Enciclopedia giuridica

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Vendita



vendita a corpo: ricorre quando un bene immobile viene venduto a corpo (quel determinato terreno, segnato da quei determinati confini, quel determinato appartamento, ubicato in quel determinato edificio, per il prezzo tot). Nel caso di vendita vendita, essendo il prezzo determinato in relazione al bene in se´ considerato, ed a prescindere dalle sue misure, anche se queste siano state indicate nel contratto, la differenza fra misure indicate e misure effettive è ininfluente sul prezzo, a meno che essa non sia superiore alla ventesima parte (art. 1538 c.c.).

vendita a domicilio: v. domicilio, vendite a vendita.

vendita aleatoria di cosa futura: v. vendita della speranza.

vendita allo scoperto: v. contratti di borsa, vendita a termine.

vendita a misura: ricorre quando un bene immobile viene venduto a misura (quel determinato terreno di tot ettari in ragione di tot lire all’ettaro; quel determinato appartamento di tot metri quadrati, in ragione di tot lire al metro quadrato). In caso di vendita vendita, se la misura effettiva dell’immobile risulta inferiore o superiore a quella indicata nel contratto, il compratore ha diritto ad una corrispondente riduzione o deve un corrispondente supplemento del prezzo; ma ha la facoltà di recedere dal contratto se l’eccedenza supera la ventesima parte della misura dichiarata (art. 1537 c.c.).

vendita a premi: è un ipotesi di promessa al pubblico (v. promessa, vendita al pubblico), normalmente associata alla raccolta di figurine collocate in prodotti industriali: il fabbricante di prodotti industriali, al fine di incrementare le vendite, promette in premio un oggetto (o più oggetti di crescente valore) al compratore dei suoi prodotti che vi avrà trovato una figurina (o una determinata quantità di figurine).

vendita a prova: le cose mobili possono essere vendute a prova, da effettuarsi secondo le modalità stabilite nel contratto o secondo gli usi: la vendita si considera fatta, in tal caso, sotto la condizione sospensiva (v. condizione, vendita sospensiva) che la cosa venduta possegga le qualità pattuite (art. 1521 c.c.).

vendita a rate con riserva di proprietà: la vendita a rate di cose mobili con riserva di proprietà si basa su tre principi (art. 1523 c.c.): a) il venditore è obbligato a consegnare immediatamente la cosa al compratore, che ne acquista subito la facoltà di godimento. Qui c’è una deroga ai principi generali sulla eccezione di inadempimento (v. eccezione, vendita di inadempimento): il venditore, secondo questi principi, potrebbe rifiutarsi di consegnare la cosa fino a quando non gli sia stato pagato il prezzo; b) il compratore diventa proprietario della cosa solo al momento del pagamento dell’ultima rata del prezzo; c) i rischi relativi alla cosa venduta, e, in particolare, il rischio del perimento della cosa (v. perimento, rischio del vendita della cosa), passano dal venditore al compratore già al momento della consegna. Questa è una eccezione al principio secondo il quale il rischio incombe sul proprietario (art. 1465 c.c.): qui, se la cosa perisce prima del pagamento integrale del prezzo e, quindi, quando la cosa è ancora del venditore, il compratore dovrà ugualmente continuare a pagarne il prezzo. Questa forma di vendita, diffusissima per i prodotti industriali di elevato prezzo (automobili, televisori, frigoriferi ecc.), realizza congiuntamente due esigenze. Al compratore permette di conseguire immediatamente il godimento della cosa, anche se non dispone del danaro necessario per pagarne il prezzo. L’industriale produttore del bene o il commerciante che lo distribuisce sul mercato ne ricava, correlativamente, un grande vantaggio, giacche´ accresce il volume delle sue vendite (maggiore è il numero di coloro che comperano, se non è necessario pagare subito il prezzo), senza correre troppi rischi per l’ipotesi di inadempienza del compratore, data la riserva di proprietà a favore del venditore e considerato il frequente ricorso all’assicurazione (v.) del rischio di insolvenza dei compratori. Se il compratore non paga, alle scadenze pattuite, le rate del prezzo, il venditore può ottenere la risoluzione del contratto (v.). Non può però ottenerla per il mancato pagamento di una sola rata che non superi l’ottava parte del prezzo complessivo (art. 1525 c.c.). Risolto il contratto, il venditore esigerà la restituzione della cosa (che è sempre rimasta di sua proprietà ), ma dovrà, a sua volta, restituire le rate già riscosse, salvo il diritto di trattenerne una quota a titolo di compenso per l’uso che il compratore ha fatto della cosa (art. 1526 c.c.). La cosa acquistata con riserva di proprietà , appartenendo al venditore fino al pagamento dell’ultima rata, non può essere aggredita dai creditori del compratore. Può però accadere che i creditori del compratore, ignorando la riserva di proprietà altrui, sottopongano a pignoramento (v.) la cosa detenuta dal loro debitore, credendola di sua proprietà . Il venditore può insorgere e opporsi al pignoramento, ma solo se la riserva di proprietà a suo favore risulti da atto scritto avente data certa (v. data, vendita certa) anteriore al pignoramento (art. 1524, comma 1o, c.c.). Se la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo è superiore alle lire trentamila, la riserva della proprietà è opponibile anche al terzo acquirente, purche´ il patto di riservato dominio sia trascritto in apposito registro tenuto nella cancelleria del tribunale nella giurisdizione del quale è collocata la macchina, e questa, quando è acquistata dal terzo, si trovi ancora nel luogo dove la trascrizione è stata eseguita (art. 1524, comma 2o, c.c.). Se si tratta di cosa mobile iscritta in pubblici registri (autoveicoli, navi, aeromobili), la trascrizione della riserva di proprietà vale a renderla opponibile ai terzi (art. 1524, comma 3o, c.c.).

