Enciclopedia giuridica

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Testamento

Del testamento l’art. 587, comma 1o, c.c. dà una nozione che va analizzata in ciascuno dei suoi elementi costitutivi: esso è a) un atto b) revocabile, con il quale, c) per il tempo in cui avrà cessato di vivere, d) taluno dispone tutte le proprie sostanze o di parte di esse. Ev , anzitutto, un atto giuridico unilaterale (v. atti giuridici; atti unilaterali), che consiste nella sola dichiarazione di volontà (v. atti giuridici, dichiarazioni di volontà come testamento) del testatore e che è destinato a produrre effetti, dopo la morte di questo, come sua individuale dichiarazione di volontà . Il chiamato o i chiamati all’eredità diventeranno eredi solo se accetteranno (v. accettazione, testamento dell’eredità ); ma testamento ed accettazione restano distinti atti unilaterali, non destinati ad incontrarsi (quando il chiamato accetta il testatore è già morto) e non danno luogo, come accade nella donazione (v.), ad un unico atto bilaterale. Effetto giuridico proprio del testamento è la sola vocazione ereditaria (v. delazione dell’eredità ; vocazione dell’eredità ), ossia la messa a disposizione dell’eredità a favore degli eredi istituiti; il più complesso effetto della successione si determina per il concorso di una duplicità di atti: il testamento da un lato, l’accettazione dall’altro. Solo i legati si conseguono senza necessità di accettazione (art. 649 c.c.): il legatario, perciò , acquista la proprietà del bene legatogli per diretto effetto della volontà del testatore, mentre ne consegue il possesso dall’erede. La capacità di agire (v.), necessaria per fare testamento, è la comune capacità di agire richiesta dall’art. 2 c.c. per gli atti giuridici (v.) in genere: non possono fare testamento i minori di diciotto anni e gli interdetti (v. interdizione) (art. 591 c.c.). Si tratta di un atto personalissimo, che non può essere compiuto mediante un rappresentante, volontario o legale: per l’incapace di agire, minore o interdetto, non può fare testamento l’esercente la patria potestà o il tutore. Con il testamento il soggetto dispone delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Lo si definisce un atto a causa di morte (o mortis causa) (v. atti giuridici, testamento a causa di morte), in antitesi a tutti gli altri atti giuridici, cui si dà per contro il nome di atti fra vivi (o inter vivos) (v. atti unilaterali, testamento fra vivi). La causa di morte non esprime solo il concetto per cui il testamento è un atto che produce effetti solo dal momento della morte del suo autore; e non si rende adeguatamente la funzione che la morte del testatore assume quando la si qualifica, come pure la si suole tradizionalmente qualificare, quale condicio iuris di efficacia del testamento. La morte attiene qui alla causa (v.) dell’atto, e non soltanto alla determinazione del momento della sua efficacia: il testamento ha la funzione di regolare la successione del testatore, in difformità delle norme sulla successione legittima (v. successione, testamento legittima) e nei limiti segnati dalla successione necessaria (v. successione, testamento necessaria) (la cui violazione, tuttavia, non influisce sulla validità del testamento, ma lo rende solo soggetto a riduzione, ad istanza dei legittimari o dei loro eredi o aventi causa). Esistono, per contro, atti la cui esecuzione è subordinata all’evento della morte della parte, i quali non sono, tuttavia, atti a causa di morte, non essendo destinati a regolare la successione. Così è un atto tra vivi, e non a causa di morte, il contratto a favore di terzo (v. contratto, testamento a favore del terzo), con il quale sia stabilito che la prestazione deve essere eseguita a favore del terzo dopo la morte dello stipulante (art. 1412 c.c.), come nel caso dell’assicurazione sulla vita (v. assicurazione, testamento sulla vita). Così è , del pari, un atto fra vivi il mandato post mortem (v. disposizione, testamento fiduciaria), ossia destinato ad essere eseguito dopo la morte del mandante, come ad esempio l’incarico di dare notizia in date forme della propria morte o di provvedere alla cremazione del proprio cadavere: in questi casi non opera la norma per cui il mandato si estingue per morte del mandante (art. 1722 n. 4 c.c.), che vale per il mandato in corso di esecuzione alla sua morte. Con il testamento si dispone di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. Come con la donazione (v.) (art. 769 c.c.), si arricchisce qualcuno per spirito di liberalità (v.). Rispetto alla donazione c’è però questa sostanziale differenza, data dal fatto che la morte è comunque destinata ad aprire la successione: il donante può decidere se donare o non donare, oltre che decidere a chi donare; il testatore manifesta, invece, la propria liberalità solo perche´ deroga, con il testamento, all’ordine della successione legittima e, nei limiti della quota disponibile, decide a chi andranno i suoi beni. La causa di liberalità, comune alla donazione ed al testamento, rende comuni all’una e all’altro molteplici norme, come quelle che danno specifico rilievo al motivo dell’atto, ossia le norme relative al motivo illecito (v. motivi del testamento, testamento illeciti) (artt. 626 c.c. e 788 c.c.) e all’errore sui motivi (v. errore, testamento nel testamento) (artt. 624, comma 2o, c.c. e 787 c.c.); come quella che consente di apporre alla liberalità un onere (v. modus, testamento o onere) (artt. 647 e 793 c.c.); come quella relativa alla revoca per sopravvenienza di figli o di altri discendenti, legittimi, naturali o adottivi (v. revoca del testamento). Al riguardo va segnalata questa differenza: la sopravvenienza di figli o di altri discendenti comporta revoca di diritto del testamento (art. 687 c.c.), che è concepito dalla legge come formato dal testatore nella presupposizione di non avere discendenti cui lasciare le proprie sostanze; la donazione, invece, può essere revocata dal donante, che può perciò tenere ferma la donazione nonostante la sopravvenienza di discendenti (art. 803 c.c.). Non sempre, tuttavia, le disposizioni testamentarie hanno causa di liberalità : l’art. 659 c.c. ammette il legato a favore del creditore (v.) per estinguere un debito (e, dunque, un legato avente funzione solutoria) anche se la sola qualità di creditore rivestita dal legatario non fa presumere l’intento solutorio. Occorre la menzione del credito, senza la quale il creditore può esigere dall’erede sia l’adempimento del legato sia il pagamento del debito. Neppure la menzione del credito rende incontrovertibile la funzione solutoria del legato: essa crea, precisa la giurisprudenza, una presunzione in tal senso, vincibile con la prova contraria. Con il testamento si dispone di tutte o di parte delle proprie sostanze: è valido il testamento con il quale il testatore si limiti a disporre di una frazione soltanto della quota disponibile oppure di singoli e determinati beni; e, in tal caso, la successione testamentaria (v. successione, testamento testamentaria) concorrerà con quella legittima. L’art. 587 c.c. si coordina, sotto questo aspetto, con l’art. 457, comma 2o, c.c., per il quale non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria. Il principio romanistico nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest non è sopravvissuto in epoca moderna. Alcune persone sono incapaci di ricevere per testamento: così il tutore del testatore, finche´ non si sia estinta l’azione per il rendimento del conto, ma salva l’ipotesi in cui il tutore fosse stretto parente del testatore (art. 596 c.c.); così il notaio che abbia ricevuto il testamento e, in genere, le persone che abbiano scritto il testamento segreto (v.) (artt. 597 s. c.c.). Sono incapacità a ricevere stabilite, manifestamente, a protezione della libertà del testatore; esse si aggiungono alle altre generali incapacità a succedere di cui agli artt. 463 ss. c.c. (v. capacità di succedere). V. anche successione, testamento testamentaria; sostituzione, testamento testamentaria; sostituzione, testamento fedecommissaria; accrescimento; mandato, testamento post mortem; fiducia, testamento testamentaria; qualificazione, testamento della disposizione testamentaria.

