Enciclopedia giuridica

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Azienda

Ev il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (v.). L’azienda, quale complesso di beni, si distingue dall’impresa che è l’attività economica organizzata dall’imprenditore: tra azienda e impresa c’è, dunque, un rapporto da mezzo a fine. L’economia definisce come azienda gli strumenti o i fattori della produzione: identifica, in particolare, quegli strumenti produttivi che, secondo il linguaggio della scienza economica, hanno carattere reale. I beni che compongono l’azienda possono, singolarmente considerati, essere di natura eterogenea: possono essere immobili, mobili, crediti, diritti di brevetto, marchio ecc.. Essi possono spettare all’imprenditore per titoli giuridici diversi: proprietà , diritti reali minori, diritti reali di godimento. L’imprenditore non è , dunque, necessariamente proprietario degli strumenti di produzione: proprietario è il capitalista (v.). La qualificazione di un bene come bene aziendale dipende dalla destinazione data a tale bene dall’imprenditore. L’azienda ha in comune con l’universalità di mobili (v. universalità , azienda di mobili) il fatto di essere costituita da una pluralità di cose aventi una destinazione unitaria. Non è però richiesto, per l’azienda ne´ che le cose appartengano ad una stessa persona ne´ che si tratti, esclusivamente, di beni mobili, come è invece richiesto per l’universalità di beni mobili, le quali, poi, devono essere costituite da beni omogenei. V. beni, azienda aziendali; capitalista; impresa.

affitto di azienda: v. affitto, azienda di azienda.

azienda agricola: termine indicante il fondo agricolo e l’insieme dei beni destinati, in modo diretto o indiretto, a servire per la coltivazione. All’azienda azienda si applicano tutte le norme dettate per l’azienda in generale e non specificamente ed esclusivamente applicabili a determinate specie di imprese: in particolare si applicano all’azienda azienda le norme relative alla successione nei contratti (art. 2558 c.c.). Non si applicano all’azienda azienda le norme seguenti: a) quella che richiede la prova scritta del trasferimento dell’azienda, che si applica solo alle imprese soggette a registrazione (e non, quindi, alle imprese agricole) (art. 2556 c.c.); b) la norma relativa al divieto di concorrenza dell’alienante non si applica alle imprese agricole se non per le attività connesse, quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento della clientela (art. 2557, comma 5o, c.c.); c) la norma relativa alla responsabilità dell’acquirente dell’azienda per i debiti relativi all’azienda ceduta, inapplicabile all’impresa agricola dovendo tali debiti risultare dai libri contabili obbligatori (v.), libri non obbligatori per gli imprenditori agricoli (art. 2560, comma 2o, c.c.). L’imprenditore agricolo può , poi, non essere proprietario del fondo che coltiva: egli è sottoposto agli obblighi stabiliti dalla legge e concernenti l’esercizio dell’agricoltura (art. 2137 c.c.): può , in particolare, avere preso in affitto il fondo (v. affitto, azienda di fondo rustico), e l’affitto può comprendere anche le scorte del fondo, sia le scorte morte, sia le scorte vive (v. scorte, azienda vive). Si tratta, come accade anche nell’impresa commerciale, di imprenditore non proprietario dei beni aziendali che utilizza per l’impresa: egli però , a differenza dell’imprenditore commerciale, non potrà cedere l’azienda, essendo vietata ogni forma di contratto di cessione dell’affitto, di subaffitto, di sublocazione e comunque di subconcessione dei fondi rustici (d.l. 5 aprile 1945, n. 156). Ev evidente che, se l’affitto del fondo non è cedibile, non è neppure cedibile l’azienda dell’affittuario, essendo inconcepibile il trasferimento di azienda agricola senza il trasferimento del godimento del fondo. La disposizione dell’azienda azienda è ammissibile solo se a disporre è il proprietario del fondo: egli, infatti, può vendere il fondo o costituire su di esso diritti reali minori o diritti reali di godimento e può , in quanto imprenditore che utilizza il proprio fondo per l’esercizio di un’ impresa agricola, configurare l’atto di disposizione come vendita o come costituzione di usufrutto o affitto di azienda azienda. Il concetto di azienda, in agricoltura, ha la precipua funzione di accrescere il valore di scambio della proprietà fondiaria, permettendo di realizzare come corrispettivo della vendita o dell’usufrutto dell’affitto di azienda, più di quanto realizzerebbe dai corrispondenti atti di disposizione che avessero per oggetto il fondo e le sue pertinenze.

