L’amnistia è un atto con cui lo Stato rinuncia all’applicazione della pena. La titolarità del potere di clemenza è assegnata dalla Costituzione al Presidente della Repubblica, che lo esercita su legge di delegazione delle Camere. Si distingue tra amnistia propria: riguarda i reati il cui accertamento giurisdizionale è ancora in corso ed estingue del tutto il reato; ed amnistia impropria: interviene dopo una sentenza irrevocabile di condanna. Fa cessare l’esecuzione della condanna e le pene accessorie, ma lascia sussistere quegli effetti penali che non rientrano tra le pene accessorie (recidiva, abitualità , professionalità ). Ai fini dell’amnistia si deve considerare la pena astrattamente comminata per i reati contemplati nel provvedimento (c.d. pena edittale). L’amnistia può essere sottoposta a condizioni ed obblighi. Non si applica a delinquenti abituali, professionali e per tendenza ai recidivi aggravati e reiterati, salvo che il decreto disponga diversamente (art. 151, ult. comma, c.p.). Ev possibile rinunciare all’amnistia in quanto la legge deve consentire all’imputato che lo chiede di dimostrare la propria innocenza.
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