Enciclopedia giuridica

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Fallimento

Ev la procedura esecutiva per mezzo della quale il patrimonio di un imprenditore insolvente viene utilizzato per soddisfare i suoi creditori secondo un criterio di parità e nella misura più alta possibile. Il fallimento è una procedura esecutiva concorsuale perche´ generale e collettiva: generale, perche´ colpisce l’intero patrimonio del debitore insolvente; collettiva, perche´ mira a soddisfare la massa dei creditori (v.), e non soltanto di quei creditori nei confronti dei quali il debitore sia già risultato inadempiente, ne´ soltanto di quelli che abbiano assunto l’iniziativa della procedura esecutiva. Affinche´ si instauri una procedura di fallimento, è necessaria la ricorrenza di due presupposti. Il primo presupposto, oggettivo in quanto inerisce alla situazione patrimoniale del debitore, è lo stato di insolvenza dello stesso (art. 5 l. fall.): il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti di obbligazioni o altri fatti esteriori (art. 5, comma 2o, l. fall.). Il secondo presupposto, oggettivo in quanto inerisce alla persona del debitore, consiste nella qualità di imprenditore commerciale di quest’ultimo (art. 2221 c.c. e art. 1 l. fall.). Deve trattarsi di un imprenditore privato, sia esso imprenditore individuale o società commerciale, esclusi gli enti pubblici economici, ma incluse le s.p.a. in mano pubblica, e deve trattarsi di imprenditore non piccolo. Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove è la sede principale dell’impresa, su iniziativa dello stesso debitore o di un suo erede o di uno o più creditori, del p.m. o d’ufficio. Il tribunale accerta la ricorrenza dei predetti presupposti del fallimento con il rito sommario del procedimento in camera di consiglio (v.) (art. 16 l. fall.). Se accoglie l’istanza, il tribunale pronuncia sentenza dichiarativa di fallimento, che è immediatamente esecutiva (art. 16 comma 3o, l. fall.). La sentenza: a) nomina il giudice delegato (v.) e il curatore (v.); b) ordina al fallito di depositare i bilanci (v. bilancio) e le scritture contabili (v.); c) fissa un termine non superiore a trenta giorni dalla affissione entro il quale quanti siano creditori del fallito possono presentare in cancelleria le domande di ammissione al passivo, dette insinuazioni; d) stabilisce l’adunanza dei creditori, nel corso della quale si esaminerà la complessiva situazione debitoria del fallito, cioè il c.d. stato passivo (v.) (art. 96 l. fall.) nel frattempo formato dal giudice delegato. Appena dichiarato il fallimento il giudice delegato appone i sigilli ai beni del fallito (art. 84 l. fall.) per evitare che essi vengono sottratti alla procedura. Il curatore deve poi procedere a redigere l’inventario dei beni del fallito (art. 87 l. fall.), prendendo in consegna i beni man mano che vengono inclusi nell’inventario. L’esercizio dell’impresa, di regola, cessa per effetto del fallimento: tuttavia il tribunale, se l’interruzione improvvisa può cagionare grave e irreparabile danno, può utilizzare l’esercizio provvisorio dell’impresa sentito il parere vincolante del comitato dei creditori (v.) (art. 90 l. fall.). In seguito il curatore forma, sulla base delle scritture contabili o altrimenti, l’elenco dei creditori (art. 89 l. fall.) e comunica loro con raccomandata il termine per le insinuazioni. Il giudice delegato esamina l’ammissibilità delle domande presentate e forma lo stato passivo (v.). Nella successiva adunanza dei creditori, alla presenza del curatore e con l’intervento del fallito, si procede alla verificazione dello stato passivo: il giudice, tenuto conto delle contestazioni e delle osservazioni degli interessati, modifica lo stato passivo (art. 96 l. fall.), poi, con decreto, lo dichiara esecutivo (art. 97 l. fall.). Contro lo stato passivo reso esecutivo, i creditori esclusi o ammessi con riserva possono, entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto, proporre ricorso al giudice delegato (art. 98 l. fall.) il quale istruisce le opposizioni e, quindi, le rimette al tribunale fallimentare che decide con sentenza. Sono possibili anche insinuazioni tardive (v.). Emanato il decreto che rende esecutivo lo stato passivo, il curatore procede alla vendita dei beni che compongono la massa attiva fallimentare. Si procede poi alla ripartizione tra i creditori delle somme ricavate dalla vendita dell’attivo, con periodiche ripartizioni parziali e, una volta completata la liquidazione dell’attivo e approvato il conto del curatore, con una ripartizione finale. Esaurita la liquidazione dell’attivo, il curatore rende al giudice delegato il conto della gestione (v.) ed il giudice ne ordina il deposito in cancelleria. Approvato il conto, viene liquidato il compenso al curatore e si procede a ripartizione finale dell’attivo. Al termine, il fallimento si chiude (v. chiusura del fallimento). V. anche procedure concorsuali.