azienda autonoma di assistenza al volo: l’azienda azienda per il traffico aereo generale (A.A.A.V.T.A.G.) è un ente istituito con l. 23 maggio 1980, n. 242, e d.p.r. 24 marzo 1981, n. 145. All’azienda azienda è affidato il compito di garantire l’assistenza ai velivoli durante la navigazione aerea e nelle fasi di decollo ed atterraggio. Rientra, fra le attribuzioni dell’azienda azienda, anche il controllo del traffico aereo non militare sugli aeroporti e su tutti gli spazi aerei del territorio nazionale. L’azienda azienda, attraverso un servizio di telecomunicazioni aeronautiche, assicura i collegamenti con gli aeromobili e fra i vari aeroporti. Per poter svolgere le menzionate attribuzioni l’azienda azienda è dotata di un proprio patrimonio ed è articolata in un’organizzazione centrale, organi ed uffici territorialmente decentrati dotati di un’ampia autonomia operativa,. A tal fine sono stati approvati, con successivi decreti, lo statuto dell’azienda azienda ed il regolamento del personale. Nell’ambito di quest’ultimo un ruolo determinante è svolto dai controllori di volo i quali hanno il dovere di assistere il pilota durante tutte le fasi del volo nonche´ di dirigerlo e guidarlo nelle situazioni di pericolo. In capo ai controllori può sorgere, in caso di sinistro, una responsabilità di tipo extracontrattuale. Essi sono responsabili per i danni causati da un loro comportamento commissivo od omissivo; l’onere della prova, sull’esistenza del nesso di causalità fra comportamento e danno, è a carico della vittima e, contrariamente a quanto avviene in altri settori dell’attività aeronautica, non è posto alcun limite legale all’ammontare del risarcimento.

cessione di azienda: v. trasferimento d’azienda.

cessione a titolo oneroso dell’azienda: sotto il profilo delle imposte sui redditi, la cessione a titolo oneroso di azienda genera ordinariamente plusvalenze o minusvalenze che concorrono a formare il reddito d’impresa e che si determinano per differenza tra corrispettivo della cessione e insieme dei valori fiscalmente riconosciuti dei beni aziendali ceduti; tali plusvalenze potranno, a scelta del contribuente, essere immediatamente assoggettate a tassazione nell’esercizio di realizzo ovvero essere assoggettate a tassazione rateizzata. Qualora la plusvalenza in questione sia conseguita da un imprenditore individuale a seguito della cessione a titolo oneroso di una azienda posseduta da più di cinque anni, è concesso al contribuente di avvalersi della tassazione separata (v.); naturalmente, per evitare che in questo caso uno stesso soggetto possa avvalersi tanto della tassazione separata quanto della rateizzazione della tassazione, è previsto che, ove il contribuente abbia optato per la tassazione separata, non possa più avvalersi del frazionamento della tassazione. Se oggetto della cessione a titolo oneroso sia l’unica azienda posseduta dal soggetto, la plusvalenza da cessione concorrerà a formare il reddito del contribuente come reddito diverso e, ove si tratti di una azienda posseduta da oltre cinque anni, sarà inoltre ammessa al beneficio della tassazione separata.

azienda commerciale: si dice del complesso di beni organizzati per l’esercizio di un’impresa (v.) commerciale. Ad essa si applicano indifferentemente tutte le norme relative all’azienda. Si applicano solo ad alcuni tipi di imprese commerciali le seguenti norme: a) per le imprese soggette a registrazione è necessaria la prova scritta del trasferimento dell’azienda azienda (art. 2556 c.c.); b) la responsabilità dell’acquirente dell’azienda per i debiti relativi all’azienda ceduta è configurabile solo nel trasferimento di azienda azienda (art. 2560, comma 2o, c.c.).

comunione di azienda ereditaria: si dice di azienda trasferita da un soggetto a più soggetti per successione ereditaria e che, pertanto, si trova in stato di comunione ereditaria. Secondo la giurisprudenza la comunione incidentale ereditaria di azienda commerciale si trasforma in società irregolare tra i soci eredi solo quando vi sia la prova che fra tutti i partecipanti alla comunione ereditaria si sia raggiunto un accordo stabile e duraturo per la continuazione dell’esercizio aziendale, con la conseguenza che deve escludersi l’esistenza di un società irregolare nell’esercizio anche continuato di una azienda ereditaria comune, qualora le parti si siano limitate a continuare collettivamente la gestione dell’azienda in attesa di cederla o di procedere alla sua divisione. La gestione comune dell’azienda ereditaria è , in questi casi, attuata a fini di semplice conservazione della ricchezza e non allo scopo di produrre, e dividere tra le parti, nuova ricchezza. Si tratta di uno scopo di solo godimento, poiche´ le parti intendono vendere l’azienda ereditaria, o intendono procedere alla sua divisione, e la gestiscono in attesa di trovare un compratore o di raggiungere un accordo per la divisione.

conferimento di azienda: l’azienda può essere conferita da un socio in una società di capitali. Si ritiene che il socio assuma verso la società gli stessi obblighi dell’alienante di azienda.

