Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Costo del lavoro



legislazione sul costo del lavoro: si tratta degli interventi dei pubblici poteri sulla dinamica delle retribuzioni, attuati in particolare nel periodo 1976 – 1984 e caratterizzati dal fatto di conseguire frequentemente ad (o semplicemente di consistere in) un accordo tra le parti sociali e tra queste ultime e il governo (v. leggi contrattate; protocolli d’intesa). Fine precipuo di essi è la riduzione del costo del lavoro, intendendosi per tale l’elevato livello raggiunto dall’indennità di contingenza (v.), considerata il principale elemento di crescita irrazionale delle retribuzioni. La serie di interventi può considerarsi aperta dall’accordo 26 gennaio 1977 su costo del lavoro e produttività , che rinviava alla contrattazione collettiva (v.) di categoria la rimozione degli effetti anomali della scala mobile (v.). Appena successiva è la l. n. 91 del 1977, la quale aboliva i sistemi di indicizzazione utilizzati in settori non industriali che comportassero un trattamento migliore rispetto a quanto previsto in sede contrattuale per il settore dell’industria. Alla stessa stagione legislativa appartiene anche la precedente l. n. 797 del 1976 che incideva sul funzionamento del sistema di indicizzazione prevedendo che gli incrementi di contingenza maturati in un determinato periodo fossero pagati mediante buoni del tesoro di durata quinquennale. Più di recente l’accordo interconfederale 22 gennaio 1983 riduceva direttamente la dinamica dell’indennità di contingenza (v.), stabiliva un tetto massimo per gli aumenti retributivi conseguibili nei rinnovi dei contratti nazionali dello stesso anno e vietava per diciotto mesi la contrattazione a livello aziendale di aumenti salariali. Tra gli interventi che hanno indirettamente ridotto il costo del lavoro, incidendo cioè sui c.d. automatismi retributivi, può invece menzionarsi nuovamente la l. n. 91 del 1977 nella parte in cui ha deindicizzato l’indennità di anzianità (v.) e ha vietato ricalcoli in tempi differiti della contingenza. La riduzione del costo del lavoro lato sensu, comprensivo cioè di tutti gli oneri gravanti sull’impresa in ragione dell’utilizzo di lavoro subordinato (v. fiscalizzazione degli oneri sociali), e la modificazione o addirittura soppressione del sistema di indicizzazione salariale oggi vigente, costituiscono senz’altro i nodi fondamentali per la razionalizzazione dell’attuale sistema retributivo. In questa ottica, gli accordi interconfederali del 31 luglio 1992 e del 23 luglio 1993 hanno fornito alcune significative risposte. Il primo ha sancito il definitivo tramonto dell’istituto dell’indennità di contingenza (v. indennità, costo del lavoro di contingenza e scala mobile), prevedendo nel contempo la corresponsione una tantum di una somma forfetaria pari a ventimila lire per tredici mensilità , in sostituzione del cessato meccanismo di indicizzazione. Il secondo ha predisposto un sistema contrattuale alla stregua del quale il potere di acquisto delle retribuzioni viene ora garantito all’interno del medesimo ordine contrattuale, prevedendosi che sia lo stesso contratto nazionale di categoria, di durata biennale per la materia retributiva, ad autolimitarsi negli aspetti economici in coerenza con i tassi di inflazione programmata. Inoltre, è previsto espressamente che, decorsi tre mesi dalla scadenza del precedente contratto collettivo, venga attribuito ai lavoratori un elemento provvisorio della retribuzione, denominato indennità di vacanza contrattuale, commisurato a sua volta al 30% del tasso di inflazione programmata sui minimi retributivi contrattuali vigenti. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, tale emolumento sarà pari al 50% dell’inflazione programmata. L’indennità di vacanza contrattuale cesserà comunque di essere erogata dal momento del rinnovo del contratto collettivo.


Costituzione in mora      |      Costruzione


 
.