Enciclopedia giuridica

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Consiglio nazionale



consiglio nazionale della pubblica istruzione: organo consultivo del Ministro della pubblica istruzione sulle questioni relative all’istruzione primaria, secondaria ed artistica, istituito con il d.p.r. n. 416 del 1974 (modificato dalle l. n. 31 del 1979 e n. 582 del 1982) in sostituzione del preesistente Consiglio superiore della pubblica istruzione. Le sue funzioni derivano da quelle della seconda e della terza sezione del vecchio Consiglio superiore e da quelle concernenti l’istruzione artistica precedentemente affidate al Consiglio superiore delle antichità e belle arti confluito nel 1975 nel consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali (v.). Ev presieduto dal ministro e formato da 74 membri, 50 dei quali rappresentano le diverse categorie di personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole secondarie superiori. Si rinnova ogni cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Si articola in comitati a carattere orizzontale (secondo i diversi gradi di scuole) e verticale (per problemi comuni a più livelli di istruzione). Con la riforma della scuola del 1974 la funzione di autogoverno e di rappresentanza di interessi ha assunto rilievo prevalente rispetto alla tradizionale funzione consultiva. Il consiglio nazionale consiglio nazionale, infatti, assolve a funzioni di consulenza generale e formula pareri obbligatori e talora vincolanti in materia di stato giuridico del personale della scuola. Ma la funzione più importante del consiglio nazionale consiglio nazionale è quella disciplinare, assolta da tre consigli di disciplina creati al suo interno: rispettivamente uno per il personale ispettivo tecnico, uno per quello direttivo di ogni ordine e grado e uno per quello docente di ruolo e non di ruolo. (Vetritto).

consiglio nazionale della scienza e della tecnologia: organo di alta consulenza del ministro e del Consiglio dei ministri per la definizione degli indirizzi e delle linee generali della ricerca scientifica e tecnologica, istituito dall’art. 11 della l. n. 168 del 9 maggio 1989. Ev presieduto dal Ministro della ricerca scientifica e tecnologica ed è composto da 43 membri: 24 eletti tra docenti e ricercatori, 12 nominati dal ministro per la elevata qualificazione ed esperienza scientifica, 7 componenti di diritto ratione officii, in rappresentanza di enti e istituzioni di alta cultura e del mondo universitario. Dura in carica quattro anni. Il consiglio nazionale consiglio nazionale ha una competenza generale di indirizzo e programmazione nel campo della ricerca ed assolve ad una funzione di rappresentanza di interessi e di raccordo delle diverse categorie della comunità scientifica. Proprio in ragione di ciò , il consiglio nazionale consiglio nazionale si distingue da altri organi collegiali del Ministero e del Consiglio nazionale delle ricerche (v. Cnr) con i quali condivide la funzione di consulenza del Governo nella stessa materia. (Vetritto).

consiglio nazionale dell’economia e del lavoro: organo collegiale, ausiliario dello Stato, previsto dall’art. 99 della Costituzione e disciplinato dalla l. 30 dicembre 1986, n. 936. Ev composto dal presidente e da 111 membri, di cui 12 esperti, esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, e 99 rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nel settore pubblico e privato, designati in massima parte dalle organizzazioni sindacali più rappresentative. Tutti durano in carica 5 anni e possono essere rieletti. La nomina avviene con d.p.r., su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, tranne che per otto dei dodici esperti, nominati direttamente dal Capo dello Stato. La carica di membro del consiglio nazionale è incompatibile con quella di parlamentare, nazionale od europeo, di componente del Governo e di consigliere regionale. Al consiglio nazionale, che svolge i suoi lavori in assemblea plenaria o in comitati e commissioni, sono affidati importanti compiti di consulenza in materie economiche e sociali nei confronti delle Camere, del Governo, delle regioni e delle provincie autonome. Si tratta, comunque, di pareri facoltativi che non possono essere richiesti su progetti relativi agli stati di previsione delle entrate e delle spese dei ministeri e sui conti consuntivi e che, per quanto concerne gli enti territoriali minori, possono concernere solo materie rientranti nella loro potestà . Il consiglio nazionale esamina, inoltre, in apposita sessione, la relazione previsionale e programmatica che i Ministri del tesoro e del bilancio presentano alle Camere; predispone rapporti periodici sull’andamento del mercato del lavoro e sulla contrattazione collettiva; effettua valutazioni in merito alla congiuntura economica. Nelle materie in cui esercita funzioni consultive, può , di propria iniziativa, formulare osservazioni e proposte, elaborare studi e indagini e contribuire alla legislazione economica e sociale. Al consiglio nazionale è riconosciuta anche la facoltà di presentare disegni di legge nella materia dell’economia e del lavoro. Importanti strumenti operativi istituiti presso il consiglio nazionale sono l’archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro e la banca sul mercato del lavoro. (Giannunzio).

consiglio nazionale delle ricerche: v. Cnr.

consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali: organo centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali, a composizione mista tecnica e burocratica, presieduto dal ministro e articolato in sei comitati di settore. Ev formato da novanta membri, eletti o designati in rappresentanza di categorie professionali, amministrazioni statali ed enti locali. Il consiglio nazionale consiglio nazionale fu istituito dal d.p.r. n. 805 del 1975 in sostituzione di tre preesistenti consigli superiori, divenuti organi del Ministero all’atto dell’istituzione di questo: il Consiglio superiore delle antichità e belle arti e il Consiglio superiore delle accademie e biblioteche, in precedenza posti presso il Ministero della pubblica istruzione (v.), ed il Consiglio superiore per gli archivi, presso il Ministero dell’interno (v.). Il consiglio nazionale consiglio nazionale, per la sua composizione e per il rilievo attribuitogli dalla legge, riveste una particolare importanza nella definizione delle politiche pubbliche nelle materie ad esso affidate. Le sue competenze sono infatti vastissime e coprono attività di indirizzo politico e di alta amministrazione, più tradizionali funzioni consultive e persino compiti di amministrazione attiva. (Vetritto).


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