vendita a scopo di garanzia: per aggirare il divieto del pegno o dell’ipoteca con patto commissorio (v. patto, vendita commissorio) (art. 2744 c.c.), si fa talvolta ricorso alla vendita vendita, nella forma della vendita con patto di riscatto (v.) o con patto di retrovendita. Il debitore vende al creditore un proprio bene per un prezzo determinato in misura corrispondente al suo debito in capitale e interessi (ma non pagato perche´ compensato con il preesistente debito). Se, alla scadenza, il debitore potrà pagare il suo debito, eserciterà il diritto di riscatto o di retrovendita e riavrà la cosa venduta; altrimenti, questa resterà definitivamente al creditore. In questo caso, la prova del preesistente debito del venditore verso il compratore, la corrispondenza fra prezzo di vendita e importo del preesistente debito (e, eventualmente, l’esiguità del primo rispetto al valore della cosa venduta), la ulteriore prova che il prezzo di vendita non fu pagato, bastano per considerare quella vendita con patto di riscatto o di retrovendita come un contratto in frode (v. contratto, vendita in frode alla legge) al divieto di patto commissorio, come tale nulla. La giurisprudenza ha, per gradi successivi, finito con il riconoscerlo: dapprima essa ha considerato nulla solo la vendita dal debitore al creditore sottoposta alla condizione sospensiva dell’inadempimento del primo e valida, invece, la vendita immediatamente traslativa della proprietà dal debitore al venditore, anche se con patto di riscatto o con patto di retrovendita a favore del debitore. Infine, ha esteso la nullità anche a questa seconda ipotesi.

vendita a termine dei titoli di credito: v. contratti di borsa, vendita a termine.

causa della vendita: la vendita vendita consiste nello scambio tra un diritto e una somma di danaro.

vendita come contratto a titolo oneroso: v. contratto di vendita.

vendita commutativa: v. vendita di cose future.

vendita con buoni sconto: ricorre quando il compratore di un prodotto può trovarsi un buono che gli attribuisce il diritto di comperare con uno sconto sul prezzo una nuova unità del prodotto. Si tratta, in questo caso, di offerta contrattuale al pubblico (v. offerta, vendita al pubblico): è proposta di comperare quel dato prodotto a condizione di favore, rivolta a chi si dimostra possessore del buono sconto. V. anche promessa, vendita al pubblico.

concessione di vendita: v. concessione di vendita.

vendita con pagamento anticipato del prezzo: v. raccolta, vendita di depositi di soci o terzi.

vendita con patto di riscatto: la vendita, mobiliare o immobiliare, può essere conclusa con patto di riscatto: il venditore si riserva il diritto di riacquistare la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del medesimo prezzo (art. 1500 c.c.), entro un termine che non può essere superiore a due anni per i mobili ed a cinque anni per gli immobili (art. 1501 c.c.). La facoltà di riscatto è un diritto potestativo (v. diritti, vendita potestativi) del venditore, e si esercita con un suo atto unilaterale, di per se´ produttivo dell’effetto giuridico della retrocessione della proprietà . Il patto di riscatto crea sulla cosa venduta un vincolo reale: se il compratore rivende la cosa, il venditore può riscattarla anche nei confronti del terzo acquirente, purche´ il patto sia ad esso opponibile, ossia se, trattandosi di immobile, il patto sia stato trascritto (v. trascrizione immobiliare) o se, trattandosi di mobile, risulti da atto avente data certa (v. data, vendita certa) anteriore al trasferimento. Il riscattante riacquista la proprietà della cosa libera da pesi o ipoteche che il compratore vi aveva costituito, ma è tenuto a rispettare la locazione (artt. 1504 – 5 c.c.). Diversa dalla vendita vendita è la vendita con patto di retrovendita, non prevista dalla legge: qui il compratore si obbliga nei confronti del venditore a rivendergli la cosa acquistata con un nuovo contratto di vendita. Non valgono, in questo caso, i limiti di tempo (due o cinque anni) e di prezzo (lo stesso prezzo originario) stabiliti dalla legge per il riscatto convenzionale; ma neppure si produce il vincolo reale sulla cosa venduta. Il patto di retrovendita ha effetti puramente obbligatori (v. contratto, effetti obbligatori del vendita): se il compratore trasferisce il bene ad un terzo, il venditore lo ha definitivamente perduto e potrà solo pretendere dal compratore il risarcimento dei danni (v. inadempimento, vendita dell’obbligazione; responsabilità, vendita contrattuale).