chiusura del fallimento: è il termine della procedura concorsuale fallimentare. Il fallimento è chiuso su istanza del curatore, del debitore, oppure d’ufficio, con decreto del tribunale, reclamabile entro 15 giorni davanti alla Corte d’appello. Alla fallimento fallimento si giunge quando la procedura fallimentare è stata completata con la ripartizione finale dell’attivo, oppure quando si sono verificati, nel corso della procedura, eventi che ne impediscono l’ulteriore svolgimento. Sono cause di chiusura del fallimento (art. 118 l. fall.): 1) la mancata presentazione, nei termini stabiliti dalla sentenza dichiarativa di fallimento, di domande di ammissione al passivo; 2) l’integrale pagamento, già nel corso delle ripartizioni parziali, dell’intero passivo fallimentare; 3) la ripartizione finale dell’attivo; 4) l’inutilità , per insufficienza dell’attivo, di ulteriore prosecuzione della procedura. La chiusura del fallimento fa decadere gli organi della procedura e fa cessare tutti gli effetti patrimoniali del fallimento, sia quelli prodotti nei confronti del fallito, sia quelli determinati nei riguardi dei creditori (art. 120 l. fall.). Di conseguenza il fallito: a) riacquista il possesso dei beni che non fossero stati sottoposti a liquidazione; b) i creditori riacquistano il libero esercizio delle loro azioni individuali verso il debitore per il residuo dei loro crediti, in capitale e interessi. L’accettazione del pagamento in percentuale non comporta, nel fallimento, a differenza di quanto accade nel concordato preventivo (v.), la remissione parziale del debito (v. remissione del debito). La chiusura del fallimento non fa cessare le incapacità del fallito dipendenti da sua iscrizione nel registro dei falliti. Per ottenere ciò occorre che sia pronunciata dal tribunale, anche su istanza degli eredi, sentenza di riabilitazione che ordini la cancellazione del fallito dal registro (art. 142 l. fall.).

compensazione nel fallimento: v. compensazione, fallimento nel fallimento.

