riabilitazione del condannato:  la funzione  di tale  istituto  consiste  nella  reintegrazione del condannato, che abbia  già  scontato  la pena  principale,  in tutte  le facoltà e diritti,  preclusi  per  effetto  dalla  condanna (art.  178 c.p.).  Importa l’estinzione  della  pena  accessoria  e di ogni  altro  effetto  penale  della condanna.  
 riabilitazione del fallito:  fa cessare  le incapacità  personali  che colpiscono  il fallito;  è pronunciata con  sentenza a favore  di chi abbia  pagato  interamente i creditori o abbia  adempiuto il concordato pagando ai creditori chirografari almeno  il 25%  o abbia  dato  prova  di buona  condotta nei 5 anni  successivi alla  chiusura  del fallimento, sempre  che non  abbia  subito  condanne per bancarotta fraudolenta o altri  gravi  reati  e non  sia intervenuta riabilitazione del condannato (artt.  142 ss. l. fall.). 		
			
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