Enciclopedia giuridica

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Contrattazione collettiva

La contrattazione collettiva costituisce l’attività di graduale composizione degli interessi fra organizzazioni dei lavoratori ed imprenditori o loro organizzazioni che trova finale (ma non definitivo) sbocco nel contratto collettivo (v.). Essa consente al conflitto tra gruppi di realizzare fasi compositive dello stesso, volte a definire le condizioni di scambio del lavoro salariato nonche´ i rapporti di potere tra le parti. Sotto il profilo strutturale il sistema della contrattazione collettiva in Italia può essere descritto come un’organizzazione tripolare di livelli o sedi negoziali, articolati in senso verticale (contrattazione collettiva interconfederale, nazionale di categoria, aziendale), ai quali corrisponde, su un piano orizzontale, un’articolazione in senso funzionale di aree negoziali. Il livello centrale di contrattazione collettiva è rappresentato dall’accordo interconfederale (o intercategoriale), applicabile ai singoli settori merceologici (industria, agricoltura, commercio) e finalizzato a stabilire, per un’ampio e variabile numero di materie, una normativa uniforme e valida per ogni settore economico. Spesso gli accordi siglati a questo livello si traducono, con eventuali modifiche, in provvedimenti legislativi (v.) leggi contrattate: così, ad es., per l’accordo del 1975 sulla cassa integrazione guadagni (v.), e per quelli del 1977 e del 1983 sul costo del lavoro (v.) (v. anche protocolli d’intesa). Il secondo tradizionale livello di contrattazione collettiva è quello di categoria. Si tratta di una sede negoziale intermedia fra il livello superiore e quello decentrato aziendale. Il prodotto negoziale di questo livello è il contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato per ogni singolo ramo d’industria dalle organizzazioni sindacali di categoria. La funzione di questo istituto consiste nel predeterminare una disciplina sostanzialmente uniforme delle condizioni minime di trattamento degli aspetti fondamentali del rapporto di lavoro. Esso trova la propria storica ragione d’esistenza nella complessità del conflitto industriale, e nella necessità di individuare nel contratto di categoria un codice negoziale globale in grado di contenere sia la regolamentazione del trattamento economicocontrattazione collettivanormativo dei lavoratori, sia la parte obbligatoria, relativa al rapporto tra i soggetti stipulanti. La più rilevante delle sedi negoziali decentrate è quella d’impresa, dove, a partire dai primi anni 60 (Protocollo Intersindcontrattazione collettivaAsap), si svolge la contrattazione collettiva aziendale (v. contratto collettivo, contrattazione collettiva aziendale). Non è l’unica sede decentrata: la contrattazione collettiva avviene anche a livello di unità produttiva, di reparto, area o gruppo; spesso in maniera informale, senza accordi scritti, la contrattazione dei livelli subcontrattazione collettivaaziendali si svolge seguendo modelli cumulativi di negoziazione delle stesse materie trattate a livello superiore, ovvero seguendo un modello di specializzazione alternativa degli argomenti. In questi ultimi anni, al declino della contrattazione aziendale quanto a tematiche di natura strettamente salariale fa da contrappeso un notevole ampliamento della stessa su obiettivi qualitativi: non solo difensivi, in materia occupazionale e relativamente alle vicende di crisi aziendale, ma anche rispetto a temi avanzati, come il controllo sulla gestione delle imprese e la contrattazione preventiva delle innovazioni tecnologiche. Un elemento problematico relativo alla contrattazione collettiva, intesa come fonte del diritto, attiene ai suoi rapporti con la legge. Spesso, infatti, la contrattazione collettiva è stata autorizzata dalla stessa legge a derogare in peius a norme inderogabili poste in sede legislativa, profilandosi una generale fungibilità tra fonti legali e contrattuali. In realtà , il conferimento alla contrattazione collettiva di poteri derogatori, oltre a sollevare notevoli incertezze sotto il profilo degli agenti negoziali legittimati a contrattare (v. sindacato maggiormente rappresentativo), ha luogo in situazioni particolari e non consente allo stato attuale, una prospettazione di equicontrattazione collettivaordinazione funzionale tra le due fonti.