vendita con riserva di gradimento: la vendita di cose mobili può essere fatta con riserva di gradimento: la vendita, in tal caso, non si perfeziona se non quando il compratore comunichi al venditore il proprio gradimento (art. 1520 c.c.). La dichiarazione di gradimento è assolutamente discrezionale: siamo in presenza, secondo l’opinione prevalente, di un patto di opzione (v. opzione, patto di ).

contratto di vendita: la vendita è un contratto a titolo oneroso: attua il trasferimento di un diritto verso il corrispettivo di una somma di danaro, detta prezzo; la sua causa consiste nello scambio tra un diritto e una somma di danaro. Per suo mezzo si realizza, dunque, una duplice funzione economica: da un lato la circolazione dei beni (v. beni, circolazione dei vendita) o, più in generale, dei diritti; dall’altro la circolazione del danaro. In quanto contratto a titolo oneroso (v. contratto, vendita a titolo oneroso), la vendita differisce dalla donazione (v.), che attua anch’essa il trasferimento di diritti, ma per spirito di liberalità (art. 769 c.c.) e, quindi, senza alcun corrispettivo. La vendita è fra i contratti mediante i quali si svolge la circolazione della ricchezza, nel senso più ampio di questa espressione: può avere ad oggetto, per l’art. 1470 c.c., sia il trasferimento della proprietà di una cosa, mobile o immobile, sia il trasferimento di un altro diritto, sia esso un diritto reale, come il trasferimento del diritto di superficie (v.), di usufrutto (v.) ecc. oppure un diritto di credito, come la cessione dei crediti (v. cessione del credito); e l’espressione altro diritto va intesa nel senso più esteso: può essere vendita anche la cessione di un contratto (v. cessione del contratto), che propriamente non è trasferimento di un diritto, ma della più complessa situazione (implicante diritti ed obbligazioni) di contraente o parte di un contratto. La vendita produce due ordini di effetti: a) effetti reali (v. vendita, effetti reali del contratto di vendita); b) effetti obbligatori (v. vendita, effetti obbligatori del contratto di vendita). Regole particolari valgono per la vendita di cose mobili (v.). V. anche vendita obbligatoria.

contratto d’opera e vendita: per la distinzione del contratto d’opera (v. contratto, vendita d’opera) dal contratto di vendita il criterio che l’art. 2223 c.c. fornisce sta nello stabilire se le parti abbiano prevalentemente in considerazione l’opera oppure la materia; e nell’esempio ora fatto prevale sicuramente la materia: il contratto è una vendita. Quando l’artigiano produca in serie bisognerà distinguere: se la materia, oltre che i disegni, gli sono forniti dal committente, sarà contratto d’opera (sarebbe, altrimenti, incongruo supporre un doppio passaggio di proprietà della materia); ma se, nella produzione in serie, egli utilizza materia propria, il contratto dell’artigiano sarà vendita, anche quando l’opera sia eseguita secondo disegni fornitigli dal compratore.

vendita della cosa sperata: la vendita o emptio rei speratae è un contratto commutativo (v. contratti, vendita commutativi), che è nullo (o, meglio, inefficace) se la cosa non viene ad esistenza (art. 1472, comma 2o, c.c.). V. anche vendita di cose future.

vendita della speranza: la vendita vendita o emptio spei è un contratto aleatorio: il compratore dovrà pagare il prezzo o, se lo ha pagato, non potrà chiederne la restituzione, se la cosa non viene ad esistenza (se la grandine distrugge il raccolto o se l’edificio non viene costruito per il diniego della licenza di costruzione). V. anche vendita di cosa futura.

vendita di armi: v. armi.

vendita di autoveicoli: v. pubblico registro automobilistico.

