Enciclopedia giuridica

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Diffamazione

Con l’incriminazione della diffamazione si tutelano i riflessi oggettivi dell’onore (v.), ossia la considerazione e la stima di cui l’individuo gode nella comunità sia sotto il profilo morale che sociale (reputazione). La norma protegge l’interesse del soggetto a che altri si astenga da giudizi che possano offendere l’altrui onore creando disistima o distruggendo o menomando una favorevole considerazione sociale già acquisita. Per la realizzazione del reato occorre che l’offeso non sia presente nel momento della condotta criminosa e che non si verifichino quei fatti che la legge equipara alla presenza (comunicazioni telefoniche, telegrafiche, scritti o disegni diretti alla persona offesa). Tale elemento differenzia la diffamazione dal reato di ingiuria (v.). Il secondo requisito consiste nell’offesa dell’altrui reputazione, che può essere arrecata con qualsiasi mezzo e in qualunque modo idoneo. Anche le espressioni dubitative possono integrare il delitto di diffamazione, specie nella forma dell’insinuazione, purche´ siano idonee a ledere o a mettere in pericolo l’altrui reputazione, e così pure le caricature, ove non si limitino ad una bonaria e scherzosa alterazione dei tratti fisiognomici o caratteriali del soggetto e non si trasformino in uno strumento oggettivo di aggressione al patrimonio morale della persona. Ulteriore caratteristica strutturale del reato è la divulgazione dall’offeso, mediante la comunicazione a soggetti diversi dell’offesa, al fine di renderli partecipi di fatti lesivi della reputazione di costui. La comunicazione deve essere fatta ad almeno due persone, ma non è necessario che avvenga contemporaneamente, potendo avere luogo in tempi diversi e con intervalli più o meno lunghi. La pluralità delle persone cui l’offesa è comunicata non viene meno nel caso in cui esse siano già informate dell’offesa. Se viene attribuito un fatto determinato, il reato è considerato più grave.

diffamazione a mezzo della stampa: la ragione di questa aggravante del reato di cui sopra, consiste nella particolare diffusività del mezzo adoperato e nel potere di persuasione psicologica e di orientamento di opinione che la stampa possiede, che rende più incisiva la diffamazione e determina, quindi, un maggior danno. Altri sostiene che l’utilizzo del mezzo della stampa non è circostanza aggravante ma elemento costitutivo del reato e che pertanto la figura in esame è un reato speciale rispetto alla diffamazione comune. Si ricordi che in base alla legge sono ritenuti stampe o stampati tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisiodiffamazionechimici, in qualsiasi modo destinati alla pubblicazione.


Difesa personale      |      Diffida


 
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