contrattazione collettiva con le amministrazioni pubbliche: il processo di emersione della contrattazione collettiva si è sviluppato nel tempo, parallelamente ad un processo di delegificazione, trovando una prima misura di razionalizzazione nella c.d. legge quadro n. 93 del 1983 e, infine, nel d. leg. 3 febbraio 1993, n. 29, che ha riformato l’intera materia del pubblico impiego. Ai sensi di quest’ultima normativa, la contrattazione collettiva si svolge a livello nazionale e decentrato ed interessa tutte le materie relative ai rapporti di lavoro, con esclusione di quelle riservate alla legge a agli atti normativi e amministrativi. I contratti collettivi nazionali sono stipulati per comparti della P.A. comprendenti settori omogenei o affini, dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale (v. Agenzia, contrattazione collettiva per la rappresentanza negoziale delle P.A.) per la parte pubblica e, per la parte sindacale, dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale nonche´ dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell’ambito del comparto. La contrattazione collettiva decentrata, che si svolge nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, è finalizzata al contemperamento tra le esigenze organizzative, la tutela dei dipendenti e l’interesse degli utenti. I contratti decentrati sono stipulati da una delegazione delle singole amministrazioni e, per parte sindacale, da una delegazione composta secondo modalità stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale e nell’ambito della provincia autonoma di Bolzano e della Regione Valle d’Aosta anche dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano provinciale e regionale. Mediante contratti collettivicontrattazione collettivaquadro possono essere disciplinate in modo uniforme, per tutti i comparti e le aree contrattuali, la durata dei contratti collettivi e altre specifiche materie. Tali contratti collettivicontrattazione collettivaquadro sono stipulati dall’Agenzia per la parte pubblica e, per la parte sindacale, dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. L’Agenzia di cui si è detto, entro cinque giorni dalla conclusione delle trattative, trasmette al governo, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, il testo concordato dei contratti collettivi nazionali. Il governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo; decorso tale periodo l’autorizzazione si intende rilasciata. Tale autorizzazione governativa è sottoposta al controllo della Corte dei conti. Per i contratti collettivi decentrati, l’autorizzazione a sottoscrivere viene data dall’organo di vertice dell’amministrazione pubblica interessata, la quale dovrà inoltrare all’Agenzia, alla presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero del tesoro copia dei contratti, al fine di un controllo preventivo. Non può essere in ogni caso autorizzata la sottoscrizione di contratti decentrati che comportano impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie definite dal contratto collettivo nazionale. Con riguardo agli organismi rappresentativi del personale (v.), il protocollo d’intesa siglato il 20 aprile 1994 tra l’agenzia per la rappresentanza negoziale delle P.A. e Cgil, Cisl, Uil, prevede che rappresentanze sindacali unitarie (rsu) possono essere costituite nelle unità lavorative nelle quali l’amministrazione o l’ente occupi più di 15 dipendenti. Alla costituzione delle rsu si procede per 2/3 dei seggi mediante elezione a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti, mentre il terzo residuo viene assegnato, mediante elezione o designazione, alle liste presentate dalle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale applicato nell’unità lavorativa. Le rsu subentreranno alle rsa (v. rappresentanze sindacali aziendali; organismi rappresentativi del personale) nella titolarità dei poteri ad esse spettanti (in particolare, stipula del contratto collettivo decentrato di lavoro, diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già spettanti ai dirigenti di rsa ex l. n. 300 del 1970). I componenti delle rsu restano in carica tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente; le decisioni relative agli atti negoziali della rsu sono assunte a maggioranza dei componenti.

contrattazione collettiva e area di contrattazione per il personale dirigenziale delle P.A.: per ciascuno dei comparti è prevista un’autonoma area di contrattazione separata per il personale dirigenziale. I contratti collettivi nazionali delle aree separate sono stipulati dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle P.A. (v. Agenzia, contrattazione collettiva per la rappresentanza negoziale delle P.A.) per la parte pubblica e, per la parte sindacale, dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e dalle organizzazioni del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell’ambito della rispettiva area di riferimento, assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali. Il rapporto di lavoro della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale (v. servizio sanitario nazionale) è definito in una apposita area di contrattazione.

contrattazione collettiva e partecipazione sindacale nelle pubbliche amministrazioni: la contrattazione collettiva nazionale definisce le forme e le modalità di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini della organizzazione del lavoro, in sostituzione delle rappresentanze nei consigli di amministrazione e negli altri organi collegiali delle singole amministrazioni pubbliche.

contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale nelle pubbliche amministrazioni: i criteri per l’accertamento dei sindacati maggiormente rappresentativi (v. sindacato maggiormente rappresentativo) sul piano nazionale (confederazioni e organizzazioni) sono definiti con apposito accordo tra il presidente del Consiglio dei ministri e le confederazioni sindacali individuate ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. n. 395 del 1988 e delle conseguenti direttive emanate dalla presidenza del Consiglio dei ministricontrattazione collettivadipartimento della funzione pubblica. Tale accordo viene recepito con d.p.r., previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano per gli aspetti di interesse regionale.

contrattazione collettiva in agricoltura: la contrattazione collettiva contrattazione collettiva costituisce un sistema negoziale peculiare in rapporto alle caratteristiche strutturali del settore produttivo, del mercato del lavoro e della storia del movimento sindacale agricolo. La struttura contrattuale si presenta fortemente articolata territorialmente e traeva il proprio baricentro nel livello provinciale, che ha svolto tradizionalmente un ruolo trainante dell’intero sistema. A partire dal 1977, anno in cui avviene la trasformazione del Patto in contratto collettivo (v.), la sede nazionale acquisisce un ruolo nuovo e centrale, mentre il livello provinciale diviene la sede di miglioramenti normativi nell’ambito di materie indicate dalle norme di rinvio contenute nel contratto nazionale. Il livello aziendale, viceversa, è scarsamente diffuso e si muove tuttora in una dimensione informale che segna il punto di maggior debolezza della politica sindacale agricola. Per ciò che concerne i contenuti, la contrattazione collettiva contrattazione collettiva, proiettata essenzialmente sul tema dell’occupazione, deve affrontare una molteplicità di problemi che spaziano dal controllo del mercato del lavoro, allo scopo di reprimere fenomeni sociali deplorevoli (quali il caporalato e l’intermediazione) alla mobilità e alle fluttuazioni interne al mercato, sino all’introduzione delle nuove tecnologie produttive (con conseguente richiesta di manodopera specializzata) e al controllo sui finanziamenti pubblici alle imprese. Le tendenze più recenti indicano come prioritaria la funzione contrattuale di coordinamento delle politiche occupazionali sul territorio tramite l’istituzione o il potenziamento di istituzioni paritetiche (commissioni intersindacali) a livello provinciale o intercomunale. Tali commissioni affrontano compiti delicati di amministrazione istituzionale dell’occupazione, cui si aggiungono l’attività di studio e ricerca degli ostacoli che impediscono la realizzazione della pari opportunità di lavoro per le lavoratrici agricole per quanto concerne l’accesso al lavoro, la formazione professionale da attuare d’intesa con le regioni con la individuazione delle caratteristiche del mercato del lavoro agricolo e delle azioni positive (v.) per l’incremento della occupazione femminile.


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