contratti pendenti nel fallimento: sono i rapporti contrattuali che risultino ancora pendenti alla data della dichiarazione di fallimento. Si sciolgono i contratti che presuppongono l’esercizio dell’ impresa (v.), che di regola cessa a causa del fallimento, nonche´ quelli che hanno carattere fiduciario: così i contratti di borsa (v.), di conto corrente (v. conto corrente bancario), di mandato (v.), di commissione (v.). Il contratto di appalto (v.) non si scioglie per il fallimento di una delle parti se, entro venti giorni dalla dichiarazione di fallimento, il curatore dichiari, previamente autorizzato dal giudice delegato, di voler subentrare e sempre che, se il fallito è l’appaltatore (v.), il committente (v.) non si opponga perche´ la considerazione della persona del fallito era stata motivo determinante del contratto (art. 81 l. fall.). Continuano, anche dopo la dichiarazione di fallimento, i contratti di locazione (v.) e di assicurazione contro i danni (v.) (art. 82 l. fall.), attesa la loro presumibile utilità per la massa dei creditori; salvo, tuttavia, patto contrario e salvo, nel fallimento del conduttore, che il curatore non intenda recedere dal contratto corrispondendo al locatore un giusto compenso (art. 80, comma 2o, l. fall.). Continuano, altresì, i contratti di lavoro (v. lavoro, effetti del fallimento sul contratto di fallimento). In caso di continuazione del contratto i crediti del contraente del fallito, maturati dopo la dichiarazione di fallimento, sono crediti verso la massa (v. credito della massa), che il curatore dovrà soddisfare integralmente e fuori del concorso. Nel caso di vendita o somministrazione, occorre distinguere: se è fallito il curatore, il venditore ha facoltà di dare esecuzione al contratto consegnando al curatore la cosa venduta e facendo valere nel passivo del fallimento il suo credito per il prezzo; se il venditore non si avvale di tale facoltà, il curatore può scegliere se dare o meno esecuzione al contratto. Se è fallito il compratore, si applica la regola disposta dall’art. 75 l. fall., che consente il c.d. stoppage in transitu (v.). Per quei contratti la cui sorte non sia prevista dalla legge, vale la regola della non automatica cessazione del rapporto contrattuale e della facoltà , riconosciuta al curatore, di scegliere tra cessazione ed esecuzione del contratto.

data del fallimento: è il giorno dal quale si producono gli effetti connessi alla sentenza di dichiarazione del fallimento. Gli effetti sostanziali derivanti dalla sentenza dichiarativa di fallimento si producono dalla data della sua pubblicazione. Decorrono dalla deliberazione della sentenza solo gli effetti che attengono alla interna procedura di fallimento.

fallimento del debitore civile: indica, con riferimento ai paesi anglosassoni e di lingua tedesca, il soggetto passivo del fallimento privo della qualità di imprenditore commerciale. In tali paesi, infatti, il fallimento e le altre procedure concorsuali sono procedure esecutive di diritto comune, applicabili ad ogni imprenditore insolvente. Nei paesi, come il nostro, ispirati alla tradizione del codice di commercio francese, dette procedure sono applicabili solo agli imprenditori commerciali.

fallimento del debitore di assegno di divorzio: indica l’ipotesi in cui l’imprenditore (v.) fallito sia debitore di assegno di divorzio (v. assegno, fallimento di divorzio). Per i crediti già maturati prima della sentenza dichiarativa del fallimento, il coniuge del creditore può insinuarsi nel passivo fallimentare. Poiche´ la concorde giurisprudenza esclude che l’assegno possa essere capitalizzato (art. 60, comma 2o, l. fall.), si applica l’art 47 l. fall.: per quanto riguarda il mantenimento dei figli affidati al coniuge del fallito, l’assegno è dovuto dal curatore nei limiti dell’obbligo alimentare. La maggioranza degli autori ritiene che la dichiarazione di fallimento estingua il diritto all’assegno alimentare spettante al coniuge divorziato del fallito; l’obbligo alimentare sussiste solo a carico di chi è in grado di provvedervi, e poiche´ il fallito non lo è , non può essere tenuto ad alcun obbligo alimentare.

fallimento della società di fatto: v. società di fatto, fallimento della fallimento.

fallimento della società di persone: v. società di fatto, fallimento della fallimento.