testamento annullabile: il testamento è annullabile, innanzitutto per difetti di forma diversi da quelli che ne importano la nullità (v. testamento nullo) (art. 606, comma 2o, c.c.). Il testamento è inoltre annullabile per: a) incapacità di disporre. Ev annullabile il testamento del minore e dell’interdetto (v.) (art. 591 nn. 1 e 2 c.c.); è , ancora, annullabile il testamento dell’incapace naturale (v. incapacità naturale), ossia di chi si trovasse, al momento della formazione del testamento, in uno stato anche transitorio di incapacità di intendere o di volere (art. 591 n. 3 c.c.). L’ipotesi corrisponde a quella dell’annullabilità per incapacità dell’atto giuridico in genere, ma qui non ha motivo di sussistere, come non ha motivo di sussistere nella donazione (v.) (art. 775 c.c.), l’estremo del grave pregiudizio dell’autore, di cui all’art. 428, comma 1o, c.c.. L’incapacità naturale del testatore può essere provata con ogni mezzo; e si intende che le quasi sacramentali parole con le quali i testamenti olografi spesso si aprono (il sottoscritto, nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali ecc.) non precludono la prova dell’incapacità , come non la preclude l’attestazione del notaio rogante il testamento pubblico (v.); b) per vizi della volontà . Il testamento è annullabile, come i contratti e gli atti unilaterali fra vivi, per errore (v.), per violenza (v.) e per dolo (v. dolo contrattuale, testamento nel testamento) (che in questa materia prende anche il nome di captazione). L’art. 624 c.c., che prevede queste cause di annullamento delle disposizioni testamentarie, non esige però quegli specifici requisiti (essenzialità e riconoscibilità dell’errore, caratteri della violenza e del dolo) che sono previsti dal quarto libro: basta che il testamento possa dirsi effetto di errore, di violenza o di dolo. Qui non c’è l’esigenza di contemperare la protezione della libertà e spontaneità del volere del disponente con la protezione dell’affidamento del destinatario della dichiarazione, in vista di una sicura circolazione dei beni. Ne risulta una più accentuata protezione della libertà testamentaria al confronto di quella di ogni altro disponente (con conseguente, altrettanto estesa, protezione delle aspettative degli eredi legittimi). La rilevanza dell’errore risulta accentuata dalla norma che consente l’annullamento della disposizione testamentaria per errore sul motivo, oltre che di diritto, anche di fatto, purche´ il motivo risulti dal testamento e sia stato il solo che ha determinato il testatore a disporre (art. 624, comma 2o, c.c.). La volontà effettiva prevale sulla dichiarazione nel caso di errore ostativo (erronea indicazione del beneficiario o della cosa che forma oggetto della disposizione), quando dal testamento o altrimenti risulti in modo non equivoco la volontà del testatore (art. 625 c.c.). Il dolo, a sua volta, non è integrato da una qualsiasi influenza esercitata sul testatore attraverso blandizie, richieste, suggerimenti, sollecitazioni e simili: la Cassazione esige l’impiego di mezzi fraudolenti che, avuto riguardo all’età , allo stato di salute e alle condizioni psichiche del de cuius, siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso verso il quale non si sarebbe spontaneamente indirizzata. L’azione di annullamento, che spetta a qualunque interessato, si prescrive nel termine di cinque anni, che decorrono, per il caso di incapacità , dalla data di esecuzione del testamento o, nei casi di vizi del volere, da quella della loro scoperta (artt. 591, comma 3o, 624, comma 3o, c.c.).

