Con  l’incriminazione della  diffamazione si tutelano i riflessi oggettivi  dell’onore  (v.), ossia  la considerazione e la stima  di cui l’individuo  gode  nella  comunità  sia sotto  il profilo  morale  che sociale  (reputazione). La  norma  protegge l’interesse  del soggetto  a che altri  si astenga  da  giudizi che possano offendere  l’altrui  onore  creando disistima  o distruggendo o menomando una favorevole  considerazione sociale  già  acquisita.  Per  la realizzazione del reato  occorre  che l’offeso non  sia presente nel momento della  condotta criminosa  e che non  si verifichino  quei  fatti  che la legge equipara alla presenza (comunicazioni telefoniche, telegrafiche, scritti  o disegni  diretti  alla persona offesa).  Tale  elemento differenzia la diffamazione dal reato  di ingiuria (v.).  Il secondo  requisito consiste  nell’offesa  dell’altrui  reputazione, che può  essere arrecata con  qualsiasi  mezzo  e in qualunque modo  idoneo.  Anche  le espressioni dubitative possono  integrare il delitto  di diffamazione, specie  nella  forma dell’insinuazione, purche´  siano  idonee  a ledere  o a mettere in pericolo  l’altrui  reputazione, e così  pure  le caricature, ove  non  si limitino  ad  una  bonaria  e scherzosa  alterazione dei tratti  fisiognomici  o caratteriali del soggetto  e non  si trasformino in uno  strumento oggettivo  di aggressione  al patrimonio morale  della  persona. Ulteriore caratteristica strutturale del reato  è  la divulgazione dall’offeso,  mediante la comunicazione a soggetti diversi  dell’offesa,  al fine di renderli partecipi di fatti  lesivi della reputazione di costui.  La  comunicazione deve  essere  fatta  ad  almeno  due persone, ma non  è  necessario  che avvenga  contemporaneamente, potendo avere  luogo  in tempi  diversi  e con  intervalli  più  o meno  lunghi.  La  pluralità  delle  persone cui l’offesa è  comunicata non  viene  meno  nel caso  in cui esse siano  già  informate dell’offesa.  Se viene  attribuito un  fatto  determinato, il reato  è  considerato più  grave.   
 diffamazione a mezzo  della stampa:  la ragione  di questa  aggravante del reato  di cui sopra,  consiste  nella  particolare diffusività  del mezzo  adoperato e nel potere di persuasione psicologica  e di orientamento di opinione che la stampa possiede,  che rende  più  incisiva la diffamazione e determina, quindi,  un  maggior danno.  Altri  sostiene  che l’utilizzo del mezzo  della  stampa  non  è circostanza  aggravante ma elemento costitutivo  del reato  e che pertanto la figura  in  esame  è  un  reato  speciale  rispetto  alla  diffamazione comune.  Si ricordi  che in base  alla  legge sono  ritenuti stampe  o stampati tutte  le riproduzioni tipografiche o  comunque ottenute con  mezzi meccanici  o fisiodiffamazionechimici,  in qualsiasi  modo  destinati alla  pubblicazione. 		
			
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