cessione  di crediti:  v. cessione  del credito. 
 conferimento  di crediti:  v. conferimento, crediti del socio  di società  di capitali e mutualistiche. 
 crediti della massa:  indica  i crediti maturati nei confronti  di un  imprenditore in epoca successiva  alla  dichiarazione di fallimento  e in conseguenza dell’attività degli  organi  fallimentari (art.  111 n. 1 l. fall.), crediti che vengono  soddisfatti integralmente. Per  tale  motivo  sono  anche  detti  crediti con  prededuzione:  essi vengono  soddisfatti  non  appena diventano esigibili, senza  che i loro  titolari debbano concorrere con  i creditori antecedenti al fallimento. Sono  crediti crediti: a) il compenso al curatore; b)  le spese  della  procedura fallimentare; c) le obbligazioni  contratte dal curatore nel corso  dell’eventuale esercizio provvisorio dell’impresa  (v.) (art.  30 l. fall.). Si può  ritenere che i debiti contratti dall’imprenditore durante la precedente amministrazione controllata siano  debiti  assunti  nell’interesse della  massa,  ma quelli  contratti durante il precedente concordato preventivo sono  debiti  da  lui assunti  nel proprio interesse e non  nell’interesse della  massa  dei creditori. 		
			
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