testamento come negozio giuridico: il testamento è , come il matrimonio (v.), oltre il limite di applicazione delle norme sui contratti (v. atti unilaterali, applicabilità delle norme sui contratti agli testamento): il matrimonio è oltre quel limite perche´ accordo non diretto a costituire un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.); il testamento perche´ atto unilaterale che, benche´ avente contenuto patrimoniale (salve le disposizioni non patrimoniali che possono esservi contenute), non è atto unilaterale fra vivi (art. 1324 c.c.) (v. atti unilaterali, testamento fra vivi). Al pari del matrimonio, il testamento trova nel sistema del c.c. una differenziata ed autonoma disciplina, consigliata al legislatore dalla assoluta specificità di questa figura. Come il matrimonio è un unicum, secondo una sua qualificazione, che non presenta nulla di comune non solo con i contratti, ma neppure con gli altri atti del diritto di famiglia, così è un unicum il testamento, tanto rispetto ai contratti quanto rispetto agli altri atti unilaterali. Questa specificità del testamento ha rappresentato una spina nel fianco della dottrina italiana del testamento, che dalla comparazione fra contratto e testamento ha tratto antitetiche conclusioni: talvolta ha constatato che la volontà non svolge, nel secondo, un ruolo altrettanto creativo quanto nel primo, traendo da ciò motivo per negare al testamento natura di negozio giuridico; talaltra ha, all’opposto, protestato che il testamento è negozio giuridico per eccellenza, giacche´ qui mancano fonti di integrazione della volontà o criteri oggettivi di interpretazione, onde con essi si esprime, in modo più pregnante che con il contratto, l’autonomia dell’individuo. Ev facile formulare un giudizio: nessuna comparazione è possibile in termini quantitativi, se nel testamento ci sia meno o più volontà che nel contratto; dalla comparazione emerge un dato solo qualitativo, ossia che alla volontà è attribuito, nel testamento, un ruolo affatto diverso che nel contratto, e che è vano ricercare un comune denominatore che permetta di assumere l’uno e l’altro entro un unitario concetto di negozio giuridico. Anche per il testamento vale quanto detto per il matrimonio: la qualificazione di questo o di quello come negozio giuridico ha valore puramente descrittivo; non autorizza alcuna conclusione di diritto, non consente di estendere al negozio giuridico testamentario le norme sul negozio giuridico contrattuale.

