Enciclopedia giuridica

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Emancipato

Il sedicenne che sia autorizzato dal tribunale a contrarre matrimonio è, dalla data del matrimonio, emancipato (art. 390 c.c.). La emancipazione comporta l’acquisto della piena capacità di agire (v.) limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione (art. 394, comma 1o, c.c.). Per gli atti di straordinaria amministrazione deve, invece, essere autorizzato dal giudice tutelare (art. 394, comma 3o, c.c.) ed assistito da un curatore, che sarà il coniuge se maggiorenne o, altrimenti, la persona nominata dal giudice tutelare e scelta, preferibilmente, fra i genitori (art. 392 c.c.). La necessaria assistenza del curatore comporta che l’atto dell’emancipato, per essere valido, deve recare il consenso del curatore (art. 394, comma 3o, c.c.). V. anche contratto, annullabilità del emancipato.


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