Ev  coniuge chi è  legato  ad  un  altro  soggetto  da  un  rapporto di matrimonio (v.). 
 coniuge legalmente  ed effettivamente  separato:  nel vigente  sistema  Irpef  il coniuge è  soggetto  passivo  autonomo d’imposta  e a lui sono  addossati  le connesse obbligazioni, nonche´  i relativi  adempimenti strumentali (in  particolare la dichiarazione dei redditi). Eventuali perdite e detrazioni dell’altro  coniuge non  possono  mai  essere  compensate con  i redditi  o le imposte  dovute.  Il reddito del coniuge  è  composto oltre  che dai propri  redditi  personali  anche dalla  metà  dei redditi  relativi  ai beni  oggetto  della  comunione legale  (art. 177 c.c.), nonche´  dalla  metà  dei redditi  dei beni  del fondo  patrimoniale (art.  167 c.c.) e dei redditi  dei beni  dei figli minori  soggetti  ad  usufrutto legale  dei genitori.  Unica  deroga,  in realtà  solo  apparente, ai principi suddetti è  la facoltà  per  i coniugi  non  legalmente ed  effettivamente separati di presentare un’unica  dichiarazione. L’Irpef  viene  calcolata  sui redditi complessivi  di ognuno  di essi. Successivamente le due  imposte  determinate autonomamente vengono  sommate  e dall’importo complessivo  così determinato è  consentito detrarre le ritenute d’acconto  ed  i crediti  d’imposta  di entrambi, permettendo così  una  compensazione tra  eventuali  debiti  di un  coniuge  ed  eccedenza  a credito  dell’altro.  L’autonomia delle posizioni  fiscali dei coniugi,  a seguito  dell’abolizione dell’istituto del cumulo legale,  ha  incentivato i tentativi  di distribuire i redditi  familiari  al fine di attenuare la progressività  del tributo, in particolare corrispondendo compensi  deducibili  dal reddito di lavoro  autonomo o d’impresa.  La deducibilità  di tali  compensi  va valutata attentamente alla  luce  del principio  di inerenza e dell’espresso divieto  di dedurre tali  compensi  per  l’opera svolta  dal coniuge  dal reddito d’impresa.  La  ripartizione del reddito tra  i coniugi  può  essere  comunque realizzata avvalendosi  dei particolari criteri  di imputazione del reddito previsti  per  l’impresa  familiare  (art.  5 Tuir)  o corrispondendo al coniuge coniuge assegni  alimentari. Non  è  invece  consentito imputare metà  dei proventi  dell’attività  di un  coniuge  all’altro,  inserendoli pattiziamente nel regime  della  comunione legale  (art.  4 lett.  a Tuir).  Se uno dei coniugi  è  a carico  (è  considerato a carico  il coniuge  il cui reddito non  è superiore ad  un  determinato limite  previsto  dalla  legge: 5.400.000 nel 1995) spetta  all’altro  coniuge  una  detrazione d’imposta  ed  è  raddoppiata quella per  i figli a carico. 		
			
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