conferma del testamento: l’azione di nullità del testamento (v. testamento nullo) non può essere esercitata da chi, conoscendo la causa di nullità , ha dopo la morte del testatore confermato la disposizione, con una apposita dichiarazione, oppure le ha volontariamente dato esecuzione, ossia l’ha confermata tacitamente. L’art. 590 c.c. precisa al riguardo: da qualunque causa dipenda la nullità; e ciò è motivo di scandalo per grande parte della dottrina, non disposta ad accettare l’idea che un negozio nullo possa essere confermato. Non ci si può esprimere, come molti autori si esprimono di fronte all’art. 590 c.c., in termini di eccezione alla regola: non si può per la semplice ragione che nella materia non esiste una regola. Se così ci si esprime è perche´ si compie questa operazione logica: si muove dal concetto di negozio giuridico (v.); quindi si assume come disciplina propria del negozio giuridico quella del contratto (nella specie la norma dell’art. 1423 c.c.); indi si considera come eccezione alla disciplina del negozio giuridico ogni norma difforme rispetto alla disciplina del contratto. La verità è poi che fra la convalida del contratto (v. convalida, testamento del contratto) ex art. 1444 c.c. e la testamento testamento ex art. 590 c.c. non c’è alcuna parentela: il testamento nullo resta nullo nonostante la conferma; e nessun effetto equiparabile alla convalida è prodotto dalla testamento testamento. L’art. 590 c.c. è una applicazione testuale del divieto di venire contra factum proprium (v.), a sua volta applicazione, insieme a tante altre, dell’exceptio doli generalis (v.). Bisogna dire che ha colto nel segno l’autore che ha scritto che il contegno del chiamato che conferma non comporta affatto attribuzione dell’eredità o del legato al beneficiario del testamento nullo; implica solo estromissione delle eventuali contrastanti pretese dello stesso confermate. Ed una simile preclusione all’azione di nullità può operare anche nel caso di nullità dell’atto fra vivi, come nell’ipotesi della deliberazione assembleare nulla (v. deliberazione di società , testamento nulla), la cui impugnazione per nullità è stata talvolta ritenuta paralizzabile con una exceptio doli generalis a causa dello specifico comportamento assunto, prima e dopo la deliberazione, dal soggetto impugnante; ciò che non toglie che la deliberazione resti nulla, e che qualsiasi altro interessato, non versante in un venire contra factum proprium, non possa agire per la sua nullità . Si spiega a questo modo l’inciso da qualunque causa dipenda, figurante nell’art. 590 c.c.: l’azione di nullità è sempre preclusa al confermante, quale che sia la causa di nullità. Se più sono gli eredi legittimi, la conferma proveniente da uno non preclude, naturalmente, l’azione di nullità degli altri, con la conseguenza che, dichiarato nullo il testamento, si darà luogo solo alla successione legittima, e gli eredi legittimi non si troveranno affatto a concorrere, per la quota del confermante, con l’erede testamentario. Si ritiene che la norma non si applichi nel caso di testamento falso (perche´ manca, addirittura, una volontà del testatore), di testamento con contenuto illecito (qui la conoscenza della illiceità del testamento renderebbe illecita e, quindi, nulla la stessa conferma), mentre è discussa l’ipotesi del testamento orale (nuncupativo) (v. testamento nuncupativo), da alcuni considerato inesistente e da altri nullo per difetto di forma. Ma la nullità per difetto di forma riguarda non la forma scritta in se´ , bensì specifici requisiti dello scritto; e un testamento orale è incompatibile con l’idea stessa di testamento secondo il senso comune. La Cassazione, tuttavia, si è pronunciata per l’applicazione dell’art. 590 c.c. anche al testamento nuncupativo. Simili questioni vanno però viste nella prospettiva sopra indicata: non si tratta di limitare i casi in cui il testamento nullo produce effetti a seguito di conferma; ma, tutto all’opposto, di estendere l’ambito di applicazione della norma preclusiva dell’azione di nullità .

testamento congiuntivo: alla revocabilità del testamento (v. revoca del testamento) si collega il divieto di testamento testamento, con il quale due o più persone dispongono insieme della propria successione (ciascuna non potrebbe, da sola, revocare le proprie disposizioni testamentarie), e di testamento reciproco, con il quale due o più persone si istituiscono insieme e reciprocamente le une successori delle altre (art. 589 c.c.). Dal che deriva quell’ulteriore carattere peculiare del testamento che ne fa un atto necessariamente unipersonale.

conversione del testamento: una specifica ipotesi di testamento nullo (per difetti di forma) è prevista dall’art. 607 c.c.: il testamento segreto (v.), mancante dei suoi requisiti di legge, vale come testamento olografo (v.), se ha i requisiti di questo.

errore nel testamento: v. errore, testamento nel testamento; testamento, annullabilità del testamento.

testamento falso: v. conferma del testamento.

