Enciclopedia giuridica

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Redditi diversi

Già dal nome la categoria dei redditi diversi si presenta come una categoria estremamente eterogenea in cui rientrano proventi che non possono essere ricondotti per un verso o per l’altro alle altre categorie reddituali previste dal d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917. Fino all’emanazione di tale decreto la categoria dei redditi diversi accoglieva una specifica norma residuale, secondo cui era tassabile ogni reddito non menzionato in altre categorie. Tale norma è stata considerata troppo generica e si è ritenuto opportuno abolirla. Ne è conseguito un ampliamento delle fattispecie espressamente previste dalla legge, con una accentuazione pertanto del carattere casistico e della stessa eterogeneità della categoria in questione. Possono essere individuati alcuni gruppi di proventi che presentano connotati comuni: a) redditi simili a quelli rientranti in un’altra categoria reddituale, che mancano però di una caratteristica necessaria per rientrare in quella (ad es. i proventi occasionali di attività commerciali o di lavoro autonomo, oppure i redditi di immobili situati all’estero); b) redditi ricollegabili genericamente agli obblighi di fare, non fare o permettere (e quindi a prestazioni di servizi e non a cessioni di beni) o alle vincite al gioco o ai premi; c) plusvalenze isolate connesse alle cessioni di beni immobili (v. casa di abitazione) o di azioni o quote societarie o obbligazioni (v. capital gains). A proposito di queste plusvalenze è da notare che il vecchio testo normativo del d.p.r. n. 597 del 1973 richiedeva per l’imponibilità la ricorrenza dell’intento speculativo; tale requisito è stato eliminato nelle norme attualmente vigenti per la sua indeterminatezza. Una fattispecie particolare è quella dell’affitto dell’unica azienda dell’imprenditore individuale: quest’ultimo infatti con la locazione dell’azienda viene a perdere la qualità di imprenditore ed è dunque ragionevole inquadrare i proventi derivanti dall’affitto non come reddito d’impresa, bensì come redditi diversi. Il medesimo inquadramento spetta peraltro anche alle plusvalenze derivanti dalla successiva cessione dell’unica azienda. Passando ai criteri di determinazione, occorre notare che l’imputazione temporale dei proventi avviene in base al principio di cassa. Per i redditi occasionali di lavoro autonomo e di attività commerciali è ammessa la deducibilità dei costi specificamente inerenti le attività compiute; per i redditi immobiliari esteri si fa riferimento alle eventuali valutazioni catastali vigenti nello Stato straniero.


Redditi di lavoro dipendente      |      Redditi dominicali


 
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