vendita di beni di incapaci: v. beni, vendita ereditari di incapaci; emancipato; inabilitato; incapacità ; interdizione; minori; potestà , vendita dei genitori; tutela, vendita dei minori.

vendita di chiavi o grimaldelli: v. chiavi e grimaldelli.

vendita di cosa altrui: per vendere un bene non occorre esserne proprietario: è valida ed è , in pratica, assai frequente la vendita di cose che, al momento del contratto, non appartengono al venditore. Naturalmente, la vendita vendita non trasferisce la proprietà (il venditore non può trasferire ciò che non ha); è, invece, fonte della obbligazione del venditore di procurarsi la proprietà della cosa (art. 1478, comma 1o, c.c.); e il compratore ne acquisterà la proprietà nel momento stesso in cui il venditore ne sarà divenuto proprietario (art. 1478, comma 2o, c.c.). Non è necessario, ecco dove sta la funzione della vendita vendita, un nuovo atto di trasferimento del venditore al compratore; il passaggio della proprietà dal primo al secondo sarà l’effetto, ritardato nel tempo, del contratto di vendita fra essi intercorso. Se il venditore, invece, non riuscirà a procurarsi la proprietà della cosa, egli sarà inadempiente e subirà le ordinarie conseguenze dell’inadempimento contrattuale (v. risoluzione del contratto; inadempimento, vendita dell’obbligazione; responsabilità , vendita contrattuale). La cosa altrui può essere come tale dedotta in contratto; ma può anche accadere che il compratore, al momento del contratto, supponesse che la cosa appartenesse al venditore. In entrambi i casi il contratto è valido ed obbliga il venditore a procurarsi la proprietà della cosa. Sotto altri aspetti, tuttavia, le conseguenze sono diverse a seconda che il compratore fosse o no a conoscenza della altruità della cosa: nel primo caso, se il contratto non fissa il termine entro il quale il venditore dovrà adempiere, il compratore dovrà chiedere al giudice la fissazione del termine (v. tempo dell’adempimento) (art. 1183 c.c.), e solo dopo la inutile scadenza di questo potrà ottenere la risoluzione del contratto. Nel secondo caso, una volta scoperto che gli è stata venduta cosa appartenente ad un terzo, il compratore potrà subito domandare la risoluzione del contratto, se nel frattempo il venditore non gli ha procurato la proprietà della cosa (art. 1479 c.c.), e può sospendere il pagamento del prezzo a norma dell’art. 1481 c.c.. Se è stata venduta cosa parzialmente altrui, il compratore può , a norma dell’art. 1480 c.c., ottenere la risoluzione del contratto o una riduzione del prezzo a seconda che dalle circostanze risulti che egli non avrebbe acquistato oppure avrebbe acquistato, il bene senza la parte di cui non è diventato proprietario. Se si tratta di cosa mobile, l’acquirente che ne abbia conseguito il possesso può venirsi a trovare nella condizione prevista dall’art. 1153 c.c. (v. acquisto, vendita a non domino): egli ne ha già acquistato la proprietà a titolo originario (v. acquisto, vendita a titolo originario). Gli sarà preclusa, in questo caso, l’azione di risoluzione? La giurisprudenza talvolta dice di no: l’art. 1153 c.c. è posto a favore dell’acquirente, non dell’alienante; e il primo, se preferisce, può rinunciare a giovarsene, chiedendo la risoluzione del contratto.

vendita di cosa parzialmente altrui: v. vendita di cosa altrui.

vendita di cose di genere: è la vendita che ha per oggetto cose determinate solo nel genere (v. cose, vendita fungibili). Nella vendita vendita la proprietà passa solo al momento dell’individuazione (v.). L’obbligazione del venditore di far acquistare la proprietà al compratore consiste qui nella obbligazione di prestarsi alla individuazione della cosa, nei modi di legge o di contratto.

vendita di cose future: le cose future (v. cose, vendita future) sono le cose che ancora non esistono al momento della conclusione del contratto, ma che si spera vengano ad esistenza, come ad esempio il futuro raccolto di un fondo agricolo e come gli appartamenti di un edificio da costruire. Qui il contratto non può , ovviamente, trasferire subito la proprietà : questa passa solo nel momento in cui la cosa viene ad esistenza (art. 1472 c.c.), e passa per il solo fatto del venire ad esistenza della cosa, senza necessità di una ulteriore dichiarazione di volontà delle parti. Se si tratta dei prodotti del suolo, questo momento coincide con la loro separazione: prima della separazione i frutti (v.) sono per il diritto parte della cosa che li produce. La vendita vendita può essere, vendita della speranza (v.) o vendita della cosa sperata (v.). La vendita vendita è , di regola, vendita della cosa sperata; salvo che non risulti che le parti abbiano voluto concludere un contratto aleatorio (v. contratti, vendita aleatori). In entrambi i casi l’obbligazione del venditore di fare acquistare la proprietà al compratore ha per oggetto i comportamenti che, nei diversi casi, appaiono necessari per far sì che la cosa venga ad esistenza: così chi ha venduto il grano che raccoglierà sul proprio fondo non sarà libero di astenersi dal coltivare il fondo o di destinarlo ad una coltivazione diversa. Anche nella vendita vendita è dovuta la garanzia per i vizi (v. garanzia, vendita per vizi occulti nella vendita).

