Enciclopedia giuridica

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Costituzione in mora



costituzione in mora del creditore: la costituzione in mora costituzione in mora è effettuata dal debitore con l’offerta della prestazione al creditore, che è offerta reale (art. 1209, comma 1o, c.c.) per il danaro e per le cose mobili da consegnare al domicilio del creditore (il debitore, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un notaio, le offre materialmente al creditore) ed è offerta per intimazione (artt. 1209, comma 2o, 1216, 1217, c.c.) per gli immobili, le cose mobili da consegnare in luogo diverso, le prestazioni di fare (il debitore, per mezzo di un ufficiale giudiziario, gli notifica la richiesta di ricevere la prestazione). L’offerta reale del danaro dovrebbe, a rigore, consistere nella materiale offerta di moneta; ma si vedano, riguardo alla validità dell’offerta di assegni, le considerazioni svolte alla voce prestazione in luogo dell’adempimento. Per le prestazioni di fare l’art. 1217, comma 2o, c.c., ammette che l’intimazione possa essere fatta nelle forme d’uso: ciò che può dispensare dalla formalità di cui all’art. 1208, n. 7 c.c. (offerta mediante pubblico ufficiale a ciò autorizzato), fino a rendere ammissibile una offerta per comportamento concludente, come nel caso del lavoratore che si presenta sul posto di lavoro. Alle forme d’uso potrà farsi ricorso anche riguardo alle prestazioni di contrarre nel silenzio del c.c. in merito: si ritiene sufficiente l’invito rivolto dal creditore al debitore di presentarsi davanti al notaio per la stipulazione del contratto. Il c.c. tace anche riguardo alla prestazione che consista nella consegna di una azienda (v.): la giurisprudenza ritiene applicabili le forme dell’offerta per intimazione previste per gli immobili. Per la costituzione in mora di obbligazioni pecuniarie o aventi per oggetto la consegna di titoli al portatore di importo superiore a lire venti milioni v. mora, costituzione in mora del creditore.

costituzione in mora del debitore: la mora del debitore è il ritardo di questo nell’adempiere la prestazione dovuta: un ritardo che può essere segno di un definitivo inadempimento del debitore o può invece preludere, quando la natura della prestazione lo consenta, ad una sua tardiva esecuzione. Di regola, non basta, perche´ il debitore sia in mora, il mancato adempimento alla scadenza del termine: occorre un fatto formale, che è la costituzione in mora, ossia la richiesta o intimazione scritta di adempiere, rivolta dal creditore al debitore (art. 1219, comma 1o, c.c.). La formale costituzione in mora è però superflua, perche´ il debitore sia in mora, in diversi casi: quando il debitore abbia dichiarato per iscritto di non voler adempiere; quando si tratta di prestazione sottoposta a termine scaduto, da eseguirsi al domicilio (v.) del creditore; quando si tratta di obbligazione da fatto illecito (v.) (art. 1219, comma 2o, c.c.); quando si tratta di obbligazioni di non fare (v. prestazione, costituzione in mora di non fare) (art. 1222 c.c.). Ci si domanda perche´ mai sia richiesta, fuori dei casi di cui agli artt. 1219, comma 2o, e 1222 c.c., la costituzione in mora del debitore, dal momento che il ritardo nell’ adempimento (v.) è , per l’art. 1218 c.c., già inadempimento (v.), dovendo la prestazione essere esattamente eseguita, anche riguardo al tempo dell’adempimento. La tradizionale distinzione fra mora ex persona, determinata dalla richiesta o intimazione di adempimento, e mora ex re, automaticamente prodotta dall’inadempimento, può sembrare priva di ragion d’essere in un sistema che, come quello vigente, equipara il ritardo all’inadempimento. La sopravvivenza della costituzione in mora è , in verità , il retaggio dell’antico favor debitoris: il ritardo del debitore nell’eseguire la prestazione dovuta si presume tollerato dal creditore, sul quale incombe l’onere, per vincere questa presunzione, di fare al debitore formale richiesta della prestazione. Da questo onere il creditore è dispensato quando è impossibile attendersi (perche´ il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere) una esecuzione tardiva della prestazione, o quando l’esecuzione della prestazione non dipende dall’iniziativa del creditore (prestazione scaduta da eseguirsi al suo domicilio e ipotesi a questa assimilabili), o quando il debitore è considerato immeritevole, trattandosi di obbligazione da fatto illecito, del favor debitoris. L’art. 1218 c.c. va perciò letto alla luce dell’art. 1219 c.c.: il ritardo è senz’altro inadempimento solo nei casi di mora automatica o mora ex re; il ritardo è inadempimento, in ogni altro caso, solo se e solo da quando il creditore abbia costituito in mora il debitore con richiesta o intimazione scritta. La tolleranza presunta dall’art. 1219, comma 1o, c.c., può talora considerasi come imposta al creditore, alla stregua del dovere di correttezza (v. correttezza, dovere di costituzione in mora) di cui all’art. 1175 c.c.. Ev , nelle applicazioni giurisprudenziali, il caso del locatore che, dopo avere abitualmente tollerato il ritardo del conduttore nel pagamento dei canoni, lo abbia inaspettatamente costituito in mora per un nuovo ritardo; è , ancora, il caso del ritardo della P.A. nella erogazione di una somma di danaro: il creditore deve attendere che si sia esaurito il procedimento richiesto dalle leggi sulla contabilità dello Stato per l’autorizzazione del pagamento. Talvolta la giurisprudenza motiva adducendo che il debitore non è in mora se il ritardo non è imputabile a sua colpa; ma in questi casi, piuttosto che la colpa del debitore, viene in considerazione la correttezza o la buona fede (v.) del creditore. La mora non è il ritardo colposo; è , semplicemente, il ritardo: quando si parla di ritardo colposo si allude al fatto che la tolleranza del creditore, o una tolleranza ulteriore rispetto a quella accordata, non è secondo correttezza esigibile da parte del debitore. Il debitore non è in mora se fa tempestiva offerta della prestazione dovuta, salvo che il creditore l’abbia rifiutata per un motivo legittimo (art. 1220 c.c.). In altre parole: non può essere considerato in mora il debitore al quale sia stato dal creditore illegittimamente impedito l’adempimento, come nel caso in cui il creditore respinga l’assegno speditogli dal debitore, adducendo contrariamente al vero (ciò che solo il successivo giudizio potrà accertare) che l’importo non corrisponde all’ammontare del credito, o come nel caso in cui il creditore non si presenti davanti al notaio, nonostante l’invito rivoltogli dal debitore, per la stipulazione del contratto definitivo. Ma l’offerta deve essere seria, e tale non è la semplice dichiarazione di voler pagare, non accompagnata dall’offerta del mezzo di pagamento, ne´ il deposito della somma dovuta su un libretto al portatore conservato dallo stesso debitore. Il debitore non è però in mora se il libretto di deposito viene, in accordo con il creditore, affidato ad un terzo in attesa che si definisca il giudizio sull’esistenza del credito. Per la tempestiva offerta della prestazione nelle obbligazioni pecuniarie o aventi per oggetto la consegna di titoli al portatore di importo superiore a lire venti milioni v. mora, costituzione in mora del debitore.


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