fallimento dell’ex socio: è il fallimento, conseguente a quello della società , del socio illimitatamente responsabile che abbia cessato di appartenere alla società stessa. La dottrina prevalente, in applicazione degli artt. 10 e 11 l. fall., ritiene in tal caso applicabili le seguenti regole: a) il socio defunto, receduto o escluso e il socio che abbia ceduto la propria quota può essere dichiarato fallito insieme alla società solo se non sia trascorso un anno dalla morte, dal recesso, dall’esclusione e dalla cessione della quota, sempre che l’insolvenza si sia manifestata prima della sua morte o della sua uscita dalla società o nell’anno successivo; b) il fallimento di società di capitali risultante dalla trasformazione di società di persone produce il fallimento degli ex soci a responsabilità limitata, in difetto dell’assenso dei creditori alla trasformazione, solo se non sia trascorso un anno dalla trasformazione e l’insolvenza si sia manifestata prima di essa o nell’anno successivo. La giurisprudenza, però , ritiene che il socio cessato o defunto debba essere dichiarato fallito senza limiti di tempo, purche´ l’insolvenza della società riguardi le obbligazioni sociali sorte in epoca anteriore alla cessazione o alla morte del socio o al momento in cui la cessazione è diventata opponibile ai terzi.

fallimento dell’imprenditore cessato: è il fallimento dell’imprenditore (v.) che, al momento della declaratoria di fallimento ha cessato, per qualsiasi motivo, l’esercizio della sua impresa. Il fallimento può essere dichiarato solo entro un anno dalla cessazione dell’impresa, se l’insolvenza si è manifestata prima della cessazione stessa, oppure in seguito, ma solo entro l’anno successivo (art 10 l. fall.). Tale norma si applica anche all’imprenditore defunto (art. 11 l. fall.), che può essere dichiarato fallito anche su richiesta degli eredi. In tal caso la procedura fallimentare si svolge nei confronto degli eredi, investendo il patrimonio ereditario e, se gli eredi non abbiano accettato con beneficio d’inventario, anche il patrimonio degli stessi eredi. Se gli eredi dell’imprenditore defunto non hanno accettato l’eredità con beneficio d’inventario e il loro preesistente patrimonio si riveli sufficiente a pagare i debiti dell’imprenditore defunto, non potrà farsi luogo a dichiarazione di fallimento.

fallimento dell’imprenditore defunto: è il fallimento dichiarato dopo la morte dell’imprenditore (v. fallimento dell’imprenditore cessato). Se l’imprenditore muore dopo la dichiarazione di fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d’inventario (art. 12 l. fall.).

fallimento del minore imprenditore: è il fallimento di un imprenditore minorenne, la cui impresa è esercitata dai genitori esercenti la potestà (v. potestà , fallimento dei genitori) o dal tutore (v.). A rigore, il minore dovrebbe subire tutte le conseguenze del fallimento, sia quelle patrimoniali, cioè l’apertura sul suo patrimonio della procedura concorsuale, sia quelle personali. Poiche´ queste ultime consistono in tutta una serie di incapacità , che perdurano per tutta la vita del fallito, se non sopraggiunge la riabilitazione civile, peraltro sottoposta a gravose condizioni, la dottrina ritiene che esse vadano applicate al capo effettivo dell’impresa, cioè al genitore esercente la patria potestà o al tutore. Al minore si applicano, perciò , solo i c.d. effetti patrimoniali del fallimento.