fondazione per testamento: v. fondazione, atto di testamento.

forma del testamento: il testamento è un atto formale (art. 601 c.c.); e il particolare formalismo che lo caratterizza vuole essere garanzia della effettività della volontà del testatore. Il testamento orale, cosiddetto testamento nuncupativo (v.), non è ammesso; per essere valido, il testamento deve essere redatto in una delle tassative forme di legge: a) testamento olografo (v.); b) testamento pubblico (v.); c) testamento segreto (v.). Norme specifiche regolano i testamenti speciali, come il testamento a bordo di nave, il testamento di militari ecc. (artt. 609 ss. c.c.).

formalismo del testamento: v. forma del testamento.

testamento inesistente: ricorre tale ipotesi quando l’accadimento che si pretende di qualificare come testamento, è privo del minimo essenziale che permetta di parlare di tale accadimento come di un testamento. Ev inesistente il testamento orale (v. testamento nuncupativo), che è incompatibile con l’idea stessa di testamento secondo il senso comune o il testamento dello stravagante che, come talvolta si legge nelle cronache di stampa, lascia tutte le proprie sostanze al proprio cane. Il testamento testamento non è un testamento nullo, che gli eredi debbono impugnare, ma un non testamento.

testamento internazionale: la l. 29 novembre 1990, n. 387, ha disposto la ratifica ed esecuzione da parte dell’Italia della Convenzione che istituisce una legge uniforme sulla forma di un testamento, con annesso, adottata a Washington il 26 ottobre 1973. Secondo la legge uniforme stabilita da tale convenzione, un testamento è valido, per quanto concerne la forma, quali che siano in particolare il luogo dove è stato fatto, la situazione dei beni, la nazionalità , il domicilio oppure la residenza del testatore, se è redatto secondo la forma del testamento in conformità con le disposizioni degli articoli da 2 a 5 della convenzione medesima. La nullità del testamento in quanto testamento testamento non pregiudica la sua eventuale validità sotto l’aspetto della forma in quanto testamento di altra specie (art. 1 l. uniforme). La legge uniforme non si applica alle forme di disposizioni testamentarie fatte nello stesso atto da due o più persone (v. testamento congiuntivo) (art. 2 l. cit.). Il testamento deve essere fatto per iscritto. Non è necessariamente scritto dal testatore stesso. Può essere scritto in una lingua qualsiasi, a mano o con altro procedimento (art. 3 l. cit.). Il testatore dichiara in presenza di due testimoni e di una persona abilitata a stipulare atti a tal fine (l’art. 3 della l. n. 387 del 1990 dispone che i soggetti abilitati a ricevere gli atti previsti dall’annesso alla convenzione di cui all’articolo 1 sono i notai, limitatamente al territorio nazionale, e gli agenti diplomatici e consolari all’estero, ove la legge dello Stato estero lo consenta) che il documento è il suo testamento e che egli è a conoscenza del suo contenuto. Il testatore non è tenuto a far conoscere il contenuto del testamento ai testimoni oppure alla persona abilitata (art. 4 l. cit.). Il testatore firma il testamento oppure, se l’ha firmato precedentemente, riconosce e conferma la sua firma, in presenza dei testimoni e della persona abilitata. Se il testatore è nell’incapacità di firmare, egli ne indica la ragione alla persona abilitata che ne fa menzione nel testamento. Inoltre il testatore può essere autorizzato dalla legge, in virtù della quale la persona abilitata è stata designata, a chiedere ad un’altra persona di firmare a suo nome. I testimoni e la persona abilitata appongono immediatamente la loro firma sul testamento, in presenza del testatore (art. 5 l. cit.). Le firme devono essere apposte alla fine del testamento. Se il testamento comporta diversi fogli, ciascun foglio deve essere firmato dal testatore, oppure, se è nell’incapacità di firmare, dalla persona che firma a nome suo, oppure in mancanza, dalla persona abilitata. Ciascun foglio deve inoltre essere numerato (art. 6 l. cit.). La data del testamento è quella della sua firma da parte della persona abilitata. Questa data deve essere apposta alla fine del testamento dalla persona abilitata (art. 7 l. cit.). In mancanza di regola obbligatoria sulla conservazione dei testamenti, la persona abilitata domanda al testatore se desidera fare una dichiarazione concernente la conservazione del suo testamento. In tal caso, e dietro richiesta espressa del testatore, il luogo ove egli intende far conservare il suo testamento sarà menzionato nell’attestato previsto dall’art. 9 (art. 8 l. cit.). La persona allega al testamento un attestato conforme alle disposizioni dell’art. 10 il quale stabilisce che gli obblighi previsti dalla l. uniforme sono stati rispettati (art. 9 legge cit.). L’art. 10 l. cit. stabilisce le modalità di redazione dell’attestato previsto dall’art. 9. La persona abilitata conserva un esemplare dell’attestato e ne consegna un altro al testatore (art. 1 l. cit.). Salvo prova contraria, l’attestato della persona abilitata è accettata come prova sufficiente della validità formale dell’atto in quanto testamento ai sensi della l. uniforme (art. 12 l. cit.). L’assenza oppure l’irregolarità di un attestato non pregiudica la validità formale di un testamento stabilita in conformità con la legge uniforme (art. 13 l. cit.). Il testamento testamento è sottoposto alle regole ordinarie di revoca dei testamenti (v. testamento revoca del testamento) (art. 14 legge cit.). Ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione delle disposizioni della legge uniforme, si terrà conto della sua origine internazionale e della necessità della sua interpretazione uniforme (art. 15 legge cit.).

