Enciclopedia giuridica

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Addizione

Ev l’attività materiale (o il risultato dell’attività materiale) con la quale si unisce ad una cosa principale una cosa accessoria, che presenti utilità assieme a quella. L’addizione viene considerata dal c.c. in varie norme. Nel legato sono comprese le addizioni effettuate successivamente alla confezione del testamento e che esistono ancora al tempo della morte del testatore (art. 667 c.c.). Relativamente alle addizioni fatte dall’enfiteuta (v. enfiteusi), quando possono essere tolte senza nocumento del fondo, il concedente, se vuole ritenerle, deve pagarne il valore al tempo della riconsegna del fondo. Se le addizioni non sono separabili senza nocumento e costituiscono miglioramento, all’enfiteuta spetta il rimborso del miglioramento nella misura dell’aumento del valore conseguito del fondo per effetto del miglioramento stesso, quale è accertato al tempo della riconsegna (art. 975, commi 3o e 1o, c.c.). L’usufruttuario (v. usufrutto) può eseguire addizioni che non alterino la destinazione economica della cosa. Egli ha diritto di toglierle alla fine dell’usufrutto, qualora ciò possa farsi senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse. In questo caso deve essere corrisposta all’usufruttuario una indennità pari alla minor somma tra l’importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna. Se le addizioni non possono separarsi senza nocumento della cosa e costituiscono miglioramento di essa, si applicano le disposizioni relative ai miglioramenti. (art. 986 c.c.). Relativamente alle addizioni effettuate dal possessore (v. possesso), l’art. 1150, comma 5o, c.c., dispone che il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle, pagando al possessore, a sua (del proprietario) scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d’opera oppure l’aumento di valore recato al fondo o di obbligare colui che le ha fatte a levarle a sue spese. Tuttavia, se le addizioni costituiscono miglioramento e il possessore è di buona fede, è dovuta una indennità nella misura dell’aumento di valore conseguito dalla cosa. In tema di locazione (v.) l’art. 1593 c.c. dispone che il conduttore che ha eseguito addizioni sulla cosa locata ha diritto di toglierle alla fine della locazione qualora ciò possa avvenire senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse. In tal caso questi deve pagare al conduttore un’indennità pari alla minor somma tra l’importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna. Se le addizioni non sono separabili senza nocumento della cosa e ne costituiscono un miglioramento, salvo disposizioni particolari di legge o degli usi, il conduttore non ha diritto ad alcuna indennità . Se però vi è stato il consenso del locatore, questi è tenuto a pagare un’indennità corrispondente alla minor somma tra l’importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna. Anche nel caso in cui il conduttore non ha diritto a indennità, il valore delle addizioni costituenti miglioramento può compensare i deterioramenti che si sono verificati senza colpa grave del conduttore (artt. 1593, comma 2o, c.c. e 1592 c.c.).


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