vendita di cose mobili: la vendita vendita è sottoposta a norme particolari. Se il compratore non adempie l’obbligazione di pagare il prezzo, il venditore può far vendere la cosa, a spese del compratore, da un mediatore (v.) professionale (se si tratta di merci) o da un agente di cambio (v. agente, vendita di cambio) (se si tratta di titoli) o, in mancanza di questi nel luogo di esecuzione della vendita, da un ufficiale giudiziario (art. 1515 c.c., art. 83 c.c.). Se inadempiente è , invece, il venditore, il compratore può anch’esso ricorrere all’esecuzione coattiva del contratto, facendo acquistare le cose dai soggetti sopra menzionati (art. 1516 c.c.). Il venditore che abbia consegnato la cosa al compratore prima di ricevere il pagamento del prezzo può (se il pagamento del prezzo non era sottoposto a termine) chiedere in giudizio, entro quindici giorni dalla consegna, che la cosa venduta gli sia restituita, purche´ questa si trovi ancora presso il compratore (art. 1519 c.c.). Ev una azione che non implica domanda di risoluzione del contratto (v.): con essa il venditore mira solo a ricuperare il possesso (v.) della cosa, al fine di esercitare, fino a quando il compratore non avrà pagato il prezzo, il diritto di ritenzione (v. ritenzione, diritto di vendita). La vendita vendita può essere fatta con riserva di gradimento (v. vendita con riserva di gradimento); a prova (v. vendita a prova); su campione (v. vendita su campione); su documenti (v. vendita su documenti).

vendita di eredità: chi vende un’eredità (v.) senza specificarne gli oggetti è tenuto a garantire soltanto la propria qualità di erede (art. 1542 c.c.. La vendita vendita deve farsi per atto scritto, a pena di nullità (art. 1543, comma 1o, c.c.). Il venditore è tenuto al compimento degli atti che sono necessari da parte sua per rendere efficace, nei confronti dei terzi, la trasmissione di ciascuno dei diritti compresi nell’eredità (art. 1543, comma 2o, c.c.). Se il venditore ha percepito i frutti di qualche bene o riscosso qualche credito ereditario, ovvero ha venduto qualche bene dell’eredità, è tenuto a rimborsarne il compratore, salvo patto contrario (art. 1544 c.c.). Il compratore deve rimborsare il venditore di quanto questi ha pagato per debiti e pesi dell’eredità e deve corrispondergli quanto gli sarebbe dovuto dall’eredità medesima, salvo che sia convenuto diversamente (art. 1545 c.c.). Il compratore, se non vi è patto contrario, risponde in solido con il venditore dei debiti ereditari (art. 1546 c.c.). La disciplina della vendita vendita si applica alle altre forme di alienazione di un’eredità a titolo oneroso (art. 1547, comma 1o, c.c.). Nelle alienazioni di eredità a titolo gratuito la garanzia è regolata dall’art. 797 c.c. (v. donazione, evizione nella vendita) (art. 1547, comma 2o, c.c.).

vendita di fondi rustici: è il contratto di vendita avente ad oggetto un fondo rustico (v. fondi rustici). Insieme al fondo, può essere venduta anche l’azienda agricola (v. azienda, vendita agricola) di cui il proprietario sia titolare, con la conseguenza che l’acquirente subentra nei contratti stipulati dal proprietario per l’esercizio dell’impresa agricola.