interpretazione del testamento: ai sensi dell’art. 625 c.c., l’erronea indicazione della persona dell’erede o del legatario (comma 1o) o l’erronea indicazione della cosa che forma oggetto della disposizione testamentaria, se dal contesto del testamento o altrimenti (dunque, anche da fonti diverse da esso) risulta in modo certo a chi o a che cosa il testatore intendeva riferirsi, non produce inefficacia della disposizione testamentaria. Ev la norma base in materia di testamento testamento; da essa risulta la netta contrapposizione fra canoni di interpretazione del contratto (v.) e dell’atto unilaterale fra vivi (v. atti unilaterali, applicabilità delle norme sui contratti agli testamento; atti unilaterali, testamento fra vivi), basati sul significato socialmente riconoscibile della dichiarazione, e canoni di testamento testamento, basati sulla ricerca della volontà del testatore, anche al di là del significato socialmente attribuibile alla dichiarazione. A questo criterio distintivo si è costantemente adeguata la giurisprudenza, e solo una formula di stile la induce a premettere ad ogni massima che al testamento si applicano, in quanto compatibili, le norme sull’interpretazione del contratto. Premessa questa formula, la giurisprudenza la svuota del contenuto aggiungendo: a) che nel testamento l’indagine è diretta alla ricerca della effettiva volontà del testatore, la quale assume giuridica rilevanza ancorche´ sia stata manifestata in termini impropri e non trovi unico riscontro nel significato oggettivo della dichiarazione; b) che l’testamento testamento è caratterizzata, rispetto a quella del contratto, da una più intensa ricerca della volontà concreta e da un più frequente ricorso all’integrazione con elementi estrinseci; c) che va cassata per difetto di motivazione la sentenza che nell’interpretare una clausola del testamento si sia limitata a prendere atto del suo significato letterale, nonostante la presenza di elementi che suggerivano l’esistenza di una divergenza fra detto significato e la volontà del de cuius; d) che non è applicabile al testamento il canone dell’interpretazione secondo buona fede (v. interpretazione del contratto, testamento secondo buona fede), ne´ quello dell’affidamento sul tenore della dichiarazione; e) che è errato scartare un possibile significato della disposizione testamentaria perche´ la renderebbe nulla e accoglierne un altro che la renda valida, indipendentemente da ogni indagine sulla volontà del testatore. Se si confrontano questi principi giurisprudenziali con quelli sulla interpretazione del contratto, inclusi quelli che danno preminenza all’interpretazione soggettiva (v. interpretazione del contratto, testamento soggettiva), non si tarda a comprendere che quel comune denominatore, che i giudici utilizzano parlando tanto del contratto come del testamento quali negozi giuridici, è solo una formula linguistica, cui non corrisponde un comune contenuto normativo. Questa giurisprudenza, come le norme di legge sulle quali si basa, offre materia per una ulteriore illazione: che non tanto di testamento testamento si deve parlare quanto, piuttosto, di ricostruzione della volontà del testatore, rispetto alla quale ricostruzione la dichiarazione testamentaria è solo uno strumento. Ma questa illazione è già senso comune: i repertori di giurisprudenza non hanno la sottovoce interpretazione del testamento, come hanno la sottovoce testamento, bensì la sottovoce ricostruzione della volontà del testatore.

invalidità del testamento: l’testamento testamento o di singole sue disposizioni può assumere, come quella del contratto e degli atti unilaterali fra vivi aventi contenuto patrimoniale, due forme: nullità (v. testamento nullo) e annullabilità (v. testamento annullabile). V. anche testamento inesistente; conferma del testamento; conversione del testamento.

motivo illecito nel testamento: v. motivi del testamento, testamento illeciti.