fallimento del socio illimitatamente responsabile: è il fallimento dei soci di una s.n.c. (v.) e dei soci accomandatari (v. accomandatario) di una società in accomandita (v. società in accomandita per azioni), in conseguenza del fallimento della società cui appartengono (art. 147 l. fall.). Trattasi di una pluralità di fallimenti: quello della società e, oltre ad esso, quello dei soci illimitatamente responsabili. Il tribunale nomina, sia per il fallimento della società , sia per quello dei soci, un solo giudice delegato (v.) e un solo curatore (v.), ma il giudice delegato può nominare più comitati dei creditori (v. comitato, fallimento dei creditori) (art 148, comma 1o, l. fall.). Il fallimento della società ha per oggetto il patrimonio sociale, che appartiene ai soci collettivamente; il fallimento dei singoli soci ha, invece, per oggetto il restante patrimonio di ciascuno di essi, ossia ciò che appartiene loro individualmente. I creditori sociali partecipano anche al fallimento dei singoli soci: il credito dichiarato dai primi si intende dichiarato per l’intero, oltre che per il fallimento della società , anche per quello dei singoli soci (art. 148, comma 3o, l. fall.). I creditori particolari dei singoli soci partecipano solo al fallimento dei soci loro debitori (art. 148, comma 4o, l. fall.); ciò per evitare che sul patrimonio sociale possano soddisfarsi i creditori particolari dei soci, che devono, invece, soddisfarsi solo sul patrimonio sociale del socio loro debitore (cfr. artt. 2270, 2287, 2305 c.c.). Sono sottoposti al fallimento, in quanto soci illimitatamente responsabili, anche i soci accomandatari che, essendosi ingeriti nell’amministrazione, sono decaduti dal beneficio della responsabilità limitata (v. responsabilità , fallimento limitata) (art. 2320 c.c.).

fallimento del socio occulto: è il fallimento del socio illimitatamente responsabile che abbia tenuta nascosta la sua appartenenza alla società (v. socio, fallimento occulto). Se dopo la dichiarazione di fallimento viene scoperto il rapporto sociale del socio occulto, su domanda del curatore, dei creditori o dei soci già dichiarati falliti o d’ufficio, il tribunale dichiara il fallimento del socio occulto (art. 147, comma 2o, c.c.). La legge prevede solo l’ipotesi di socio occulto di società palese non quella di socio occulto di società occulta (v. società , fallimento occulta). La dottrina ha, però , esteso la disposizione relativa al fallimento del socio occulto anche a questa ipotesi. Alcuni autori ritengono la detta disposizione applicabile anche al c.d. imprenditore occulto (v. imprenditore, fallimento occulto).

fallimento del socio tiranno: è il fallimento, conseguente a quello della società di capitali di cui fa parte, del c. d. socio tiranno (v. socio, fallimento tiranno). L’insolvenza della società è condizione necessaria e sufficiente per la dichiarazione di fallimento di questo socio. La dottrina ritiene di poter configurare una sua responsabilità illimitata verso i creditori sociali, anche fuori dal fallimento; tale responsabilità è però subordinata alla prova, da parte del creditore agente, della insolvenza della società (artt. 2362 e 2497, comma 2o, c.c.). V. anche abuso, fallimento della personalità giuridica.

effetti del fallimento sui creditori: sono le conseguenze prodotte dalla sentenza dichiarativa di fallimento sui debiti del fallito anteriori alla sentenza stessa. I principali effetti sono i seguenti. A) Il debitore fallito decade dal beneficio del termine: possono, così, partecipare alla procedura fallimentare, insinuandosi nel fallimento (v. insinuazione, fallimento al passivo del fallimento), anche i creditori il cui credito non sia ancora esigibile alla data della sentenza dichiarativa del fallimento (art. 55, comma 2o, l. fall.). Sono, invece, ammessi con riserva i seguenti crediti: quelli sottoposti a condizione sospensiva non ancora avverata; quelli vantati verso il fallito in qualità di garante del debito altrui, la cui esazione sia subordinata all’escussione di un debitore principale (art. 55, comma 3o, l. fall.). B) La sentenza apre il concorso dei creditori del fallito sul patrimonio di questo: dalla data della sentenza tutti i creditori del fallito non possono ne´ iniziare ne´ proseguire azioni esecutive individuali sul patrimonio del fallito, ma possono realizzare i loro crediti solo attraverso la procedura fallimentare: si parla, allora, di creditori concorsuali (v. creditore, fallimento concorsuale). C) I creditori hanno l’onere di insinuarsi nel fallimento per poter concorrere, una volta accertato il credito dal giudice delegato (v.), alla ripartizione dell’attivo fallimentare; di solito i creditori chirografari (v. creditore chirografario) ricevono solo una frazione del loro credito, detta moneta fallimentare (v. creditore, fallimento concorrente). D) I creditori partecipano al concorso per l’importo che i loro crediti assumono alla data della dichiarazione di fallimento; si parla, in tal caso, di stabilizzazione dei crediti: il corso degli interessi, legali o convenzionali, resta sospeso agli effetti del fallimento fino alla chiusura della procedura, salvo che non si tratti di crediti garantiti da pegno o ipoteca o privilegio e sempre che i beni che formano oggetto di garanzia offrano capienza al riguardo (art. 55 l. fall.). E) Il creditore di più coobbligati in solido concorre nel fallimento del coobbligato fallito per l’importo del suo credito alla data del fallimento (v. fallito, coobbligato del fallimento). Non sono crediti concorsuali, e non subiscono i predetti effetti, i c.d. crediti della massa (v. crediti, fallimento della massa).