vendita di macchine utensili o di produzione: la l. 28 novembre 1965, n. 1329, contiene una particolare disciplina per la vendita vendita. La legge predispone un sistema che consenta a chiunque intenda vendere con riserva di proprietà o con pagamento rateale o differito, oppure locare con diritto di opzione o con patto di trasferimento della proprietà al conduttore per effetto del pagamento dei canoni, macchine utensili o di produzione nuove, di prezzo unitario non inferiore a lire 500.000, nonche´ a coloro che hanno acquistato privilegio ex art. 2762 c.c., di rendere opponibile la riserva della proprietà o dei diritti del locatore, o il privilegio legale, ai terzi acquirenti che hanno trascritto o iscritto l’acquisto del loro diritto posteriormente alla trascrizione stessa (art. 3, comma 4o, l. n. 1329 del 1965). Per l’attuazione di tale pubblicità dichiarativa (v. pubblicità , vendita dichiarativa) è necessario che dopo la stipulazione del relativo contratto si trascrivano in un apposito registro tenuto dalla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione viene stipulato il contratto, i contratti di vendita con riserva di proprietà o con pagamento rateale o differito, di locazione con diritto di opzione o con patto di trasferimento della proprietà al conduttore per effetto del pagamento dei canoni, gli atti costitutivi di privilegio e le cessioni dei contratti con riserva di proprietà e di quelli di locazione. Subito dopo la prima trascrizione avvenuta per il primo contratto (quello relativo alla macchina nuova) è necessario applicare, in una parte essenziale e ben visibile della macchina, un contrassegno recante l’indicazione del nome del venditore o locatore, del tipo di macchina, del numero di matricola della stessa, dell’anno di fabbricazione e del tribunale nella cui circoscrizione è stato stipulato il contratto (art. 1 l. n. 1329 del 1965). Successivamente la cancelleria del tribunale presso il quale è stata effettuata la trascrizione procederà al controllo dell’applicazione del contrassegno ed alla bollatura dello stesso. Solo dopo l’effettuazione di tali operazioni il venditore o il compratore, che intenda avvalersi del suddetto sistema pubblicitario, potrà consegnare al compratore o al conduttore la macchina venduta o locata (d.m. 10 marzo 1966), unitamente ad un certificato di origine dal quale risultino i nomi dei contraenti, le condizioni di vendita e le clausole contrattuali (art. 2, comma 2o, l. n. 1329 del 1965). Le macchine contrassegnate sono vendute o locate con atto pubblico (v. atto, vendita pubblico) o con scrittura privata (v.) autenticata (art. 2, comma 1o, l. n. 1329 del 1965). Il predetto sistema presenta l’indubbio vantaggio, rispetto alla normale vendita con patto di riservato dominio (v. vendita a rate con riserva di proprietà ), di consentire l’opponibilità dei diritti del venditore, del locatario o del creditore privilegiato ex art. 2762, anche nel caso in cui la macchina venga spostata dal luogo dell’installazione.

vendita di pacchetti azionari: v. pacchetti azionari; garanzia, vendita per vizi occulti nella vendita.

vendita di prodotti industriali con segni mendaci: v. prodotti industriali.

vendita e contratto estimatorio: v. contratto, vendita di distribuzione; contratto, vendita estimatorio.

effetti del fallimento sul contratto di vendita: v. fallimento, contratti pendenti nel vendita.

effetti obbligatori del contratto di vendita: la vendita è fonte di obbligazioni (v. contratto, effetti obbligatori del vendita; obbligazioni, vendita in generale) per il compratore e per il venditore. Sul compratore incombe l’obbligazione di pagare il prezzo (art. 1498 c.c.) (v. prezzo, vendita della vendita). In mancanza di diversa pattuizione, il prezzo deve essere pagato al momento della consegna della cosa venduta (art. 1499 c.c.). Sul venditore grava una più complessa serie di obbligazioni: 1) l’obbligazione di consegnare la cosa al compratore (art. 1476 n. 1 c.c.); e questa obbligazione ha per oggetto una cosa che è già del compratore, diventatone proprietario per effetto immediato del contratto (v. vendita, effetti reali del contratto di vendita); 2) l’obbligazione di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, quando l’acquisto non è effetto immediato del contratto (art. 1476 n. 2 c.c.). Ev , stando alla lettera della norma, una obbligazione di carattere solo eventuale: incombe sul venditore nei casi in cui il contratto non abbia, secondo il principio consensualistico (v. consenso, effetto traslativo del vendita), già trasferito la proprietà . Il che accade nell’ipotesi del contratto che abbia per oggetto cose indicate solo nel genere: la proprietà passa dal venditore al compratore solo al momento della individuazione (v.) (art. 1378 c.c.). Accade, inoltre, in altre tre ipotesi, specifiche della vendita: vendita di cosa altrui, di cosa futura, con riserva di proprietà . Ma alla norma è stata talora attribuita una più generale valenza: sul venditore incombe, a norma dell’art. 1476 n. 2 c.c., l’obbligazione di fare quanto in suo potere per fare effettivamente conseguire al compratore la cosa o il diritto alienato e di astenersi da comportamenti che possano pregiudicare la realizzazione di questo risultato, come ad esempio la successiva alienazione del medesimo immobile ad un terzo, prima che il compratore abbia, con la trascrizione (v. trascrizione immobiliare), reso opponibile il proprio acquisto ai terzi; 3) l’obbligazione di garantire il compratore dall’evizione (v. evizione, garanzia per vendita); 4) l’obbligazione di garantire il compratore dai vizi della cosa (art. 1476 n. 3 c.c.) (v. garanzia, vendita per vizi occulti nella vendita; garanzia, vendita di buon funzionamento).