testamento nullo: la nullità è la forma generale di invalidità del testamento: il testamento è nullo quando sia contrario a norme imperative (v. norma imperativa), salvo che la legge non lo consideri annullabile (v. testamento annullabile). Perciò comporta nullità , sebbene non comminata espressamente, la violazione del divieto di testamento congiuntivo (v.) e di testamento reciproco; mentre è espressamente comminata la nullità delle disposizioni a favore di persona incapace di ricevere, anche se fatte per interposta persona (v. disposizione, testamento fiduciaria), di quella a favore di persona incerta (v. disposizione, testamento a favore di persona incerta) o rimesse all’arbitrio altrui (v. disposizione, testamento rimessa all’arbitrio altrui), di quella sottoposta a condizione di reciprocità (v. reciprocità , condizione di testamento). Anche il motivo illecito (v. motivi del testamento, testamento illeciti) può rendere nullo il testamento. I difetti di forma producono nullità solo se rendono incerta l’autenticità della disposizione: in particolare, se si tratta di testamento olografo (v.) non scritto di pugno dal testatore (scritto a macchina o scritto a mano da altri) o mancante della sottoscrizione, oppure di testamento pubblico (v.) nel quale le dichiarazioni del testatore non siano state tradotte in iscritto dal notaio (basta però che questi le abbia dettate al suo impiegato) o che manchi della sottoscrizione del testatore o del notaio, oppure di testamento segreto (v.) mancante di queste sottoscrizioni (art. 606, comma 1o, c.c.). Ogni altro difetto di forma rende il testamento solo annullabile (art. 606, comma 2o, c.c.). L’azione di nullità può essere esercitata, secondo i principi generali, da qualunque interessato (e si comprende che gli interessati alla nullità sono, in primo luogo, gli eredi legittimi) ed è imprescrittibile (v. imprescrittibilità ). V. anche conferma del testamento; conversione del testamento; testamento inesistente; motivi del testamento, testamento illeciti.

testamento nuncupativo: è il testamento orale, non ammesso dal nostro ordinamento; per essere valido, il testamento deve essere redatto in una delle tassative forme di legge (v. forma del testamento). Il testamento a rigore, dovrebbe considerarsi inesistente, perche´ è incompatibile con l’idea stessa di testamento secondo il senso comune. La Cassazione, tuttavia, si è pronunciata per l’applicazione dell’art. 590 c.c. (v. conferma del testamento) anche al testamento testamento.

testamento olografo: è il testamento scritto, datato e sottoscritto tutto di mano del testatore (art. 602 c.c.), anche se può avere aggiunte successive, i cosiddetti codicilli, redatti nella stessa forma, e può constare di un unico documento, redatto per fasi successive.

onere nel testamento: v. modus, testamento o onere.

testamento orale: v. testamento nuncupativo.

testamento per relationem: il beneficiario della disposizione non può , in linea di principio, desumersi da altro se non dal testamento; altre fonti possono essere utilizzate solo se richiamate dal testamento (cosiddetto testamento testamento), come nel caso in cui si disponga un legato a favore di persone da scegliersi, da parte di un terzo determinato, fra gli appartenenti ad una data categoria (i concittadini più poveri, gli allievi più meritevoli ecc.). Ev nulla, invece, la disposizione che faccia dipendere l’indicazione dell’erede o del legatario dell’arbitrio del terzo (art. 631 c.c.); e l’espressione legislativamente adottata è stata talora intesa come limitata al mero arbitrio; talaltra come comprensiva anche dell’arbitrium boni viri (v. arbitraggio). La prima soluzione può essere condivisa a condizione che nel testamento siano, quanto meno, indicati i criteri in base ai quali il terzo dovrà indicare l’erede o il legatario. Ma neppure si potrà attribuire al terzo un insindacabile potere di scelta; ciò che finirebbe con il trasformare la sua indicazione in un arbitrio mero. V. anche disposizione, testamento a favore di persona incerta.

pubblicazione del testamento: v. pubblicazione del testamento.

testamento pubblico: è il testamento scritto dal notaio dopo che il testatore gli ha esposto le sue ultime volontà davanti a due testimoni: il notaio lo rilegge e annota il luogo e la data, lo sottoscrivono il testatore, i testimoni e il notaio, che indica anche l’ora della sottoscrizione (art. 603 c.c.). V. anche nullità del testamento.

testamento reciproco: v. testamento congiuntivo.

registrazione del testamento: la testamento testamento non implica, di per se´ , accettazione tacita dell’eredità (v. accettazione, testamento dell’eredità ).