effetti del fallimento sull’associazione in partecipazione: v. associazione, fallimento in partecipazione.

effetti del fallimento sul fallito: v. fallito, effetti patrimoniali del fallimento sul fallimento; fallito, effetti personali del fallimento sul fallimento.

fallimento fiscale: istituto dell’ordinamento tributario contenuto nell’art. 97, comma 3o, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, per cui il mancato pagamento di imposte iscritte a ruolo per ammontare superiore a lire 500.000 posto in essere da esercenti imprese commerciali imponeva all’Intendente di finanza di promuovere la dichiarazione di fallimento. La dottrina ravvisava nel fallimento fallimento la natura di sanzione impropria o di mezzo di coazione indiretta verso il contribuente inadempiente. Va però detto che l’art. 97 del d.p.r. n. 602 del 1973 si trovava collocato nel titolo del decreto intitolato alle sanzioni e la fattispecie era punita anche con la pena pecuniaria. Evidente era la differenza rispetto al fallimento civile: presupposto oggettivo richiesto per la dichiarazione di fallimento ex art. 97 era, infatti, la mera inadempienza del contribuente e non lo stato di insolvenza sulla cui effettiva sussistenza era addirittura preclusa ogni indagine giudiziale. Differente era anche l’individuazione del requisito soggettivo richiesto per l’assoggettamento alla procedura concorsuale del contribuente inadempiente poiche´ l’art. 97 disponeva che la dichiarazione di fallimento poteva essere promossa nei confronti di soggetti esercenti imprese commerciali. Così solo l’interpretazione dottrinale aveva permesso di escludere dal fallimento quanti fossero privi dello status di imprenditore secondo la definizione civilistica del concetto e gli stessi piccoli imprenditori. Infine stante il silenzio della norma resisteva un’interpretazione giurisprudenziale che voleva assoggettabile al fallimento fallimento anche l’esercente imprese comerciali inadempiente per debiti d’imposta ancora sub iudice. Comunque con sentenza n. 89 del 9 marzo 1992 la Corte Costituzionale, dopo avere dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale con sentenza n. 215 del 15 luglio 1975, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 97, comma 3o, del d.p.r. n. 602 del 1973 per violazione dell’art. 24 della Costituzione. In particolare la Corte ha rilevato che il limite di lire 500.000 per la dichiarazione di fallimento era divenuto troppo esiguo tenuto conto della massiccia svalutazione monetaria verificatasi negli anni successivi al 1o gennaio 1974. Andavano inoltre considerati gli effetti devastanti che il fallimento può produrre (cessazione dell’attività aziendale e conseguente licenziamento dei dipendenti), la sproporzione del suddetto limite di debito d’imposta, per cui si attiva la procedura fallimentare, rispetto al costo della procedura medesima, ed infine la mancata possibilità per l’imprenditore di esercitare nella fase antecedente alla dichiarazione di fallimento una difesa idonea a scongiurare gli effetti dannosi che possono verificarsi sulla sua persona e sulla sua azienda. Tutto ha dunque portato alla dichiarazione di incostituzionalità per violazione dell’art. 24 della Costituzione, mentre è stato ritenuto superfluo l’esame degli altri due parametri costituzionali invocati dal Tribunale remittente (artt. 3 e 101 della Costituzione). La Corte ha invece lasciato insoluta la questione relativa al fallimento del responsabile d’imposta esercente imprese commerciali prevista dal comma 4o dell’art. 97 citato.