effetti reali del contratto di vendita: la vendita è , come ogni contratto che abbia per oggetto il trasferimento della proprietà o di altro diritto, un contratto con effetti reali (v. contratto, effetti reali del vendita): la proprietà o l’altro diritto si trasferisce dal venditore al compratore per effetto del solo consenso, secondo la regola generale dell’art. 1376 c.c. (v. consenso, effetto traslativo del vendita).

vendita forzata: la vendita vendita presenta questa peculiarità : essa si attua per provvedimento del giudice, cui l’art. 586 c.p.c. attribuisce l’effetto traslativo della proprietà ; e, tuttavia, l’acquirente acquista i diritti sulla cosa a titolo derivativo, come è reso esplicito dall’art. 2919 c.c., ai sensi del quale la vendita vendita trasferisce all’acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l’espropriazione. Dal fatto che si tratti di trasferimento officio iudicis, e non per contratto, deriva l’inapplicabilità delle norme sulla vendita (v.) che presuppongono un trasferimento contrattuale del diritto salvo quanto si dirà riguardo all’offerta, quale atto unilaterale fra vivi (v. atti unilaterali, vendita fra vivi); dal fatto che si tratta, pur tuttavia, di un trasferimento a titolo derivativo (v. acquisto, vendita a titolo derivativo) deriva l’applicabilità di quelle, fra le norme sulla vendita, che hanno quale solo presupposto il trasferimento del diritto. La vendita vendita, insomma, non è vendita in senso tecnico: la sua disciplina, salva la possibilità di integrazione nel senso ora indicato, è tutta nelle norme specifiche che ad essa rivolgono il c.c. ed il c.p.c.. Ancora nel c.c. sono le categorie formali atte alla comprensione di questa figura: per l’art. 922 c.c. la proprietà si acquista, oltre che a titolo originario, per successione ereditaria e per effetto di contratti, negli altri modi stabiliti dalla legge; per l’art. 2908 c.c. l’autorità giudiziaria può , nei casi previsti dalla legge, costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici. Non essendo vendita in senso tecnico, mancano nella vendita vendita la garanzia per vizi della cosa (v. garanzia, vendita per vizi occulti nella vendita): l’art. 2922 c.c. la esclude, come esclude l’impugnazione per causa di lesione (v. rescissione, vendita del contratto). L’acquirente può subire evizione (v.), tranne che nel caso in cui, trattandosi di cose mobili, ne abbia conseguito il possesso di buona fede e possa, perciò , invocare l’acquisto a non domino (v. acquisto, vendita a non domino), essendo il decreto del giudice dell’esecuzione titolo idoneo all’acquisto della proprietà ; e l’ex proprietario può , per l’art. 2920 c.c., far valere le sue ragioni sulla somma ricavata dall’esecuzione o, se il creditore procedente era in mala fede, può conseguire da questo il risarcimento del danno. Quando si tratti di immobili o di mobili registrati o di universalità di mobili, l’acquirente evitto può ripetere il prezzo pagato e non ancora distribuito o, se questo è già stato distribuito, può ripetere da ciascun creditore la parte riscossa e dal debitore l’eventuale residuo, salva sempre l’azione di danni nei confronti del creditore procedente (art. 2921 c.c.). Qui non si parla di creditore in mala fede, come nell’articolo precedente; ma non c’è ragione di distinguere: l’azione è , in ogni caso, una azione di danni ex art. 2043 c.c. (v. fatti illeciti), e richiede la prova del dolo o della colpa: l’avere agito in executivis sul bene pur sapendolo di terzi o potendo saperlo con l’uso della richiesta diligenza; ed il dolo o la colpa del creditore debbono essere provati anche in rapporto all’ipotesi di cui all’art. 2921 c.c.. La vendita non resta travolta dall’eventuale nullità degli atti esecutivi che l’hanno preceduta, salvo il caso di collusione con il creditore procedente (art. 2929 c.c.). Con il che il c.c. deroga al principio processuale secondo il quale la nullità di un atto si estende agli atti successivi che ne siano dipendenti (art. 159, comma 1o, c.p.c.): assicura la stabilità degli effetti sostanziali del processo esecutivo. Ma diverso è il caso in cui la nullità colpisca la stessa vendita. Del pari diverso è il caso della vendita preceduta da una offerta affetta da un vizio della volontà (v. vizi, vendita del consenso). L’inapplicabilità alla vendita vendita delle norme sulla vendita per contratto esclude l’applicazione dei rimedi sinallagmatici, come esclude, per norma espressa, la garanzia per vizi della cosa oggetto della vendita. Resta però il fatto che l’offerta è atto unilaterale fra vivi cui sono applicabili, in quanto compatibili, le norme sui contratti (art. 1324 c.c.) (v. atti unilaterali, applicabilità delle norme sui contratti agli vendita); e, se la cosa manca di qualità essenziali, determinanti della volontà dell’offerente (i giudici si sono pronunciati sul caso dell’orologio recante una falsa marca di prestigio), oppure si è incorsi in un aliud pro alio (v.) (come nel caso del quadro venduto come di grande maestro e poi risultato come opera di scuola), l’annullamento della dichiarazione di volontà dell’offerente, per errore essenziale (v. errore, vendita essenziale) sulle qualità dell’oggetto o sulla sua stessa identità , renderà nulla la vendita vendita.

