Impiego  della  forza  internazionale o bellica  consistente in qualsiasi  atto  il quale  implichi  operazioni militari,  quali  l’attraversamento della  frontiera da parte  di truppe regolari  o irregolari  dello  Stato  che penetrino in profondità nel territorio, il bombardamento di parti  del territorio, l’attacco  contro  navi od  aerei  militari,  il blocco  delle  coste  o l’installazione  di campi  minati  al largo  delle  stesse.  Se l’attacco  armato è  compiuto da  gruppi  armati  non immediatamente inquadrabili nell’organizzazione politico  militare  dello Stato,  ma comunque agenti  sotto  le sue  direttive, si parla  di aggressione indiretta di cui all’art.  3 (g)  della  Risoluzione Unga  n. 3314 (XXIX). La guerra  di aggressione è  assolutamente vietata  dal diritto  internazionale contemporaneo,  e pertanto è  illecita  sia a livello  consuetudinario che convenzionale. Il divieto  dell’uso  della  forza  codificato  nell’art.  2 (4)  della Carta  Onu  ha  ormai  assunto  valore  di norma  consuetudinaria e di jus cogens.  V. anche:  autotutela  internazionale;  conflitto  armato;  intervento;  uso della forza  internazionale.  
 dichiarazione delle  N.U.  sull’aggressione:  la risoluzione dell’Assemblea generale delle N.U.  del 14 dicembre  1974 definisce  l’aggressione, indipendentemente dall’esistenza  o meno  di una  dichiarazione di guerra,  come:  a) l’invasione  o l’attacco  del territorio di uno  Stato  da  parte  delle  forze  armate di un  altro  Stato,  o l’occupazione  militare,  anche  temporanea, risultante da  una  tale  invasione  o da  un  tale  attacco,  o l’annessione  con  l’impiego  della  forza  del territorio o di  una  parte  del territorio di un  altro  Stato;  b)  il bombardamento da  parte delle  forze  armate di uno  Stato,  del territorio di un  altro  Stato,  o l’impiego  di qualsiasi  arma  da  parte  di uno  Stato  contro  il territorio di un  altro  Stato; c) il blocco  dei porti  o delle  coste  di uno  Stato  da  parte  delle  forze  armate di un  altro  Stato;  d)  l’attacco  da  parte  delle  forze  armate di uno  Stato contro  le forze  armate terrestri, navali  o aeree,  o la marina  e l’aviazione civili di un  altro  Stato;  e) l’utilizzazione  delle  forze  armate di uno  Stato  che sono  stanziate sul territorio di un  altro  Stato  con  l’accordo  dello  Stato ospite,  in violazione  delle  condizioni  previste  nell’accordo  o un prolungamento della  loro  presenza sul territorio in questione al di là  della scadenza  dell’accordo;  f)  il fatto  che uno  Stato  consenta che il suo territorio che ha  messo  a disposizione  di un  altro  Stato,  sia utilizzato  da  quest’ultimo per  perpetrare un  atto  di aggressione  contro  uno  Stato  terzo;  g) l’invio da parte  di uno  Stato  o in suo nome  di bande  o di gruppi  armati,  di forze irregolari  o di mercenari che si dedicano ad  atti  di forza  contro  un  altro Stato di tale  gravità  che essi equivalgono agli atti  sopra  enumerati, o il fatto  d’impegnarsi in maniera sostanziale in una  tale  azione. 		
			
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