insinuazione nel fallimento: v. insinuazione, fallimento al passivo del fallimento.

ipoteca cambiaria nel fallimento: v. ipoteca, fallimento cambiaria nel fallimento.

opposizione al fallimento: è l’atto con cui il fallito (v.) che non abbia chiesto egli stesso il fallimento, o qualsiasi interessato contesta la sentenza dichiarativa di fallimento (art. 18 l. fall.). Il termine per l’opposizione è di quindici giorni, decorrenti, per i terzi interessati, dall’affissione della sentenza, per il fallito, dalla comunicazione dell’estratto della sentenza. L’opposizione è proposta allo stesso tribunale che ha dichiarato il fallimento ed instaura un ordinario giudizio di cognizione, oggetto del quale è la sussistenza dei presupposti del fallimento, solo sommariamente accertati dalla sentenza dichiarativa. L’opposizione è accolta se manca anche uno solo dei presupposti del fallimento: in tal caso viene disposta la revoca del fallimento che però non pregiudica gli effetti degli atti nel frattempo compiuti dagli organi del fallimento (artt. 19 e 21 l. fall.). In caso di accoglimento dell’opposizione, le spese della procedura sono a carico del creditore istante, se aveva assunto con colpa l’iniziativa del fallimento (art. 21, comma 3o, l. fall.), altrimenti sono a carico dell’erario.

organi del fallimento: v. tribunale fallimentare; giudice delegato; curatore; comitato dei creditori.

piccolo imprenditore e fallimento: v. imprenditore, piccolo fallimento.

privilegio speciale nel fallimento: nel fallimento è il diritto dei creditori muniti di pegno (v.) o di alcune forme di privilegio speciale (v.) su cose mobili, di essere autorizzati alla vendita delle cose che formano oggetto del pegno o del privilegio (v.) consentendo loro di realizzare immediatamente il loro credito (art. 55 l. fall.). I privilegi speciali cui è connesso questo diritto sono: privilegio per spese di conservazione o di miglioramento delle cose, i crediti del vettore, del mandatario, del depositario, del sequestratario. L’istanza è concessa dal giudice delegato (v.).

revoca del fallimento: v. opposizione al fallimento.

riapertura del fallimento: è la facoltà di riaprire la procedura fallimentare, spettante al debitore ed a qualunque creditore, anche se è nuovo. La possibilità è, però , limitata al quinquennio successivo alla chiusura del fallimento (art. 121 l. fall.). Condizione per la riapertura del fallimento sono: 1) la sopravvenienza nel patrimonio del fallito di attività che rendono utile il provvedimento; 2) la garanzia del debitore di pagare, ai creditori vecchi e nuovi, almeno il 10 dei loro crediti. La riapertura è ordinata dal tribunale fallimentare (v.) con sentenza non impugnabile, che richiama nell’ufficio il giudice delegato e il curatore o li nomina di nuovo. Trattandosi di riapertura del vecchio fallimento e non di un nuovo fallimento, i vecchi creditori concorrono con i nuovi nel rispetto del principio della parità , cioè dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni (art. 123 l. fall.).

