui il credito sia relativo (art. 2559 c.c.). Una ulteriore forma di successione nel credito è quella che va sotto il nome di surrogazione: la trasmissione del credito è qui collegata al pagamento della somma che forma oggetto dell’obbligazione o da parte di un soggetto diverso dall’obbligato (artt. 1201 c.c., 1203 c.c.) o da parte dello stesso obbligato, ma con danaro altrui (art. 1202 c.c.). L’essenza della surrogazione sta nel fatto che il pagamento, nei tre ordini di casi espressamente previsti dalla legge, sebbene soddisfi il creditore, non estingue l’obbligazione: determina, invece, il subingresso di chi ha pagato il debito altrui (artt. 1201 c.c., 1203 c.c.) o di chi ha erogato il danaro per il pagamento (art. 1202 c.c.) nei diritti del creditore, e nelle garanzie che assistono il credito (art. 1204 c.c.), restando il nuovo creditore esposto alle medesime eccezioni cui era esposto il creditore originario. Si possono avere tre tipi di surrogazione: a) surrogazione per volontà del creditore (v.) (o per quietanza); b) surrogazione per volontà del debitore (v.); c) surrogazione legale (v.).

surrogazione per quietanza: v. surrogazione per volontà del creditore.

surrogazione per volontà del creditore: ricorre nel caso dell’adempimento del terzo (v.). Il creditore, ricevendo il pagamento del terzo, può surrogarlo nei propri diritti verso il debitore, purche´ lo faccia in modo espresso e contestualmente al pagamento (art. 1201 c.c.): se la surrogazione intervenisse successivamente, il credito non si trasmetterebbe, essendo l’obbligazione già estinta.

surrogazione per volontà del debitore: il debitore, se prende a mutuo (v.) una somma di danaro per pagare il suo debito, può surrogare il mutuante nei diritti del suo creditore, anche senza consenso di questo, purche´ nel contratto di mutuo sia espressamente indicata la specifica destinazione della somma presa a prestito e la quietanza di pagamento contenga la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata per il pagamento (art. 1202 c.c.).


Surrogatoria      |      Sussidiarietà


 
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