revoca del testamento: la revocabilità in ogni momento è nell’essenza del testamento: il testatore può revocarlo, o modificarlo, fino all’ultimo istante della sua vita; e la revoca toglie efficacia al testamento anche qualora di essa si sia venuti a conoscenza dopo che l’erede istituito con il testamento revocato aveva già accettato (v. accettazione, testamento dell’eredità ). La revocabilità del testamento è un presidio della libertà testamentaria: l’individuo è libero di fare o di non fare testamento, ed è libero di revocare o di modificare in ogni momento il testamento fatto. Ev una libertà alla quale neppure l’interessato può rinunciare: ogni clausola che dichiari irrevocabile il testamento o che dichiari non modificabili singole disposizioni che vi sono contenute è priva di ogni effetto (art. 679 c.c.). Il testamento può essere revocato in modo espresso: con un apposito atto pubblico oppure con dichiarazione di revoca contenuta in un nuovo testamento (art. 680 c.c.); o in modo tacito: distruggendo o cancellando il testamento (art. 684 c.c.) oppure formando un nuovo testamento il cui contenuto è incompatibile con quello precedentemente formato (art. 682 c.c.). Il principio che domina la materia è quello per cui fra più testamenti della stessa persona vale l’ultimo. Può valere il primo solo se il successivo testamento sia poi revocato. Non implica necessaria testamento testamento, invece, il ritiro del testamento segreto (v.) presso il notaio cui era stato affidato: il testamento ritirato, se non è stato distrutto, può ancora valere come testamento olografo, qualora ne presenti i requisiti di forma (art. 685 c.c.). L’alienazione che il testatore faccia della cosa legata o di parte di essa, anche mediante vendita con patto di riscatto, revoca il legato riguardo a ciò che è stato alienato, anche quando l’alienazione è annullabile per cause diverse dai vizi del consenso, ovvero la cosa ritorna in proprietà del testatore. Lo stesso avviene se il testatore ha trasformato la cosa legata in un’altra, in guisa che quella abbia perduto la precedente forma e la primitiva denominazione. Ev ammessa la prova di una diversa volontà del testatore (art. 686 c.c.). Le disposizioni a titolo universale o particolare, fatte da chi al tempo del testamento ne aveva o ignorava di avere figli o discendenti, sono revocate di diritto per l’esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente legittimo del testatore, benche´ postumo, o legittimato o adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlio naturale. La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento, e, trattandosi di figlio naturale legittimato, anche se è già stato riconosciuto (v. riconoscimento, testamento di figlio naturale) dal testatore prima del testamento e soltanto in seguito legittimato (v. legittimazione, testamento del figlio naturale). La revocazione non ha invece luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi. Se i figli o i discendenti non vengono alla successione e non si fa luogo a rappresentazione (v.), la disposizione ha il suo effetto (art. 687 c.c.). V. anche patti successori; testamento congiuntivo.

ritiro del testamento: v. testamento, revoca del testamento.

testamento segreto: il testamento testamento può essere scritto in un qualunque foglio di carta (cosiddetta scheda testamentaria) anche da persona diversa dal testatore o perfino a stampa; il testatore in persona, davanti a due testimoni, consegna il foglio, sigillato o chiuso in una busta sigillata, ad un notaio; questi annota all’esterno del foglio o della busta tutte le formalità compiute davanti a lui, appone la data e sottoscrive insieme al testatore e ai testimoni (artt. 604 ss. c.c.). V. anche nullità del testamento; pubblicazione del testamento.

testamento speciale: rientrano in questa figura i testamenti pubblici previsti dagli artt. 609 – 618 c.c. caratterizzati dalla semplicità di forme, dall’efficacia subordinata al successivo deposito del testamento stesso, e dalla validità limitata nel tempo. Le ipotesi previste sono quelle del testamento fatto in luogo di malattie contagiose o in caso di pubblica calamità o infortunio (artt. 609 – 610 c.c.); quella del testamento fatto a bordo di nave (artt. 611 – 615 c.c.) o di aeromobile (art. 616 c.c.); quella del testamento di militari o assimilati (artt. 617 – 618 c.c.). Il testamento testamento è nullo quando manca la redazione per iscritto della dichiarazione del testatore ovvero la sottoscrizione della persona autorizzata a riceverla o del testatore. Per ogni altro difetto di forma il testamento testamento può essere annullato su istanza di chiunque vi ha interesse. L’azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie (art. 619 c.c.).

trascrizione del testamento: chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte, deve presentare, oltre all’atto indicato dall’art. 2648 c.c., una copia o un estratto autentico del testamento, se l’acquisto segue in base a esso (art. 2660, comma 1o, c.c.). La testamento testamento non implica, di per se´ , accettazione tacita dell’eredità (v. accettazione, testamento dell’eredità ).


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