sentenza di fallimento: è la sentenza del tribunale fallimentare (v.) che accoglie l’istanza di fallimento e ne produce gli effetti tipici (v. effetti del fallimento sui creditori; contratti pendenti nel fallimento; fallito). Essa viene affissa alle porte esterne del tribunale (art. 17 l. fall.) ed è immediatamente esecutiva (art. 16 comma 3o, l. fall.). Essa contiene: a) nomina dei due organi preposti al fallimento: il giudice delegato (v.) e il curatore (v.); b) ordina al fallito (v.) di depositare, entro ventiquattro ore, i bilanci e le scritture contabili; c) fissa un termine non superiore a trenta giorni dalla affissione, entro il quale quanti siano i creditori del fallito possono presentare in cancelleria le domande di ammissione al passivo (v. insinuazione, fallimento al passivo del fallimento). Contro detta sentenza è proponibile opposizione (v. opposizione al fallimento).

stabilizzazione dei crediti nel fallimento: v. effetti del fallimento sui creditori.

stato passivo del fallimento: v. stato passivo.

trattamento fiscale del fallimento: il fallimento dell’impresa non esclude di per se´ stesso l’emersione di redditi imponibili tanto più se il fallimento è dovuto ad una semplice carenza di liquidità . Può inoltre accadere che il fallimento avvenga in presenza di perdite fiscalmente non riconosciute cosicche´ la liquidazione delle attività darebbe luogo a plusvalenza tassabili, mentre le perdite potrebbero essere riconosciute in un periodo successivo. Al fine di evitare tali fenomeni distorsivi l’art. 1225 Tuir prevede che a partire dalla dichiarazione di fallimento cessa l’autonomia degli ordinari periodi d’imposta ed è consentita la compensazione tra redditi e perdite di tutta la fase consensuale. Sarà il curatore che determinerà il reddito del periodo d’imposta che va dalla dichiarazione di fallimento alla liquidazione e comunicherà tale reddito all’imprenditore individuale ed ai soci della società di persone, affinche´ possano inserirlo nel coacervo dei loro redditi. Infatti anche se il fallito subisce lo spossessamento dei redditi, malgrado il Tuir parli di possesso di reddito, non c’è dubbio sulla capacità del fallito di essere soggetto dell’obbligazione tributaria essendo a lui imputabili gli eventuali redditi emersi nel corso della procedura fallimentare. Ev necessario non confondere il problema della soggettività impositiva del fallito con quello relativo alla collocazione del debito d’imposta per i redditi conseguiti nel fallimento: sulla soggettività passiva del fallito non incide l’eventuale qualificazione del debito d’imposta come debito della massa. Ne´ si può ritenere che la procedura concorsuale, cui è affidata la gestione a fini esecutivi e la liquidazione del patrimonio del fallito, rappresenti un nuovo soggetto d’imposta. La liquidazione concorsuale non è altro che l’epilogo della vita dell’impresa, da cui resterebbe avulsa se i suoi risultati fossero riferiti ad un soggetto diverso da quello presente fino al fallimento. Vi è un’unicità del ciclo produttivo in funzione dell’unicità del soggetto. Il reddito imponibile del periodo d’imposta contrassegnato dalle procedure fallimentari è dato dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d’apertura (ex art. 125, comma 1o) e l’eventuale residuo attivo della procedura. Peraltro l’emersione di un residuo attivo al termine della procedura è l’ipotesi piuttosto infrequente. Un siffatto meccanismo attribuisce rilevanza a tutte le attività e passività emerse nel corso della procedura indipendentemente dalla corretta procedura di registrazione delle stesse (ma restando salva la possibilità , più teorica che pratica, di una rettifica del reddito imponibile degli esercizi precedenti in cui si sarebbero dovute correttamente contabilizzare le attività ). Una sorta di favor per la particolare situazione dell’impresa emerge dall’art. 55, comma 4o, del Tuir che non considera reddito per l’impresa fallita le riduzioni di debiti conseguenti al concordato preventivo o al concordato fallimentare, e dall’art. 54, comma 6o, Tuir che non fa concorrere al reddito di esercizio le plusvalenze emergenti dalla cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo.


Facultas agendi      |      Fallito


 
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