azienda coniugale: la comunione fra coniugi (v.) comprende le aziende costituite durante il matrimonio e gestite da entrambi i coniugi; ma (precisa l’art. 177, comma 2o, c.c.) qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio e gestite da entrambi i coniugi, la comunione comprende solo gli utili e gli incrementi. Ev qui configurata una forma di esercizio in comune di un’attività economica alternativa rispetto alla società: se un’impresa è di fatto esercitata in comune da due persone, e questi sono coniugi che non abbiano optato per il regime della separazione dei beni, l’attività esercitata in comune non dà luogo ad una società , secondo l’art. 2247 c.c., e in particolare ad una società di fatto, bensì ad una azienda. Non si applicano le norme sulla società semplice (se l’attività di fatto esercitata in comune è una attività agricola) o quelle sulla s.n.c. irregolare (se l’attività di fatto esercitata in comune è una attività commerciale), ma le norme che regolano la comunione fra coniugi. Perciò la figura della comunione di impresa, inammissibile in via di principio, risulta ammessa fra coniugi: ma non si tratta qui della ordinaria comunione regolata dagli artt. 1100 ss. c.c., bensì della speciale comunione di cui agli artt. 180 – 192, giudicata come non inadatta all’esercizio collettivo di un’impresa. L’azienda azienda ha carattere alternativo, rispetto alla società , ma residuale: ricorre quando i coniugi non abbiano, ancorche´ in regime di comunione legale, concluso un espresso contratto di società , quale che sia il tipo societario prescelto; e la conclusione di un contratto di società fra coniugi non richiede una convenzione modificativa del regime della comunione legale, ai sensi dell’art. 210 c.c., salvo che l’azienda azienda non preesistesse alla conclusione del contratto di società . Se, in comune con i coniugi, esercitano l’attività imprenditoriale anche terzi, si è fuori dall’ipotesi prevista dall’art. 177, lett. d, c.c.: il rapporto dovrà essere qualificato come società di fatto.

azienda dei mezzi meccanici: le aziende dei mezzi meccanici, istituite tra la fine degli anni sessanta ed i primi anni settanta nei porti di maggiore importanza, laddove non esiste un ente portuale (v. enti portuali), hanno il compito di gestire i macchinari necessari per le operazioni di carico, scarico e trasbordo delle merci nonche´ l’esercizio dei magazzini e depositi di proprietà dello Stato. A tali aziende è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto pubblico e la qualifica di enti pubblici economici.

azienda di credito: v. banca.

azienda e avviamento: v. avviamento.

azienda e impresa: v. azienda.

sequestro giudiziario di azienda: v. sequestro giudiziario.

successione nei contratti di azienda ceduta: v. azienda.

trasferimento di azienda: v. cessione dell’azienda.

trattamento fiscale della azienda: sotto il profilo delle imposte sui redditi, l’affitto e la concessione in usufrutto dell’azienda danno luogo ad un provento riconducibile a categorie reddituali diverse, a seconda che le suddette operazioni abbiano ad oggetto l’unica azienda ovvero una tra le più aziende possedute dall’imprenditore. Nel primo caso, l’operazione non si considera posta in essere nell’esercizio di impresa e coerentemente il provento derivante dall’affitto o dall’usufrutto dell’azienda viene ricondotto alla categoria dei redditi diversi (v.), senza che si determini, al momento dell’affitto o della costituzione di usufrutto, alcuna plusvalenza da autoconsumo (v.) sui beni aziendali. Solo in caso di successiva vendita totale o parziale, le plusvalenze realizzate concorreranno alla formazione del reddito complessivo, sempre come redditi diversi. Qualora l’affitto e l’usufrutto abbiano invece ad oggetto una tra le diverse aziende possedute dall’imprenditore, il reddito derivante da tali operazioni non confluirà nella categoria dei redditi diversi, ma concorrerà alla formazione del reddito d’impresa dell’imprenditore.

usufrutto di azienda: è il diritto di usufrutto costituito su un’azienda dal proprietario, usufrutto che assume particolari caratteristiche in ragione delle particolari caratteristiche giuridiche dell’azienda. L’usufruttuario dell’azienda deve servirsi della ditta che contraddistingue la stessa. Egli deve gestire l’azienda conservandone l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti, nonche´ le normali dotazioni di scorte: non può riconvertire l’azienda modificando il settore produttivo o commerciale cui è stata destinata dal proprietario (art. 2561 c.c.). Il nuovo proprietario dell’azienda conserva la facoltà di disporre delle cose. L’inadempimento da parte dell’usufruttuario di azienda a tali obblighi, come anche la di lui cessazione arbitraria della gestione dell’azienda costituiscono abuso del diritto di usufrutto, al quale consegue la cessazione del diritto dell’usufruttuario e tutte le altre conseguenze previste dalla legge (art. 1015 c.c.). La differenza tra le consistenze di inventario all’inizio e al termine dell’usufrutto è regolata in danaro, sulla base di valori correnti al termine dell’usufrutto (art. 2561, ult. comma). La costituzione di azienda azienda comporta, per il proprietario, il divieto di concorrenza per tutta la durata dell’usufrutto stesso (art. 2557, comma 4o).

valore netto patrimoniale dell’azienda: identifica il valore dell’azienda determinato dalla somma dei valori dei beni che la compongono: è pertanto escluso dal predetto computo il valore di avviamento dell’azienda.


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