vendita internazionale di beni mobili: disciplinata dalla Convenzione di diritto uniforme di Vienna dell’11 aprile 1980, entrata in vigore il 1o gennaio 1988. Scopo della Convenzione è quello di sostituire, all’interno degli ordinamenti nazionali degli Stati contraenti, la regolazione diversificata dei vari Stati relativamente all’importazione e all’esportazione di beni mobili corporali, con la disciplina uniforme da essa dettata.

vendita obbligatoria: si parla, comunemente di vendita vendita con riferimento ai casi nei quali il trasferimento della proprietà della cosa venduta non è effetto immediato del contratto, e sul venditore incombe, pertanto, l’obbligazione di fare acquistare al compratore la proprietà del bene venduto (art. 1476 n. 2 c.c.). Si deve però subito avvertire che anche in questi casi l’effetto traslativo della proprietà resta, pur sempre, un effetto reale, del contratto (v. contratto, effetti reali del vendita): solo che questo effetto, anziche´ prodursi immediatamente, si produce in un momento successivo (e può anche non prodursi affatto). Quale sia questo momento successivo e in che cosa consista l’obbligazione del venditore di fare acquistare la proprietà al compratore si potrà dire solo in relazione ai singoli casi di vendita vendita, i quali sono: 1) la vendita di cose determinate solo nel genere (v. vendita di cose di genere); 2) la vendita di cose future (v.); 3) la vendita di cosa altrui (v.); 4) la vendita a rate con riserva di proprietà (v.).

oggetto della vendita: la vendita può avere ad oggetto (v. oggetto del contratto), per l’art. 1470 c.c., sia il trasferimento della proprietà di una cosa, mobile o immobile, sia il trasferimento di un altro diritto, sia esso un diritto reale, come il trasferimento del diritto di superficie (v.), di usufrutto (v.) ecc., oppure un diritto di credito (v. obbligazione; cessione del credito); e l’espressione altro diritto va intesa nel senso più esteso: può essere vendita anche la cessione di un contratto (v. cessione del contratto), che propriamente non è trasferimento di un diritto, ma della più complessa situazione (implicante diritti ed obbligazioni) di contraente o parte di un contratto.

vendita porta a porta: v. domicilio, vendite a vendita.

preliminare di vendita: v. contratto, vendita preliminare.

prezzo della vendita: v. effetti obbligatori del contratto di vendita; prezzo, vendita della vendita.

risarcimento del danno per vizi nella vendita: v. risarcimento del danno, vendita per vizi nella vendita.

risoluzione del contratto di vendita: v. garanzia, vendita per vizi occulti nella vendita.

vendita stipulata da operatori commerciali fuori dei locali commerciali: v. domicilio, vendite a vendita.

vendita su campione: la vendita di merci può essere fatta su un campione della merce oggetto della vendita: la qualità della merce è così determinata in relazione alla qualità di un campione di essa (come un campione di una partita di petrolio o di una partita di grano ecc.). La vendita è subito perfezionata, ma l’eventuale difformità della merce poi consegnata rispetto al campione attribuisce al compratore il diritto alla risoluzione del contratto (v.) (art. 1522 c.c.).

vendita su documenti: nella vendita di cose per le quali è stato emesso un titolo rappresentativo, come la fede di deposito (v.) o il duplicato della lettera di vettura (v. lettera, vendita di vettura), il venditore adempie l’obbligazione di consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo (art. 1527 c.c.). Al momento della consegna del titolo, di conseguenza, dovrà essere pagato il prezzo (art. 1528 c.c.).


Vendetta      |      Venditore


 
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